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Sentenza

Sentenza del 16/05/2019 n. 13131 - Corte di Cassazione

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Tassa automobilistica - Art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 - Abrogazione dell'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 - Soggettività passiva - Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - Periodo d'imposta compreso tra il 15 agosto 2009 ed 15 giugno 2016 - Mera riformulazione della norma interpretativa abrogata - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia relativa a 67 avvisi di accertamento per tassa automobilistica dell'anno 2009. Ha sostenuto che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, il soggetto passivo della tassa per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse esclusivamente l'utilizzatore, e non la società concedente, salvo il caso di pagamento cumulativo effettuato dalla società di leasing. La Regione, invece, aveva ritenuto responsabile il concedente, estendendo eventualmente la responsabilità all'utilizzatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito. Ha stabilito che, per i rapporti sorti dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria era il soggetto esclusivamente tenuto al pagamento della tassa automobilistica, salvo responsabilità solidale della società di leasing qualora avesse effettuato il pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori. L'abrogazione della norma interpretativa del 2015 non ha introdotto una disciplina opposta, ma ha sostanzialmente riformulato la medesima regola per il futuro. Sono stati annullati gli avvisi relativi al periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2009. Le spese del merito sono state compensate, mentre la Regione Lombardia è stata condannata a rimborsare alla società 3.000 euro, oltre accessori, per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 5, commi 2 e 29/32, del d.l. n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 53 del 1983

    Individuava originariamente nel proprietario risultante dal PRA il soggetto passivo della tassa automobilistica.

    La disciplina originaria è stata modificata per includere tra i soggetti passivi anche l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

  • Art. 7 della legge n. 99 del 2009

    Sono soggetti passivi della tassa "proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".

    A decorrere dal 15 agosto 2009, la norma deve essere interpretata nel senso che, in caso di leasing, il soggetto obbligato è esclusivamente l'utilizzatore, salvo il pagamento cumulativo effettuato dalla società concedente.

  • Art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015

    In caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è "esclusivamente l'utilizzatore".

    La disposizione, qualificata come interpretativa e retroattiva, ha chiarito che la società di leasing non è normalmente soggetto passivo, salvo responsabilità solidale in caso di pagamento cumulativo.

  • Art. 10, commi 6 e 7, del d.l. n. 113 del 2016, convertito dalla legge n. 160 del 2016

    Gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono "tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale".

    L'abrogazione dell'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 non ha fatto rivivere una responsabilità del proprietario per il periodo precedente, ma ha sostanzialmente riformulato per il futuro la stessa regola già applicabile.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito annullando gli avvisi contestati.

  • Art. 1294 c.c.

    Presunzione di solidarietà passiva.

    La Corte richiama la norma nel descrivere una delle interpretazioni prospettate, ma non la applica per affermare la responsabilità solidale automatica della società di leasing.

  • Art. 4 della legge n. 212 del 2000

    È richiamato per evidenziare le criticità che deriverebbero da un'interpretazione della normativa del 2016 come introduzione di una disciplina retroattivamente opposta.

Massime di principio

  • Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, nel periodo dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016, la tassa automobilistica regionale grava ordinariamente esclusivamente sull'utilizzatore indicato nel contratto e annotato al PRA.
  • La società di leasing può essere chiamata a rispondere solo nella specifica ipotesi in cui abbia effettuato, secondo le modalità stabilite dall'ente competente, il pagamento cumulativo delle tasse in luogo degli utilizzatori.
  • L'abrogazione di una norma di interpretazione autentica non implica automaticamente il ritorno alla disciplina precedente né la responsabilità retroattiva del proprietario del veicolo.
  • Quando una nuova norma riproduce per il futuro una regola già chiarita da una norma interpretativa abrogata, è ragionevole interpretarla come continuità della disciplina, evitando fratture irrazionali tra periodi d'imposta omogenei.
  • In caso di avviso di accertamento notificato alla società di leasing per periodi compresi nel suddetto intervallo, occorre verificare se la società abbia effettivamente eseguito un pagamento cumulativo; in mancanza, l'accertamento fondato sulla sola proprietà del veicolo è contestabile.

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