Circolare numero 98 del 05-06-2025
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alle novità legislative introdotte dall’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di indennità di disoccupazione NASpI, che ha modificato l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introducendo un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di disoccupazione involontaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2025, la lettera c-bis) all'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015: se nel corso dei 12 mesi precedenti alla cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI è intervenuta una cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale) da rapporto a tempo indeterminato, il richiedente deve far valere almeno 13 settimane di contribuzione nell'arco temporale che va dalla data di tale cessazione volontaria alla data della cessazione involontaria. Sono escluse alcune ipotesi (dimissioni per giusta causa, periodi tutelati di maternità/paternità, specifiche risoluzioni consensuali). La novità riguarda solo il requisito di accesso; misura e durata della NASpI restano disciplinate dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 22/2015 e dalla circolare n. 94/2015.
Modifica requisiti NASpI: contribuzione di almeno 13 settimane dopo dimissioni/risoluzione consensuale nei 12 mesi precedenti (Legge di Bilancio 2025)
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La legge di Bilancio 2025 ha inserito la lettera c-bis) nell'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, applicabile agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, che introduce un nuovo requisito contributivo per l'accesso alla NASpI quando nei 12 mesi precedenti alla cessazione involontaria è intervenuta una cessazione volontaria da rapporto a tempo indeterminato.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disposizione si applica alle domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria dal 1° gennaio 2025; per evento di disoccupazione si intende la cessazione che ha generato lo stato di disoccupazione. Sono escluse dalle cessazioni volontarie le dimissioni per giusta causa, le dimissioni nel periodo tutelato di maternità/paternità (art. 55 d.lgs. n. 151/2001) e le risoluzioni consensuali nell'ambito dell'art. 7 della legge n. 604/1966 che già consentono l'accesso alla NASpI. Sono altresì specificate fattispecie relative al trasferimento di sede che possono configurare giusta causa o giustificare la risoluzione consensuale.
Requisito delle tredici settimane e periodo di osservazione
Se è presente una cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti, l'assicurato deve avere almeno 13 settimane di contribuzione nell'intervallo che va dalla data di tale cessazione alla data della cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI. Sono utili tutte le settimane retribuite che rispettano il minimale settimanale e le settimane acquisite tramite contributi figurativi (maternità obbligatoria, congedo parentale indennizzato), periodi di lavoro all'estero con totalizzazione, permessi per malattia dei figli entro limiti previsti. I contributi agricoli sono cumulabili con parametri di equivalenza (6 contributi giornalieri agricoli = 1 settimana). Restano ferme le regole di prevalenza tra settori previste dalle circolari n. 94/2015 e n. 194/2015.
Misura e durata della prestazione
La modifica riguarda esclusivamente il requisito delle 13 settimane di contribuzione per i casi descritti; non incide sul calcolo della misura e della durata della NASpI, che rimangono disciplinati dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 22/2015 e dalle circolari attuative (cfr. circolare n. 94/2015).
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