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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02243/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di primo grado per i reati di contraffazione e ricettazione (art. 474 e 648 c.p.). Il difensore ha contestato: (i) nullità del decreto che dispone il giudizio per errore nella indicazione della data dell'udienza (art. 178 lett. c) e 179 co.1 c.p.p.), poiché il decreto di citazione indicava l'udienza in data 8 luglio 2024 mentre la notifica risulta del 6 maggio 2025; (ii) errata applicazione dell'art. 648 co.2 e co.4 c.p. con esclusione dell'ipotesi attenuata per esiguità del valore della merce nonostante, secondo il ricorrente, il valore fosse modesto; (iii) motivazione apparente in ordine alla gravità della condotta e alla quantificazione della pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità: l'errore riguardava l'anno e risultava agevolmente riconoscibile dal contesto (impossibile che un decreto del 6 maggio 2025 fissasse udienza al 8 luglio 2024) e quindi non idoneo a generare equivoco, conformemente a precedente giurisprudenza di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte d'appello circa il notevole numero di oggetti contraffatti, che escludeva l'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co.4 c.p.; tale valutazione di fatto non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla misura della pena, è stata ritenuta contenuta nel minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha valutato che l'errore nella indicazione della data nel decreto non determina nullità quando è agevolmente riconoscibile dal contesto e non può generare equivoco sulla data effettiva.

  • art. 179 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla presunta nullità del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto che l'errore formale riferito all'anno, se chiaramente incongruo, non determina la nullità dell'atto.

  • art. 648 commi 2 e 4 cod. pen.

    L'art. 648 co.4 prevede l'ipotesi attenuata per la ricettazione quando il valore è esiguo; la Corte d'appello ha compiuto una valutazione di fatto (numero e quantità degli oggetti contraffatti) ritenendo il valore non esiguo, valutazione non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 474 cod. pen.

    Reato di contraffazione/intestazione di opere o marchi, richiamato come capo di imputazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso rigettato; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • Giurisprudenza citata: Sez.5, n. 9669 del 14/07/2014 (Rv. 263257) e altri precedenti

    Precedenti di legittimità che affermano che l'errore nella indicazione del giorno/mese/anno nel decreto non comporta nullità se l'errore è immediatamente riconoscibile dal contesto e non può indurre in errore.

Massime di principio

  • Un errore formale nella data indicata in un decreto di citazione non determina automaticamente nullità: se l'errore è agevolmente rilevabile dal contesto (es. anno incongruo rispetto alla data di emissione) e non può creare confusione sulla data effettiva, l'atto è valido.
  • La Corte di legittimità non riesamina valutazioni di fatto operate dalle corti di merito (quantità, numero e valore degli oggetti) quando tali valutazioni appaiono congruamente motivate; contestazioni sull'applicazione di aggravanti o attenuanti fondate su stima del valore sono quindi difficilmente accoglibili in Cassazione.
  • Per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata (art. 648 co.4 c.p.) occorre una valutazione concreta e motivata del valore e della quantità della merce; la mera affermazione della modesta entità del valore non è sufficiente senza ascendenze probatorie convincenti.
  • La quantificazione della pena entro il minimo edittale rende meno probabile il giudizio di illogicità o manifesta insussistenza della motivazione sulla gravità della condotta.
  • In caso di rigetto del ricorso, la parte privata può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò va considerato nel valutare l'opportunità di proporre il ricorso.

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