Cassazione Penale, Sentenza n. 8770/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) richiesta di correzione della data del decreto di appello (indicata come 25/03/2021 anziché 25/03/2022); 2) censura per violazione di legge e carenza di motivazione sulla mancata prova della riconducibilità a Hudorovich Romeo del denaro usato per l'acquisto dell'immobile intestato a Brusadin Ivanka; 3) censura per violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata audizione dei testi Beraldo Daniele e Panizzo Nicola, che a detta della difesa avrebbero potuto chiarire la legittimità della provenienza del denaro.
La decisione
Accolta la correzione formale della data nel dispositivo (la data corretta è 25/03/2022). Rigettati il secondo e il terzo motivo: la Cassazione ha ritenuto infondati i profili di violazione di legge e inammissibili, nella parte relativa a vizi di motivazione, le doglianze che impongono nuova valutazione dei fatti. Confermata la decisione di merito che ha riconosciuto l'interposizione fittizia e la riconducibilità dell'immobile a Hudorovich Romeo; il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 19, comma 3
Non instaura una presunzione automatica di appartenenza dei beni intestati ai familiari al proposto, ma legittima un indirizzo investigativo privilegiato verso coniuge, figli e conviventi dell'ultimo quinquennio; il rapporto di convivenza e la mancanza di capacità economica del familiare possono essere indizio significativo di fittizietà dell'intestazione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 26, comma 2
Richiamato come limite alle presunzioni specifiche; fuori dalle presunzioni previste dall'art. 26, il giudice valuta le circostanze di fatto (es. capacità economica del formale titolare, convivenza) per accertare l'interposizione fittizia.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Il vizio di travisamento della prova per omissione è normalmente estraneo al giudizio di legittimità nei procedimenti di prevenzione, salvo che l'omissione abbia investito plurime circostanze decisive o abbia determinato una motivazione inesistente o meramente apparente riconducibile a violazione di legge.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione la Cassazione esercita un sindacato limitato: è ammessa principalmente per violazione di legge o per motivazione inesistente/meramente apparente, non per una rivalutazione ordinaria delle prove.
- La mera intestazione a un familiare non comporta automaticamente la titolarità effettiva del bene da parte del familiare stesso; devono valutarsi capacità economica del titolare formale, rapporto di convivenza e risultanze patrimoniali per accertare un'eventuale interposizione fittizia.
- La mancata audizione di testi rileva quale vizio solo se la loro escussione costituisce elemento decisivo la cui omissione ha reso la motivazione inesistente o apparentemente formulata; altrimenti si tratta di questione di merito inammissibile in Cassazione.
- Correzioni formali (es. data del provvedimento) sono agevolmente accolte quando l'errore è evidente dagli atti; ciò non incide sulla sostanza della decisione di merito confermata.
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