Cassazione Civile, Ordinanza n. 32664/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (università)
La controversia
Alcuni professori universitari, anche medici, che prestavano attività libero-professionale in regime di intra moenia presso una struttura sanitaria convenzionata, avevano convenuto in giudizio l’Università, la Fondazione e l’Azienda ospedaliera universitaria chiedendo la restituzione delle somme trattenute dall’Università a titolo di IRAP sull’attività intramuraria, oltre accessori. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittime le trattenute, affermando che l’IRAP non poteva gravare sui medici in assenza di un accordo di traslazione nei costi del servizio. L’Università ricorreva per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; nullità per erronea regolazione della legittimazione passiva, sostenendo che l’Università fosse estranea ai fatti e che la questione fosse comunque rilevabile; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa estraneità dell’Ateneo. La Fondazione e l’Azienda proponevano ricorso incidentale deducendo violazione della disciplina sull’IRAP e sostenendo che i costi diretti e indiretti, incluso il tributo, dovessero essere considerati nella determinazione e ripartizione dei compensi intramurari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Università e ha accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale della Fondazione e dell’Azienda. Ha confermato il principio per cui l’Università è legittimata passivamente insieme all’Azienda nei giudizi relativi alla gestione del rapporto assistenziale e dei compensi dei medici universitari, correggendo la motivazione della sentenza d’appello sul punto. Ha però cassato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto integralmente illegittime le trattenute IRAP senza verificare se la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi avessero considerato i costi diretti e indiretti dell’attività intramuraria, incluso il maggiore esborso IRAP sopravvenuto. Il giudizio è stato rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione: nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato sia per censurare la motivazione sia per rinviare alla precedente motivazione di legittimità.
art. 112 c.p.c.
invocato in relazione alla dedotta ultrapetizione/erronea considerazione della legittimazione passiva.
art. 167 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva e sulle difese della convenuta.
art. 345 c.p.c.
richiamato con riferimento alla contestazione in appello della legittimazione passiva.
art. 334 c.p.c.
consente l’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale quando l’interesse sorge per effetto dell’impugnazione principale.
art. 2 L. 446/1997
definisce il presupposto dell’IRAP come esercizio abituale di attività autonomamente organizzata.
art. 10-bis L. 446/1997
richiamato per l’aumento della base imponibile e l’incidenza del maggior importo IRAP nella gestione delle attività intramurarie.
art. 28 L. 488/1999
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la doverosità della deduzione dei costi diretti e indiretti sopportati dall’azienda.
art. 3, comma 5, d.lgs. 502/1992
richiamato per il contesto organizzativo e i rapporti tra Università e Azienda/Fondazione.
art. 4 d.lgs. 517/1999
disciplina la nomina degli organi dell’azienda ospedaliera universitaria su intesa tra Regione e Rettore, indice della cogestione.
art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 517/1999
stabilisce che per l’attività assistenziale dei professori e ricercatori si applicano le norme del SSN e richiama anche la disciplina dell’attività libero-professionale.
art. 7, comma 1, d.lgs. 517/1999
prevede che al sostegno economico-finanziario delle attività concorrano risorse dell’Università e del fondo sanitario regionale.
art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992
la sua disciplina, anche contrattuale, si applica all’attività libero-professionale intramuraria dei medici universitari.
art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001
evocato come principio di onnicomprensività del trattamento dirigenziale, derogabile solo nei limiti di legge e contrattazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- La contestazione della titolarità del rapporto controverso può essere proposta come mera difesa in ogni fase del giudizio; la carenza di legittimazione/titolarità passiva è rilevabile d’ufficio solo se emerge dagli atti.
- Nei giudizi concernenti la gestione del rapporto assistenziale del personale universitario medico sussiste una legittimazione passiva concorrente e solidale dell’Università e dell’Azienda ospedaliera universitaria, poiché i rispettivi rapporti configurano una cogestione della funzione sanitaria e dei relativi profili economici.
- L’attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti sanitari, pur qualificata come libera professione, resta connessa al rapporto di impiego e soggetta alla disciplina legale e contrattuale che ne limita l’esercizio e ne collega il compenso al quadro delle risorse disponibili.
- L’IRAP grava sul datore di lavoro/ente che eroga il servizio e non può essere semplicemente traslata in via unilaterale sul dipendente; tuttavia il suo costo deve essere considerato, insieme agli altri costi diretti e indiretti, nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei proventi dell’attività intramuraria.
- La variazione in aumento dell’aliquota IRAP non può essere fatta ricadere esclusivamente sul professionista che ha reso la prestazione: il maggior costo deve essere ripartito secondo le regole della contrattazione e delle quote di partecipazione, senza modifica unilaterale dei criteri concordati.
- Le pattuizioni e gli atti regolamentari in materia di compensi intramurari sono legittimi se rispettano i limiti della contrattazione collettiva e non determinano un trasferimento improprio dell’imposta, ma una corretta copertura dei costi dell’attività resa nel sistema sanitario pubblico.
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