Cassazione Penale, Sentenza n. 26327/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per il vizio denunciato, rilevando la mancata corrispondenza tra la pena concordata e quella inflitta: il giudice non poteva modificare l'importo della pena pattuita e avrebbe dovuto al più rigettare l'accordo. Per tale ragione la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Aosta per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., deducendo un difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) e la sentenza emessa. In una precedente udienza il procuratore speciale aveva chiesto - con il consenso del P.M. - la pena di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa; nel dispositivo impugnato il GUP ha invece determinato la pena in 1 anno e 2 mesi di reclusione (mantenendo la multa), modificando quindi il contenuto dell'accordo negoziale.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, codice di procedura penale
La norma è richiamata come parametro per valutare la correlazione tra il contenuto dell'accordo di patteggiamento e la sentenza: la mancata corrispondenza tra quanto richiesto e quanto deciso integra vizio di legge che giustifica l'annullamento.
art. 444, codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai poteri del giudice nel rito del patteggiamento: il giudice ratifica o rigetta l'accordo, ma non può alterarne il contenuto negoziato dalle parti, salvo profili estranei alla negoziazione.
art. 165, comma 1, codice penale
Citato nella giurisprudenza ricostruita dalla Corte come esempio di obblighi che il giudice non può imporre se estranei alla pattuizione (es. subordinare la sospensione condizionale della pena a un obbligo non pattuito).
art. 619, codice di rito
La difesa aveva invocato i poteri correttivi della Corte ai sensi di tale norma; la Corte ha però ritenuto non attivabili tali poteri per sanare la violazione del correlato contenuto dell'accordo, scegliendo l'annullamento.
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice non può modificare il contenuto della pena concordata: se ritiene la pena incongrua deve rigettare l'accordo e non sostituirlo.
- La corrispondenza tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice è essenziale: una discrepanza tra pena pattuita e pena inflitta configura vizio rilevante ai sensi dell'art. 448 c.p.p. e può determinare l'annullamento della sentenza.
- La Corte di Cassazione, di norma, non può 'correggere' il contenuto negoziato sostituendosi alle parti; ove rilevi modifica illegittima dell'accordo procede ad annullamento (talvolta senza rinvio) e rimette gli atti all'autorità competente per il prosieguo.
- È fondamentale che, nelle udienze di patteggiamento, il verbale registri in modo chiaro e preciso il contenuto dell'accordo (pena, eventuali obblighi, consenso del P.M.), perché ogni discrepanza favorisce impugnazioni e annullamenti.
- Il ruolo del giudice nel patteggiamento non è meramente notarile ma è comunque limitato: può valutare la legittimità e l'adeguatezza dell'accordo e intervenire solo su profili estranei alla negoziazione o previsti dalla legge.
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