Regolamento (UE) 2023/2466
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità pratiche di applicazione delle norme UE di commercializzazione delle uova, con focus su imballaggio, tracciabilità, controlli e scambio di informazioni tra Stati membri. Definisce il ruolo esclusivo dei centri di imballaggio per classificazione, imballaggio, reimballaggio ed etichettatura, disciplina i registri obbligatori per produttori, raccoglitori e centri di imballaggio, e fissa criteri armonizzati per i controlli di conformità. Prevede inoltre il divieto di commercializzazione delle partite non conformi e l’obbligo di notifica alla Commissione delle infrazioni gravi o dei seri sospetti di infrazione che possano perturbare il mercato interno.
Norme di applicazione sulle modalità di commercializzazione delle uova di galline della specie Gallus gallus, con disciplina di identificazione, registri, controlli e notifiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, nel quadro delle norme di commercializzazione dell’OCM agricola di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda produttori, raccoglitori di uova, centri di imballaggio e, per quanto pertinente, le autorità competenti e i servizi di ispezione degli Stati membri. Incide anche sulle importazioni da paesi terzi, in particolare per le uova di categoria A e B, e si applica in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, essendo direttamente applicabile.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 sulle norme di commercializzazione applicabili alle uova
Il regolamento attua il quadro dell’OCM agricola per le uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme delle regole di commercializzazione nell’Unione. Esso sostituisce, nel nuovo assetto normativo, le modalità applicative precedentemente collegate al regolamento (CE) n. 589/2008 e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2023/2465, che integra la disciplina di base.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento disciplina quattro profili centrali: identificazione dei produttori e dei centri di imballaggio, tenuta dei registri da parte di produttori, raccoglitori e centri di imballaggio, controlli di conformità e notifiche delle infrazioni. La finalità esplicitata nei considerando è quella di garantire il corretto funzionamento del mercato delle uova, assicurando controlli comparabili in tutta l’Unione e rafforzando la tracciabilità lungo la filiera.
Centri di imballaggio: ruolo esclusivo, autorizzazione e attrezzature
La classificazione, l’imballaggio, il reimballaggio e l’etichettatura delle uova possono essere effettuati soltanto dai centri di imballaggio. L’autorizzazione è subordinata al possesso di locali e attrezzature tecniche appropriate e comporta l’attribuzione di un codice di identificazione da parte dell’autorità competente. Il regolamento specifica le dotazioni tecniche minime, tra cui impianto di speratura, dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera d’aria, attrezzatura per la classificazione per peso, bilance omologate e sistema di stampigliatura. L’autorizzazione può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni non sono più rispettate.
Stampigliatura del codice del produttore
Il codice del produttore è costituito dal numero distintivo previsto dalla direttiva 2002/4/CE e deve essere chiaramente visibile e leggibile, con caratteri di almeno 2 mm di altezza. Il regolamento introduce una deroga specifica: per motivi tecnici la stampigliatura non è obbligatoria sulle uova incrinate o sporche quando le attrezzature non consentono l’apposizione del codice.
Registri e tracciabilità
Il regime dei registri è particolarmente dettagliato. I produttori devono annotare i dati sui metodi di allevamento, le introduzioni e uscite delle galline, la produzione giornaliera, le vendite o consegne e gli acquirenti; se viene indicato il tipo di alimentazione, devono essere registrate anche quantità, tipologia e data di consegna dei mangimi. I raccoglitori devono tenere registri separati per metodo di allevamento e per giorno, indicando quantità raccolte e quantità di uova non classificate consegnate ai centri di imballaggio, con i riferimenti identificativi richiesti. I centri di imballaggio registrano le uova ricevute, classificate e spedite, nonché le scorte, aggiornate settimanalmente. In tutti questi casi, il regolamento consente, in alternativa ai registri delle vendite e delle consegne, la conservazione di fatture e bollette di consegna contenenti le medesime informazioni richieste.
Conservazione della documentazione
I registri e i fascicoli relativi alle uova e alla filiera di commercializzazione devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla data di creazione. Tale termine vale per i documenti richiamati dal regolamento delegato e per quelli previsti dagli articoli dedicati ai produttori, ai raccoglitori e ai centri di imballaggio.
Controlli ufficiali e analisi del rischio
Ogni Stato membro deve designare un servizio di ispezione incaricato di garantire il rispetto della disciplina. I controlli si svolgono nelle diverse fasi della commercializzazione e sono basati su campionamento e analisi di rischio, tenendo conto del tipo e della capacità dello stabilimento, nonché dello storico di conformità dell’operatore. Il regolamento richiede inoltre che i controlli siano regolari e senza preavviso e che i registri siano esibiti su richiesta delle autorità.
Importazioni da paesi terzi
Per le uova di categoria A importate da paesi terzi, il controllo deve essere effettuato al momento dello sdoganamento e prima dell’immissione in libera pratica. Le uova di categoria B possono essere immesse in libera pratica solo dopo verifica, allo sdoganamento, della loro destinazione finale all’industria di trasformazione.
Non conformità e blocco della commercializzazione
Se un’inadempienza è accertata nell’ambito dei controlli, le decisioni del servizio di ispezione si applicano all’intera partita controllata. La commercializzazione della partita non conforme, o l’importazione se proveniente da un paese terzo, è vietata fino a prova della sua messa in conformità. Il controllo successivo spetta al medesimo servizio che ha effettuato l’ispezione.
Notifiche tra Stati membri e verso la Commissione
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi e per via elettronica, ogni infrazione o serio sospetto di infrazione che possa perturbare gli scambi di uova nell’Unione. Il regolamento evidenzia in particolare i casi di gravi infrazioni da parte di operatori che commercializzano uova verso altri Stati membri. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri devono inoltre trasmettere le informazioni necessarie per l’attuazione del regolamento secondo le modalità previste dai regolamenti UE 2017/1183 e 2017/1185.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito materiale
Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, con riferimento a identificazione dei produttori e dei centri di imballaggio, registri, controlli di conformità e notifiche (articolo 1).
Definizioni
Ai fini del regolamento si applicano le definizioni previste dall’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2465 (articolo 2).
Centri di imballaggio e autorizzazione
La classificazione, l’imballaggio, il reimballaggio e l’etichettatura delle uova possono essere effettuati solo dai centri di imballaggio autorizzati. L’autorità competente autorizza i centri che dispongono di locali e attrezzature tecniche adeguati e attribuisce un codice di identificazione; i centri che operano esclusivamente per l’industria alimentare e non alimentare non devono disporre dell’attrezzatura per la classificazione in base al peso. L’autorizzazione può essere ritirata se vengono meno le condizioni richieste (articolo 3).
Stampigliatura del codice del produttore
Il codice del produttore è composto dal numero distintivo di cui alla direttiva 2002/4/CE e deve essere visibile e leggibile, con caratteri di almeno 2 mm. La stampigliatura non è obbligatoria, per motivi tecnici, se non è possibile apporla su uova incrinate o sporche (articolo 4).
Registri dei produttori, dei raccoglitori e dei centri di imballaggio
I produttori devono registrare dati sui metodi di allevamento, sulle introduzioni e uscite delle galline, sulla produzione giornaliera, sulle vendite/consegne e sugli acquirenti; se è indicato il tipo di alimentazione, devono registrare anche quantità, tipo e data di consegna dei mangimi. I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno, le uova raccolte e le uova non classificate consegnate ai centri di imballaggio, con i dati identificativi richiesti. I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno, le uova ricevute, classificate e consegnate, nonché le scorte, aggiornandole settimanalmente; se usano indicazioni sul tipo di alimentazione, devono tenere registrazioni separate. In tutti i casi, in luogo dei registri di vendite e consegne possono essere conservate fatture e bollette di consegna contenenti le informazioni richieste (articoli 5, 6 e 7).
Conservazione dei registri
I registri e i fascicoli previsti devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla loro creazione (articolo 8).
Controlli di conformità
Ogni Stato membro designa un servizio di ispezione responsabile della conformità al regolamento e al regolamento delegato (UE) 2023/2465. I controlli sono svolti nelle diverse fasi della commercializzazione, a campione e sulla base di un’analisi di rischio che consideri tipo e capacità dello stabilimento e i precedenti dell’operatore. Per le uova di categoria A importate da paesi terzi, il controllo avviene allo sdoganamento e prima dell’immissione in libera pratica; per le uova di categoria B, l’immissione in libera pratica è consentita solo dopo la verifica della destinazione finale all’industria di trasformazione. I controlli devono essere regolari, senza preavviso, e i registri devono essere esibiti su richiesta (articolo 9).
Misure in caso di non conformità
Se emerge un’inadempienza alle disposizioni del regolamento, dell’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del regolamento delegato (UE) 2023/2465, le decisioni dei servizi di ispezione si applicano all’intera partita controllata. La commercializzazione, o l’importazione se la partita proviene da un paese terzo, è vietata fino alla prova della conformità della partita (articolo 10).
Notifica delle infrazioni
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, per via elettronica ed entro cinque giorni lavorativi, ogni infrazione o serio sospetto di infrazione rilevato dai servizi di ispezione che possa perturbare gli scambi di uova all’interno dell’Unione, in particolare nei casi di gravi infrazioni relative a operatori che vendono in altri Stati membri (articolo 11).
Comunicazioni alla Commissione
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri devono fornire le informazioni necessarie per l’applicazione del regolamento. Le comunicazioni devono seguire le regole del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 (articolo 12).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 13).
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