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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11571/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce per ragioni diverse: De Biasi contestava la conferma della confisca di buoni postali intestati ai figli e alla madre, sostenendo di non aver rinunciato al motivo di appello relativo alla confisca e chiedendo l'annullamento parziale; Dell'Orco denunciava errata qualificazione giuridica dei fatti, mancata esamina del motivo relativo alla confisca non compresa nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., violazione degli artt. 240-bis e 644 c.p. per applicazione della confisca in concorso oltre la sua concreta acquisizione e omissione di pronuncia sulla richiesta di restituzione; Resta e Sangiorgio impugnavano la determinazione della pena (aumento per continuazione o quantificazione degli aumenti) nonostante il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; Tamborrino deduceva violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e mancata motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena, pur avendo la pena applicata corrisposto al concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In sintesi: i ricorsi di Resta e Sangiorgio sono inammissibili perché attengono alla determinazione della pena in sentenza che ha ratificato un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), motivo non deducibile se non comporta illegalità della pena; il ricorso di De Biasi è inammissibile per carenza di interesse/legittimazione a censurare la confisca riguardante beni che l'imputato stesso prospetta come intestati a terzi (figli e madre); il ricorso di Dell'Orco è inammissibile poiché, dal verbale e dal concordato, risulta che la rinuncia ai motivi (salvo quelli sul trattamento sanzionatorio) comprendeva anche il motivo sulla confisca e quindi la questione non fu devoluta alla Corte d'appello; il ricorso di Tamborrino è manifestamente infondato perché la sospensione condizionale non era parte dell'accordo né era richiesta in discussione, e non sussiste obbligo per il giudice di concederla ex officio se il punto non è stato devoluto. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis codice di procedura penale

    Regola l'ipotesi di concordato in appello: la Cassazione ritiene che, se con il concordato le parti hanno rinunciato ai motivi salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili i ricorsi che attengono alla determinazione della pena; rimangono ammissibili questioni diverse dal trattamento sanzionatorio, purché non implicata la rinuncia.

  • art. 240-bis codice penale

    Norma sulla confisca per sproporzione: la Corte richiama la possibilità di impugnare in Cassazione motivi relativi alla confisca 'allargata' o per sproporzione se tali censure non sono state oggetto di rinuncia nell'accordo; tuttavia l'interesse e la legittimazione sono necessari.

  • art. 644 codice penale

    Prevede la confisca per i delitti di ricettazione/impiego di proventi illeciti (e sesto comma relativo alla confisca per equivalente); la Corte valuta la questione della confisca in relazione alla rinuncia ai motivi e ai limiti della confisca in caso di concorso di persone.

  • art. 587, comma 1, codice di procedura penale

    Disciplina l'effetto estensivo dell'impugnazione tra coimputati: la Corte precisa che l'effetto estensivo opera per effetti favorevoli di natura oggettiva non per trasferire i motivi di impugnazione da un coimputato all'altro e non obbliga il giudice ad esaminare motivi non devoluti.

  • art. 597, comma 5, codice di procedura penale

    Attribuisce al giudice il potere-dovere di applicare la sospensione condizionale: la Corte ricorda che, in caso di concordato, la sospensione condizionale può essere concessa solo se è parte integrante dell'accordo o se la questione è stata devoluta ed esaminata; se non richiesta in merito non sussiste obbligo di valutazione ex officio.

  • artt. 163 e 164 codice penale

    Riguardano la sospensione condizionale della pena e i relativi presupposti; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'imputato non può impugnare in Cassazione la mancata concessione se non ne ha chiesto l'applicazione in merito.

  • artt. 81 e 133 codice penale

    Norme sulla determinazione della pena e sui modi di applicazione (composizione della pena e aumenti); la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che impugnano la determinazione della pena concordata in appello salvo che non emergano illegalità.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Consente la condanna alle spese e prevede la possibilità di somme a favore della Cassa delle Ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione e liquidato Euro 3.000.

Massime di principio

  • Dopo un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili i ricorsi che vertono sulla determinazione della pena se non incide l'illegalità della pena stessa: in materia di concordato la parte rinuncia generalmente a dedurre vizi sul trattamento sanzionatorio salvo patto contrario.
  • Le questioni relative alla confisca non rientrano automaticamente nell'accordo sul trattamento sanzionatorio; possono essere impugnate in Cassazione se non oggetto di rinuncia e se il ricorrente ha legittimazione e interesse concreto a far valere la censura.
  • L'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p. opera solo per riconoscimenti oggettivi di favore e non produce trasferimento automatico dei motivi d'impugnazione fra coimputati; ciascun coimputato deve avere devoluto al giudice la questione per vederla esaminata.
  • La confisca in caso di concorso di persone deve rispettare il criterio di proporzionalità: può colpire solo il profitto concretamente conseguito dal singolo o essere ripartita in quote uguali solo se è impossibile determinare le singole quote.
  • La sospensione condizionale della pena, ex artt. 163-164 c.p., in sede di concordato può essere concessa solo se prevista nell'accordo o se la questione è stata specificamente devoluta al giudice; la mancata richiesta in sede di merito rende inammissibile il ricorso per Cassazione sul punto.
  • L'impugnazione di misure ablative poste a carico di terzi necessita che chi impugna abbia titolo e interesse: un imputato che sostiene che i beni confiscati appartengono a terzi può essere privo di legittimazione e l'azione dei terzi dovrà essere esperita in sede esecutiva o altra sede appropriata.
  • La proposizione di ricorsi infondati o che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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