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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 119 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Irap non dovuta dal medico con dipendente part time che riceve solo telefonate

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il saldo e gli acconti relativi agli anni 2003-2006, sostenendo che la propria attività non fosse svolta con autonoma organizzazione. Gli importi richiesti erano: 2.218,70 euro per saldo 2003 e primo acconto 2004; 2.903,54 euro per secondo acconto 2004; 2.432,00 euro per saldo 2004; 1.533,50 euro per primo acconto 2005; 1.373,36 euro per secondo acconto 2005; 2.348,45 euro per saldo 2005 e primo acconto 2006; 2.626,67 euro per secondo acconto 2006. Formatosi il silenzio-rifiuto, la CTP di Macerata aveva accolto i ricorsi e riconosciuto i rimborsi, con interessi. L’Agenzia ha appellato le sette sentenze, sostenendo che il giudice di primo grado avesse valutato erroneamente i dati dichiarativi: il medico aveva indicato spese per una dipendente part-time pari a 5.072 euro nel 2003, 5.606 euro nel 2004, 6.977 euro nel 2005 e 5.771 euro nel 2006. L’Ufficio richiamava inoltre un precedente della Cassazione secondo cui la segretaria part-time di un medico convenzionato poteva integrare il requisito organizzativo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale delle Marche, riuniti i sette appelli, li ha respinti e ha confermato le sentenze della CTP di Macerata: sono quindi riconosciuti i rimborsi IRAP richiesti, oltre agli interessi previsti dalla normativa fiscale. Per gli anni 2003-2006, la presenza della dipendente part-time non è stata ritenuta sufficiente: la collaboratrice si limitava a ricevere le telefonate e a regolare l’accesso allo studio, senza potenziare la capacità produttiva del medico. Anche l’autovettura ad uso promiscuo, il computer e il condizionatore, per un valore complessivo indicato in 35.157,44 euro, sono stati considerati beni strumentali indispensabili; non risultavano finanziamenti bancari o leasing. La forma associativa prevista dall’accordo collettivo è stata ritenuta finalizzata a facilitare l’accesso ai servizi e non decisiva ai fini IRAP. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Articoli 2, comma 1, e 3, lettera e), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo della decisione indicato come D.Lgs. 449/1997)

    Quest'ultimo indirizzo appare al Collegio quello più aderente al dato testuale degli artt. 2, comma 1, e 3, lett. e) D.Lgs. 449/1997.

    Il presupposto dell’autonoma organizzazione non deriva automaticamente dalla presenza di un dipendente: occorre valutare concretamente se l’attività del collaboratore e i mezzi impiegati organizzino l’attività professionale in modo da potenziarne la capacità produttiva.

  • Articolo 59, comma 14, dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale

    Né può non tenersi conto che in base all'articolo 59, comma 14, dell'accordo collettivo nazionale "convenzione per la medicina generale" ai medici è riconosciuta una indennità pari al 40% per il collaboratore di studio, anche se l'attività è operante in forma associata, e questo come fine per lo svolgimento di un miglior servizio al pubblico.

    La previsione di un’indennità per il collaboratore di studio, destinata a migliorare il servizio al pubblico, non dimostra da sola che il collaboratore produca un incremento della capacità produttiva tale da integrare l’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Articolo 54, comma 2, lettera a), dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale

    Infine, riguardo all'attività svolta in forma associativa questa è disciplinata dall'art. 54 dell'accordo collettivo nazionale al solo fine di "facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda" (comma 2 lett. a). Tale forma associativa, pertanto, non può minimamente influenzare l'assoggettabilità ad IRAP.

    L’attività associativa prevista dall’accordo, quando è diretta a facilitare il rapporto tra cittadino e medico e l’accesso ai servizi, non costituisce di per sé un elemento che determina l’assoggettamento a IRAP.

Massime di principio

  • La presenza di un dipendente, anche in un’attività professionale, non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP: va accertato in concreto se le mansioni svolte producano un effettivo potenziamento della capacità produttiva del professionista.
  • Un collaboratore part-time incaricato soltanto di attività di segreteria essenziali, come ricevere telefonate e regolare gli accessi, può non integrare autonoma organizzazione, se non emerge un contributo produttivo ulteriore.
  • La dotazione di beni strumentali indispensabili per l’esercizio ordinario della professione non prova, da sola, l’esistenza di un’organizzazione autonoma; rilevano natura, valore e funzione effettiva dei mezzi nel contesto dell’attività.
  • Indennità o forme associative previste da accordi professionali per migliorare il servizio o agevolare l’accesso degli utenti non costituiscono automaticamente prova dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

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