Sentenza del 23/10/2017 n. 6035 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irpef - Tassazione separata - Riqualificazione cessione fabbricato in cessione area fabbricabile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione aveva riqualificato la cessione di un fabbricato già edificato come cessione di un’area fabbricabile, presumibilmente assoggettando il corrispettivo al regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. La questione riguardava anche l’eventuale applicazione analogica dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, relativo alla riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, nell’ambito delle imposte dirette.
La decisione
La riqualificazione è stata esclusa. L’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non può essere applicato analogicamente alle imposte dirette. Inoltre, la cessione di un terreno sul quale è già stato realizzato un fabbricato non rientra nella fattispecie della plusvalenza relativa alla cessione di terreni edificabili prevista dall’art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986, perché al momento della vendita la potenzialità edificatoria dell’area era già stata sfruttata. Il contribuente ha quindi ottenuto ragione.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione, riferita all’imposta di registro, non è applicabile analogicamente per riqualificare un’operazione ai fini delle imposte dirette.
Art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La norma riguarda i terreni che, al momento della cessione, hanno ancora una potenzialità edificatoria non sfruttata. Non si applica alla vendita di un terreno già edificato, poiché la destinazione edificatoria è già stata utilizzata.
Massime di principio
- Ai fini delle imposte dirette, un atto non può essere riqualificato utilizzando automaticamente criteri previsti dalla disciplina dell’imposta di registro: occorre individuare una specifica base normativa applicabile.
- Per stabilire se una cessione genera una plusvalenza da terreno edificabile, va verificata la situazione urbanistica e materiale del bene al momento della vendita.
- La vendita di un’area sulla quale è già stato realizzato un edificio non equivale, di regola, alla vendita di un terreno edificabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, perché la capacità edificatoria è stata già sfruttata.
- La qualificazione fiscale deve riferirsi all’effettivo oggetto della cessione e alla sua concreta consistenza al momento dell’operazione, senza trasformare una cessione di fabbricato in una cessione di area edificabile in assenza dei presupposti normativi.
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