Circolare numero 129 del 6-8-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2004 le tabelle da utilizzare per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi professionisti ai sensi della legge n. 45/1990. Le nuove tabelle sono state adeguate sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa al 2003, con tasso del 2,5%. Vengono richiamate le modalità di calcolo della rata mensile e del debito residuo in caso di sospensione dei versamenti, mediante l’uso delle tabelle allegate e delle istruzioni operative.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti e rateizzazione degli oneri per domande 2004
Ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti - rateizzazione 2004
La circolare disciplina l’aggiornamento, per le domande di ricongiunzione presentate nel 2004, dei coefficienti da utilizzare per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. L’aggiornamento deriva dalla variazione media annua ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa al 2003 e comporta l’applicazione del tasso del 2,5%.
Ambito di applicazione
La comunicazione riguarda la predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti che abbiano presentato domanda nel corso del 2004. Viene richiamato il terzo comma dell’art. 2 della legge n. 45/1990, che costituisce il fondamento normativo della rateizzazione.
Aggiornamento delle tabelle
Per il 2004 vengono sostituite/aggiornate le tabelle già fornite con la circolare n. 84 del 30 aprile 2003. Le nuove tabelle sono predisposte al tasso annuo composto del 2,5% e sono allegate alla circolare:
- tabella I/2004: importo della rata mensile costante posticipata per ammortizzare un capitale unitario da 2 a 120 mensilità;
- tabella II/2004: coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate;
- istruzioni per il corretto utilizzo delle tabelle.
Determinazione della rata mensile
In caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, la rata mensile si calcola moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2004, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse. La tabella riporta i coefficienti per piani da 2 a 120 mensilità.
Determinazione del debito residuo in caso di sospensione
Se il versamento delle rate viene sospeso prima dell’estinzione del debito, il residuo da versare in unica soluzione si ottiene con il coefficiente della tabella II/2004 riferito alle rate ancora da pagare. Tale numero di rate residue è dato dalla differenza tra le rate originariamente concesse e quelle già corrisposte. L’importo da versare si determina moltiplicando la rata per il coefficiente individuato, con riferimento alla data di scadenza dell’ultima rata pagata.
Finalità operativa
La circolare ha quindi finalità essenzialmente operativa: uniformare il calcolo dei piani di rateizzazione e del debito residuo per le domande di ricongiunzione presentate nel 2004, assicurando l’applicazione del tasso aggiornato del 2,5% mediante le tabelle allegate e le relative istruzioni.
Punti principali
Aggiornamento delle tabelle per il 2004
Per le domande di ricongiunzione presentate nel corso del 2004, i piani di rateizzazione devono essere predisposti con i coefficienti contenuti nelle nuove tabelle allegate. L’aggiornamento discende dall’applicazione del comma 3 dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e tiene conto della variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, senza tabacchi, per le famiglie di operai e impiegati riferita al 2003.
Tasso di aggiornamento e allegati
Le tabelle sono state aggiornate al tasso del 2,5%. Sono allegati: la tabella I/2004 per l’ammontare della rata mensile costante posticipata da 2 a 120 mensilità; la tabella II/2004 per i coefficienti di determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate; e le istruzioni per il corretto utilizzo delle tabelle.
Calcolo della rata mensile
In caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, l’importo della rata mensile si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente corrispondente al numero di rate concesse, reperito nella tabella I/2004.
Calcolo del debito residuo in caso di sospensione
Se i pagamenti rateali vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, il debito residuo da versare in un’unica soluzione si determina individuando nella tabella II/2004 il coefficiente corrispondente alle rate ancora dovute al momento della sospensione, cioè la differenza tra le rate originariamente concesse e quelle già corrisposte. La somma da versare è calcolata con riferimento alla data di scadenza dell’ultima rata pagata.
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