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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26314/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un’istanza di rimborso IRPEF fondata sull’agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, nella misura del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione e il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda. La CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo applicabile il regime de minimis perché la somma richiesta era inferiore alla soglia di 200.000 euro nel triennio, e aveva reputato provata la spettanza del beneficio sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, valorizzando anche il principio di non contestazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione della disciplina interna ed euro-unitaria sugli aiuti di Stato e sul rimborso sisma, per avere la CTR confuso il limite dell’importo richiesto con il requisito del de minimis; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere applicato il principio di non contestazione; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere attribuito valore probatorio all’autocertificazione del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha precisato che il beneficio fiscale in favore dei soggetti colpiti dal sisma è escluso per chi svolge attività d’impresa, salvo verifica della compatibilità con il diritto UE; ha richiamato la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 e la giurisprudenza di legittimità sulla nozione euro-unitaria di impresa e sulla necessità di verificare in concreto i presupposti di compatibilità dell’aiuto, incluso il rispetto della soglia de minimis sull’ammontare complessivo dell’aiuto nel triennio, non essendo sufficiente che il singolo rimborso richiesto sia inferiore alla soglia. Ha inoltre ribadito che, in tema di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e sopporta l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; il principio di non contestazione non può superare il difetto di prova del fatto costitutivo, e l’autocertificazione non ha efficacia probatoria nel processo tributario. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    prevede il rimborso parziale delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma la sua applicazione è condizionata dai limiti derivanti dal diritto UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    introduce il limite per i soggetti che svolgono attività d'impresa, per i quali l'agevolazione resta sospesa in attesa della verifica di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non consente di ritenere provati fatti costitutivi non dimostrati, né attribuisce efficacia probatoria all'autocertificazione nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del diritto al rimborso grava sul contribuente che lo invoca; l'Agenzia può limitarsi a contestare la sussistenza dei presupposti senza essere soggetta a preclusioni sul punto.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    esclude che l'autodichiarazione del contribuente possa assumere efficacia probatoria in giudizio tributario, in coerenza con il divieto di giuramento.

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    consente la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, purché vi sia un nesso diretto e sia evitata la sovracompensazione.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    richiamato come parametro della violazione in materia di aiuti di Stato illegali concessi in assenza di preventiva autorizzazione.

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    regolamento de minimis richiamato per la verifica della compatibilità del beneficio individuale entro la soglia prevista.

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    altro regolamento de minimis richiamato quale possibile base di compatibilità individuale dell'aiuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul rimborso di tributi agevolativi, il contribuente che agisce per ottenere il rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto invocato.
  • Il principio di non contestazione non può supplire alla mancanza di prova del fatto costitutivo e opera solo nei limiti della prova dei fatti non incompatibili con la contestazione dell'an debeatur.
  • L'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva del contribuente non ha, di regola, efficacia probatoria nel processo tributario, non potendo sostituire i mezzi di prova ammissibili.
  • In materia di agevolazioni fiscali qualificabili come aiuti di Stato, la verifica della compatibilità non può limitarsi al singolo importo richiesto in giudizio, ma deve riguardare l'ammontare complessivo dell'aiuto nel periodo rilevante e gli ulteriori presupposti previsti dal diritto UE.
  • Quando un beneficio è sospeso o condizionato alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione, il giudice nazionale deve applicare la disciplina euro-unitaria e, se necessario, disapplicare la norma interna incompatibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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