Cassazione Civile, Ordinanza n. 07703/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato il classamento e la rendita di un’unità immobiliare sita nel Comune di Adro, destinata a residenza sanitaria assistenziale (RSA). La contribuente aveva presentato una denuncia DOCFA di variazione, mantenendo la categoria B/1 ma indicando la soppressione di un subalterno e la creazione di due subalterni, per effetto della copertura di uno spazio esterno da destinare ad attività ricreative per gli anziani ospiti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo, in sintesi, che il classamento debba dipendere dalle caratteristiche strutturali dell’immobile e non dal soggetto proprietario o dall’uso concreto; che il fine di lucro rilevi solo in termini oggettivi; e che la RSA, per struttura e funzione, non sia equiparabile a una casa di cura o a un ospedale con fine di lucro. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della normativa catastale, in particolare del d.P.R. n. 1142/1949 e del r.d.l. n. 652/1939 conv. in l. n. 1249/1939, sostenendo che la sentenza regionale avrebbe erroneamente applicato i criteri di classamento e che l’immobile dovesse essere ricondotto alla categoria D/4 anziché B/1.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l’unico motivo, osservando che il classamento catastale va effettuato sulla base della destinazione ordinaria e delle caratteristiche oggettive dell’immobile, accertate con riferimento alla sua concreta conformazione strutturale e alla sua potenzialità funzionale, mentre il concreto uso, la natura pubblica o privata del proprietario e le funzioni sociali svolte sono elementi non decisivi. Ha quindi ritenuto corretta la ricostruzione della CTR, che aveva accertato come il complesso immobiliare avesse connotazioni tipologiche e funzionali di residenza per anziani coerenti con il quadro normativo sulle RSA e non utilmente censurabili in diritto. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto il motivo è stato esaminato come censura di diritto sulla disciplina catastale.
d.P.R. n. 1142/1949, art. 61
«il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite ...»
Il classamento si fonda sulla destinazione ordinaria e sulle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare all’atto del classamento.
d.P.R. n. 1142/1949, art. 62
«La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare»
La destinazione ordinaria va individuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alle consuetudini locali.
d.P.R. n. 1142/1949, art. 63
«Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito»
Quando l’unità comprende parti con destinazioni diverse, prevale la categoria riferibile alla parte prevalente ai fini della formazione del reddito.
art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949
La categoria D comprende immobili a destinazione industriale e commerciale, speciali rispetto alle categorie ordinarie, suscettibili di reddito ma non facilmente destinabili ad usi difformi senza radicali trasformazioni.
r.d.l. n. 652/1939
Richiamato come fonte della disciplina catastale e del quadro generale delle categorie immobiliari.
l. n. 1249/1939
Richiamata quale legge di conversione del r.d.l. n. 652/1939 nella disciplina catastale.
d.P.C.m. 12 gennaio 2017
Richiamato per la disciplina dei livelli essenziali di assistenza e per la descrizione delle RSA come presìdi sociosanitari.
d.P.R. 14 gennaio 1997, art. 4 e allegato unico
Utilizzato per definire le RSA come presìdi per soggetti non autosufficienti con livelli medi di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa e alto livello di assistenza tutelare e alberghiera.
Massime di principio
- Nel classamento catastale il criterio decisivo è la natura oggettiva dell’immobile, desunta dalle sue caratteristiche costruttive, tipologiche e funzionali, non la qualità soggettiva del proprietario né il concreto uso contingente.
- Il fine di lucro, quando previsto come criterio di classificazione, deve essere verificato in termini oggettivi e ricavato dalle caratteristiche dell’immobile, non dal mero modo in cui l’attività viene esercitata in un dato momento.
- La destinazione funzionale e produttiva dell’immobile rileva in via primaria ai fini catastali; l’uso concreto può al più costituire un elemento complementare o rafforzativo della valutazione oggettiva.
- Per le unità immobiliari che presentino strutture e funzioni miste o complesse, il classamento va effettuato anche secondo il criterio della prevalenza, attribuendo la categoria corrispondente alla parte che incide prevalentemente sulla formazione del reddito.
- Le RSA non possono essere automaticamente assimilate agli ospedali o alle case di cura con fine di lucro: occorre verificare, in concreto, la loro connotazione tipologica e funzionale alla luce della disciplina catastale.
- Quando l’accertamento di merito sulla connotazione strutturale e funzionale dell’immobile è conforme ai criteri di legge, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sostituire una diversa valutazione fattuale.
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