L.R. Sardegna 19/2013
Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale sarda disciplina un piano straordinario per la ricognizione degli usi civici, consente ai Comuni di effettuare accertamenti entro il 31 dicembre 2013 e introduce modifiche a procedure urbanistiche e paesaggistiche, oltre a una deroga per piccoli impianti eolici. È però parzialmente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210/2014 sull’articolo 1.
Norme urgenti su usi civici, urbanistica, beni paesaggistici e impianti eolici
Norme urgenti su usi civici, pianificazione urbanistica, beni paesaggistici e impianti eolici
La legge regionale disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, un intervento straordinario di ricognizione degli usi civici e alcune modifiche puntuali alla normativa urbanistica, paesaggistica ed energetica. Il provvedimento ha natura in parte transitoria e contiene prescrizioni con termini specifici, già riferite a procedure e scadenze ormai concluse.
Ricognizione straordinaria degli usi civici
La Giunta regionale è chiamata a predisporre un Piano straordinario di accertamento demaniale per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e per l’individuazione, su cartografia aggiornata, dei dati e degli accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.
In via straordinaria e in deroga alla disciplina regionale previgente, i Comuni sono delegati a effettuare entro il 31 dicembre 2013 la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio, seguendo le procedure previste per l’adozione e l’approvazione dei piani di valorizzazione.
Contenuti della ricognizione e possibili esiti
Nel corso della ricognizione i Comuni possono non solo documentare l’effettiva esistenza dell’uso civico, ma anche proporre:
- permute;
- alienazioni;
- sclassificazioni;
- trasferimenti dei diritti di uso civico.
Le proposte devono essere improntate al principio della tutela dell’interesse pubblico prevalente. La sclassificazione può riguardare anche i terreni che abbiano perso la destinazione originaria di tipo pascolativo o boschivo, oppure nei casi in cui non sia riscontrabile né documentabile l’originaria sussistenza del vincolo demaniale civico.
Nell’ambito della ricognizione, i Comuni, previa intesa fra le parti interessate, possono anche avviare processi di transazione giurisdizionale per chiudere liti o cause in corso. Restano escluse dall’assimilazione agli usi civici le terre pubbliche sottoposte a provvedimenti prefettizi di assegnazione per finalità sociali.
Effetti del Piano straordinario e cessazione dei vincoli
Le risultanze di accertamenti già decretati che non risultino confermate o coerenti con la documentazione giustificativa del Piano straordinario decadono con l’approvazione del Piano complessivo da parte della Giunta regionale, che deve intervenire entro tre mesi dalla conclusione delle procedure comunali.
Le cessazioni degli usi civici derivanti dal Piano straordinario producono effetti dalla data dei medesimi atti o provvedimenti; se una data anteriore è indicata nell’atto ricognitivo, gli effetti decorrono da quel momento, cioè dal venir meno della destinazione funzionale all’uso civico dei beni.
Modifiche alla disciplina urbanistica
La legge interviene sulla normativa urbanistica regionale per semplificare e chiarire alcune procedure:
- nei piani attuativi assoggettati a convenzione, le disposizioni convenzionali prevalgono sugli strumenti attuativi in vigore una volta ottemperate;
- per i piani attuativi già avviati o completati alla data di entrata in vigore della legge, si applica una deroga alle discipline previgenti;
- le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico, non modificano perimetro, indici di fabbricabilità e dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, oppure costituiscono mero adeguamento alle previsioni dell’articolo 41-quinquies della legge urbanistica statale, sono approvate dai consigli comunali con un’unica deliberazione entro 60 giorni dal deposito, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.
Interventi di restauro e ricostruzione
Gli interventi di restauro previsti dalla legislazione regionale vengono estesi anche alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da:
- cartografia storica;
- catasto;
- specifico repertorio fotografico.
Ciò vale anche se, nel tempo, siano venuti meno gli elementi fondamentali dell’edificio, quali muri perimetrali, solai o coperture. Resta comunque necessaria la preventiva acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa sui beni culturali e paesaggistici.
Modifiche in materia di beni paesaggistici
La legge modifica la disciplina interpretativa regionale sui beni paesaggistici, con interventi di coordinamento lessicale e sostanziale riferiti alla normativa statale di tutela del paesaggio e alle zone umide tipizzate e individuate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Rettifica di un termine della legge finanziaria 2012
Viene rettificato al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall’articolo 3, comma 33, della legge finanziaria regionale 2012.
Impianti eolici di piccola potenza
Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW non sono soggetti ai limiti di localizzazione previsti dalla normativa regionale richiamata, restando fermi i divieti già vigenti nelle aree a inedificabilità totale.
Entrata in vigore e profili di attualità
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi il 8 agosto 2013. Molte disposizioni hanno avuto funzione transitoria o legata a termini già scaduti, in particolare la ricognizione comunale degli usi civici entro il 31 dicembre 2013 e la rettifica di un termine riferito al 2011.
Incidenza della sentenza della Corte costituzionale
L’articolo 1 è stato parzialmente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 210 del 2014, in particolare:
- nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali;
- nella parte in cui consente ai Comuni di “attuare” processi di transazione giurisdizionale, anziché soltanto proporli.
Alla luce di tali profili, la disciplina sugli usi civici va letta tenendo conto della riduzione di efficacia conseguente alla pronuncia costituzionale.
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