L.R. Sardegna 20/2013
Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina misure urgenti per rendere operative le zone franche già istituite in Sardegna: propone la trasformazione del gestore in "Sardegna Free Zone", ne definisce la compagine societaria e affida alla Regione gli indirizzi per i gestori delle zone franche. Prevede termini di 60 giorni per gli adempimenti e un potere sostitutivo del Prefetto di Cagliari in caso di inerzia.
Attuazione e funzionamento delle zone franche della Sardegna
Attuazione delle zone franche della Sardegna
La legge regionale della Sardegna interviene per dare operatività alle zone franche già istituite nel territorio regionale, disciplinando la riorganizzazione del soggetto gestore e i passaggi istituzionali necessari per l’avvio del sistema. La disciplina riguarda le zone franche della Sardegna e ha una funzione essenzialmente attuativa e urgente.
Riorganizzazione del soggetto gestore
Per assicurare la piena operatività delle zone franche, la Giunta regionale deve adottare entro 60 giorni dall’approvazione della legge una deliberazione contenente la proposta di modifica del DPCM 7 giugno 2001 relativo alla zona franca di Cagliari. La modifica deve prevedere:
- la trasformazione della società di gestione da "Cagliari Free Zone" a "Sardegna Free Zone";
- l’attribuzione a tale società, per tutte le zone franche istituite, delle competenze già previste dagli articoli 7, 9 e 10 del DPCM 7 giugno 2001.
Delimitazione territoriale delle zone franche
Nei termini previsti dalla legge, la Presidenza della Regione deve raccogliere e, se non ancora perfezionata, definire la delimitazione territoriale di tutte le zone franche della Sardegna. Il testo non dettaglia ulteriori modalità procedurali, limitandosi a imporre l’adempimento in coordinamento con il processo di attuazione.
Composizione del capitale della società "Sardegna Free Zone"
La legge stabilisce la ripartizione del capitale sociale della nuova società di gestione in modo da coinvolgere istituzioni locali e regionali:
- 33% ai comuni interessati;
- 33% alle autorità di gestione dei porti;
- 34% alla Regione autonoma della Sardegna.
Indirizzi regionali per i soggetti gestori
Entro i 60 giorni successivi all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica, la Regione deve determinare, ai sensi dell’articolo 12 del DPCM 7 giugno 2001, gli indirizzi generali per l’attività del soggetto gestore delle zone franche di:
- Cagliari;
- Olbia;
- Oristano;
- Porto Torres;
- Portovesme;
- Arbatax.
Potere sostitutivo in caso di inerzia
Se i termini previsti per gli adempimenti non vengono rispettati, la legge prevede l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto della Provincia di Cagliari, sentiti i prefetti delle province sarde interessate. Il meccanismo opera in caso di inerzia rispetto alle disposizioni della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 8 agosto 2013. Non sono previste ulteriori norme transitorie o un termine finale di efficacia nel testo fornito.
Testo integrale
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