L.R. Sardegna 16/2013
Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Sardegna, l’organizzazione amministrativa delle elezioni regionali per Presidente della Regione e Consiglio regionale: attribuzione dei seggi, presentazione e ammissione di candidature e liste, modalità di voto, scrutini e coordinamento tra uffici elettorali. È applicabile alle elezioni regionali successive all’entrata in vigore della legge statutaria elettorale e contiene modifiche alla legge regionale n. 7/1979.
Organizzazione del procedimento elettorale regionale e votazioni per Presidente e Consiglio della Sardegna
Organizzazione del procedimento elettorale regionale in Sardegna
La legge integra la disciplina statutaria elettorale della Regione autonoma della Sardegna, regolando gli adempimenti amministrativi, la presentazione delle candidature, le operazioni di attribuzione dei seggi e le modalità di espressione del voto per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento si applica esclusivamente alle elezioni regionali della Sardegna. Definisce norme integrative per il procedimento elettorale e per le votazioni, in attuazione della legge regionale statutaria in materia elettorale.
Riparto dei seggi e uffici elettorali competenti
Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, viene approvata la tabella con il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, calcolato secondo la formula prevista dalla legge statutaria elettorale.
Le operazioni elettorali sono svolte dagli Uffici centrali circoscrizionali e dall’Ufficio centrale regionale già previsti dalla legge regionale n. 7 del 1979. Le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale sono attribuite ai tribunali indicati per ciascuna circoscrizione elettorale.
Compiti degli uffici centrali circoscrizionali
Gli uffici circoscrizionali, concluso l’eventuale spoglio e riesame delle schede, svolgono le operazioni previste dalla legge statutaria elettorale e trasmettono all’Ufficio centrale regionale, tramite estratto del verbale, i dati necessari: voti ottenuti da ciascun candidato presidente, cifra elettorale di ciascuna lista, cifra elettorale di ciascuna coalizione e cifra individuale di ogni candidato.
Compiti dell’Ufficio centrale regionale
Ricevuti gli estratti dei verbali, l’Ufficio centrale regionale:
- determina i voti validi complessivi di ciascun candidato presidente;
- proclama eletto Presidente della Regione il candidato con il maggior numero di voti validi;
- proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente arrivato immediatamente dopo;
- esclude dalle assegnazioni i gruppi di liste o le liste non coalizzate che non superano le soglie di sbarramento;
- verifica la percentuale di voti del presidente proclamato eletto;
- attribuisce i seggi secondo i meccanismi previsti dalla legge statutaria, distinguendo i casi in cui operano i criteri collegati al presidente eletto o quelli di riparto tra gruppi di liste;
- ripartisce i seggi tra le liste circoscrizionali e individua il seggio spettante al candidato presidente non eletto con il maggior numero di voti dopo il vincitore;
- attribuisce i seggi ai consiglieri regionali in base alle cifre individuali.
Dell’avvenuta proclamazione viene dato avviso ai proclamati e alla segreteria generale del Consiglio regionale, che ne informa la Presidenza della Regione per la pubblicità istituzionale.
Verbali e pubblicità delle operazioni
Le operazioni dell’Ufficio centrale regionale sono verbalizzate in duplice esemplare: uno è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale e l’altro depositato nella cancelleria della Corte d’appello. Nel verbale sono anche indicati i nominativi dei candidati non eletti secondo la graduatoria prevista dalla disciplina statutaria. Copia integrale del verbale è trasmessa alla Presidenza della Regione.
Schede elettorali e modalità di voto
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e dello stesso colore per ciascun collegio; sono fornite dalla Presidenza della Regione secondo il modello dell’allegato A.
La scheda valida esprime:
- un voto per il candidato Presidente della Regione;
- se indicati, un voto di lista;
- una o due preferenze per candidati consiglieri, secondo la disciplina vigente dopo le modifiche del 2018.
Sono previste regole puntuali per l’indicazione delle preferenze in caso di omonimia o di doppio cognome.
Validità del voto, schede bianche e nulle
Sono bianche le schede prive di voti e di altri segni. Sono nulle le schede con segni tali da rendere riconoscibile l’elettore o con volontà non univocamente determinabile, nonché i voti espressi su schede non prescritte o prive dei requisiti formali richiesti. Le preferenze espresse in forma numerica sono nulle.
La legge adotta un criterio di massima conservazione del voto quando la volontà effettiva dell’elettore sia comunque desumibile.
Casi particolari nell’espressione del voto
Se l’elettore vota solo la lista, il voto si intende esteso al candidato presidente collegato. Se esprime solo una o due preferenze, il voto si intende attribuito anche alla lista corrispondente.
La disciplina regola inoltre:
- la validità delle preferenze anche se apposte in un riquadro diverso, purché certe;
- la prevalenza della preferenza sul voto di lista in casi specifici;
- la gestione di più di due preferenze, con validità delle prime due purché riferite a candidati di genere diverso della stessa lista;
- l’annullamento della seconda preferenza se entrambe sono per candidati dello stesso genere;
- l’irrilevanza di preferenze espresse su liste diverse tramite un unico riquadro, salvo la preferenza valida per la lista del riquadro;
- la nullità del voto di lista se sono segnati più contrassegni, salvo il caso in cui tutte le liste votate siano collegate al medesimo candidato presidente, al quale il voto è comunque attribuito.
Presentazione delle liste e dei candidati
I candidati devono essere elencati con numeri arabi progressivi. La candidatura va accettata con dichiarazione firmata e autenticata; per i domiciliati all’estero l’autenticazione avviene presso autorità diplomatiche o consolari.
Le liste devono rispettare il numero minimo e massimo di candidati previsto dalla legge statutaria elettorale; nelle circoscrizioni con meno di tre seggi, il massimo coincide con il numero di seggi assegnati. Nessun candidato può comparire in più di una lista circoscrizionale.
Collegamento tra liste e candidatura alla Presidenza
La dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere:
- il collegamento a un candidato Presidente della Regione, con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita;
- l’accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, con firma autenticata;
- la designazione di un delegato effettivo e di uno supplente per il gruppo di liste, comuni a tutte le liste del medesimo gruppo.
Senza una dichiarazione di collegamento validamente accettata, la lista non può essere ammessa.
Presentazione della candidatura a Presidente della Regione
Le candidature alla Presidenza sono presentate presso la cancelleria della Corte d’appello di Cagliari entro termini molto ristretti: non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle liste circoscrizionali.
La presentazione avviene tramite i delegati dei gruppi di liste collegati e deve essere accompagnata da:
- programma politico;
- designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione o di gruppo non coalizzato;
- accettazione della candidatura con firma autenticata.
Il rappresentante designato riceve e deposita gli atti e cura le comunicazioni con l’Ufficio centrale regionale.
Esame, ammissione ed esclusione delle candidature
L’Ufficio centrale regionale verifica tempestivamente:
- la tempestività della presentazione;
- la presenza del programma politico e della dichiarazione di collegamento accettata;
- la regolarità dell’accettazione della candidatura;
- il possesso del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
Sono esclusi anche i gruppi di liste che non abbiano presentato liste con medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate allo stesso candidato presidente; in tal caso l’esclusione del gruppo o dell’intera coalizione comporta l’esclusione del candidato. Sono inoltre cancellati dalle liste i candidati che si siano presentati anche come candidati presidente.
In caso di esclusione definitiva o ritiro, i gruppi collegati possono presentare un nuovo candidato entro i due giorni successivi. Se ciò non avviene o il nuovo candidato è escluso, tutte le liste collegate sono escluse dalla competizione.
La legge rinvia anche alle cause ostative alla candidatura previste dalla normativa statale, applicabili sia ai candidati consiglieri sia ai candidati presidente.
Ordine delle candidature e stampa del materiale elettorale
Conclusa l’ammissione, l’Ufficio centrale regionale:
- sorteggia l’ordine progressivo dei candidati presidente;
- sorteggia l’ordine delle liste circoscrizionali e, nelle coalizioni, l’ordine interno delle liste collegate allo stesso candidato;
- comunica le determinazioni definitive ai delegati;
- trasmette i nominativi e i contrassegni alla struttura regionale competente e alle prefetture.
La struttura regionale competente assicura, anche con collaborazione ministeriale e previa intesa con il Ministero dell’interno, la stampa delle schede di votazione e dei manifesti da pubblicare entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. La Regione concorda con il Ministero le modalità di collaborazione e l’uso dei materiali elettorali. Gli oneri delle funzioni amministrative non statali restano a carico della Regione.
Rappresentanti dei gruppi di liste presso gli uffici elettorali
I delegati dei gruppi di liste designano, con atto scritto autenticato, due rappresentanti per ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e per l’Ufficio centrale regionale, uno effettivo e uno supplente, scelti tra elettori alfabetizzati.
La designazione va depositata entro le ore 12 della domenica di voto presso le competenti cancellerie, che rilasciano ricevuta. Ai fini dell’esercizio delle funzioni, i delegati devono esibire tale ricevuta.
Autenticazioni e rinvio alla disciplina nazionale
Per le autenticazioni previste dalla legge si applica la disciplina statale sulle misure urgenti per il procedimento elettorale. Per quanto non disciplinato, si applica la legge regionale statutaria elettorale e, in quanto compatibile, la legge regionale n. 7 del 1979.
Per voto di detenuti, degenti, non deambulanti, elettori con necessità di accompagnamento, voto domiciliare, selezione e composizione degli uffici elettorali di sezione, tessera elettorale e compensi degli uffici elettorali, si applica la disciplina nazionale vigente per l’elezione della Camera dei deputati.
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979
La legge abroga numerose disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979 e ne modifica alcuni rinvii, sostituendo una specifica regola sull’esame delle liste con la verifica del rispetto dei criteri di composizione previsti dalla legge statutaria elettorale e della soglia minima di candidati. I riferimenti alle norme abrogate vanno intesi come riferiti alla corrispondente disciplina della presente legge o, per i casi previsti, alla disciplina nazionale richiamata.
Entrata in vigore e rilevanza temporale
La legge entra in vigore alla stessa data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale. Le disposizioni introdotte nel 2013 e nel 2018 sono consolidate nel testo vigente descritto. Poiché la disciplina attiene a un procedimento elettorale regionale ancora utilizzabile, l’atto non è da considerarsi obsoleto.
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