Cassazione Civile, Ordinanza n. 13296/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007. Dopo un primo giudizio sfavorevole in CTP, un appello favorevole alla società, un precedente ricorso per cassazione dell'Ufficio con rinvio, il giudizio era stato riassunto davanti al giudice di rinvio che aveva rigettato l'appello. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente ritenuto sussistente l'urgenza idonea a legittimare la notifica dell'accertamento prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni, non essendo sufficienti né l'entità dell'imposta asseritamente evasa né i riferimenti a possibili reati tributari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, in caso di notifica anticipata dell'avviso di accertamento rispetto al termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, il vizio non deriva dalla sola mancata esplicitazione nell'atto delle ragioni d'urgenza, ma dalla concreta assenza di una effettiva e specifica urgenza, che deve essere provata dall'Amministrazione con riferimento a elementi esistenti prima della notifica. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto congrua e immune da vizi la motivazione del giudice di rinvio, che aveva valorizzato la verifica fiscale ampia, originata da attività di polizia giudiziaria su altra società, l'accertata emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'esigenza di tutela del credito erariale connessa all'entità dell'imposta evasa. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese poiché l'Agenzia è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dei sessanta giorni; particolare urgenza
La notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio è legittima solo se sussistono concrete e specifiche ragioni di urgenza, da valutare ex ante e da provare a carico dell'Amministrazione finanziaria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
SS.UU. 18184/2013
Il vizio dell'atto impositivo emesso anticipatamente non consiste nella mancata esplicitazione delle ragioni di urgenza, ma nella loro effettiva insussistenza, che deve essere provata dall'Ufficio.
Cass. 12 agosto 2021, n. 22750
Conferma che l'urgenza deve essere specifica, anteriore alla notifica e dimostrata dall'Amministrazione.
Cass. 13 ottobre 2022, n. 29987
Ribadisce il medesimo principio in tema di contraddittorio endoprocedimentale e termine dilatorio.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento notificato prima del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, la legittimità dell'anticipazione richiede la prova di una concreta e specifica urgenza, valutata in base a fatti già esistenti al momento della notifica.
- La mera mancata indicazione nell'atto dei motivi di urgenza non determina di per sé l'invalidità dell'accertamento; ciò che rileva è l'effettiva presenza del presupposto esonerativo dall'attesa del termine.
- L'entità dell'imposta evasa, la necessità di tutela del credito erariale e il collegamento dell'accertamento a condotte di rilievo penale tributario possono integrare, se adeguatamente accertati, elementi idonei a sorreggere la particolare urgenza.
- Nel giudizio di legittimità sul punto, la Corte verifica la correttezza della motivazione del giudice di merito in ordine all'esistenza dell'urgenza, senza sostituirsi al relativo apprezzamento fattuale quando esso sia logicamente e giuridicamente coerente.
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