Cassazione Civile, Ordinanza n. 08413/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un soggetto aveva acquistato un immobile su cui era stata trascritta la domanda di riduzione di una donazione per lesione di legittima proposta da alcuni legittimari contro il precedente proprietario/donatario. La controversia in appello riguardava la richiesta dell'acquirente di ottenere la cancellazione della trascrizione e il risarcimento dei danni, sul presupposto che la domanda di riduzione in natura fosse ormai definitivamente rigettata e che, comunque, i creditori avessero poi agito per il pagamento in denaro, con ciò rendendo superflua e ingiustificata la permanenza della formalità. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione delle norme sulla cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente mantenuto la trascrizione nonostante il rigetto definitivo della domanda di riduzione in natura e la successiva richiesta di pagamento in denaro. Con il terzo motivo ha inoltre chiesto l'ammissione di prove orali sul danno derivante dalla mancata cancellazione della trascrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Ha chiarito che la mancata indicazione formale della norma violata non comporta di per sé inammissibilità del ricorso quando dai motivi sia comunque individuabile la regola di diritto invocata. Nel merito ha osservato che la trascrizione della domanda di riduzione ha funzione di prenotazione e di opponibilità ai terzi, ma la cancellazione deve essere ordinata quando la domanda è rigettata o il processo si estingue. Poiché nel caso concreto la domanda di riduzione in natura non era stata accolta ed era stata invece disposta la reintegrazione in denaro, la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se fossero venute meno le ragioni che giustificavano il mantenimento della trascrizione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito perché la questione del danno dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
L'indicazione della norma violata non è requisito autonomo e imprescindibile di ammissibilità se dalle argomentazioni del motivo è comunque possibile individuare la censura e la regola di diritto richiamata.
art. 560 c.c.
Richiamato come disciplina della riduzione in natura e della reintegrazione in denaro nella vicenda di riduzione di donazione per lesione di legittima.
art. 2668 c.c.
La cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali si esegue su consenso delle parti o per ordine giudiziale; deve essere ordinata se la domanda è rigettata o il processo si estingue per rinuncia o inattività.
art. 2658, n. 8, c.c.
La trascrizione della domanda di riduzione rientra tra le domande giudiziali soggette a trascrizione.
art. 2652 c.c.
Le domande giudiziali relative ai diritti menzionati nell'art. 2643 c.c. sono soggette a trascrizione con funzione prenotativa.
art. 2643 c.c.
Individua i diritti immobiliari ai quali si collega la trascrizione delle domande giudiziali.
art. 565 c.c.
La trascrizione della domanda di riduzione è funzionale a rendere opponibile ai terzi acquirenti la successiva azione di restituzione.
Massime di principio
- La mancata formale indicazione della norma asseritamente violata non determina inammissibilità del ricorso per cassazione se il contenuto dei motivi consente di individuare con chiarezza la questione giuridica dedotta.
- La trascrizione della domanda giudiziale ha funzione prenotativa e rende opponibili ai terzi gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda, retroagendo al momento della sua esecuzione.
- La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale va disposta quando la domanda è stata rigettata oppure quando il processo si è estinto; il giudice deve verificare se, alla luce dell'esito definitivo della controversia, permangano ancora le ragioni che giustificano il mantenimento della formalità.
- Quando la domanda di riduzione di una donazione non venga accolta nella sua forma idonea a fondare l'azione di restituzione verso i terzi, il mantenimento della trascrizione non può essere giustificato automaticamente, ma richiede una verifica sulla persistenza del relativo presupposto di opponibilità.
- La deduzione di danni derivanti dal mancato aggiornamento o dalla mancata cancellazione di una trascrizione può essere esaminata solo dopo la risoluzione della questione principale sulla permanenza o meno della formalità stessa.
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