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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-726/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2025. — S.C. Arcomet Towercranes S.R.L. contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti e Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ambito di applicazione dell’IVA – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso” – Servizi commerciali forniti all’interno dello stesso gruppo di società – Prezzo di trasferimento – Articoli 168 e 178 – Diritto a detrazione dell’IVA – Documenti giustificativi. — Causa C-726/23

Giurisprudenza europea62023CJ0726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso di servizi infragruppo e transfer pricing nel settore IVA, chiarendo quando una rettifica di margine operativo integra un corrispettivo imponibile. Conferma inoltre che, per la detrazione dell’IVA, la fattura non sempre basta: l’amministrazione può chiedere ulteriori elementi probatori sull’effettiva prestazione e sul suo impiego, ma non può imporre un criterio di utilità economica. La pronuncia è rilevante per i gruppi societari e per le verifiche fiscali su servizi centrali/di supporto prestati tra società collegate.

IVA e prezzi di trasferimento: la remunerazione infragruppo calcolata sul margine operativo della società figlia può costituire corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile, e l’amministrazione può richiedere prove ulteriori per la detrazione se necessarie e proporzionate.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che una remunerazione infragruppo, pattuita contrattualmente e determinata secondo il metodo del margine netto OCSE, corrispondente alla parte di margine operativo della società figlia superiore a una soglia prefissata, costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso soggetta a IVA. 2) Se gli articoli 168 e 178 della direttiva IVA ostino a che l’amministrazione fiscale richieda, oltre alla fattura, documenti supplementari per provare l’effettività dei servizi fatturati e il loro impiego per operazioni imponibili, e se sia rilevante anche la necessità/opportunità economica di tali servizi.

Principio di diritto

La Corte ha statuito che la remunerazione dovuta da una società figlia alla società madre per servizi infragruppo contrattualmente definiti, calcolata secondo un metodo OCSE di transfer pricing e collegata alla parte di margine operativo eccedente una soglia predeterminata, può costituire il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’IVA, purché sussista un nesso diretto tra servizio e pagamento. Inoltre, gli articoli 168 e 178 della direttiva IVA non impediscono all’amministrazione di esigere prove ulteriori rispetto alla fattura per dimostrare l’esistenza e l’utilizzo dei servizi, a condizione che tali richieste siano necessarie e proporzionate; non può invece pretendere la prova della necessità o opportunità economica del servizio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2010/45/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 178, lettere a) e f), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 199, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

Remunerazione infragruppo, IVA e detrazione: SC Arcomet Towercranes SRL

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in materia di IVA, con riferimento a servizi infragruppo remunerati tramite una fattura di perequazione collegata al margine operativo della società figlia. La Corte chiarisce sia se tale corrispettivo rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA, sia quali prove possano essere richieste per l’esercizio del diritto a detrazione.

Fatti e procedimento principale

La SC Arcomet Towercranes SRL, società rumena del gruppo Arcomet, svolge attività di noleggio e vendita di gru in Romania. La capogruppo belga, Arcomet Service NV, svolgeva funzioni di coordinamento e supporto commerciale per le società figlie, negoziando con i fornitori e assumendo determinate responsabilità operative e rischi economici.

Con contratto del 24 gennaio 2012, le parti avevano previsto che la remunerazione dei servizi fosse determinata in base al metodo del margine netto della transazione, richiamando le linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento. Se il margine operativo della società rumena superava il 2,74%, la società figlia doveva versare alla madre un importo pari all’eccedenza; se scendeva sotto –0,71%, era la madre a dover pagare la figlia.

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la società rumena ha ricevuto fatture dalla capogruppo con importi al netto dell’IVA. L’amministrazione fiscale ha negato la detrazione dell’IVA e ha emesso un avviso di accertamento con imposta supplementare, interessi e penalità, ritenendo non dimostrata l’effettività dei servizi e la loro necessità per le operazioni imponibili della società.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto:

  • se la remunerazione infragruppo calcolata sul margine operativo della società figlia costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA;
  • se, ai fini della detrazione, gli articoli 168 e 178 della direttiva IVA consentano all’amministrazione di esigere documenti ulteriori rispetto alla fattura per provare l’esistenza dei servizi e il loro impiego nelle operazioni imponibili.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, relativo alle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, sulla nozione di attività economica;
  • l’articolo 168, lettera a), sul diritto a detrazione dell’IVA;
  • l’articolo 178, lettere a) e f), sulle condizioni formali per esercitare la detrazione;
  • l’articolo 199, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che una prestazione è imponibile solo se esiste un rapporto giuridico in cui vi sono prestazioni reciproche e un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Sulla base dei fatti descritti dal giudice nazionale, ritiene che nel contratto del 24 gennaio 2012 le parti si fossero obbligate reciprocamente: la capogruppo forniva servizi commerciali e assumeva i principali rischi, mentre la società rumena si impegnava a versare una remunerazione annuale calcolata in funzione del margine operativo eccedente la soglia stabilita.

La Corte osserva che il pagamento non era né gratuito né aleatorio, poiché il suo importo era predeterminato da criteri contrattuali precisi, e che i servizi forniti procuravano un vantaggio concreto alla società figlia. Il fatto che il prezzo fosse costruito secondo il metodo OCSE dei prezzi di trasferimento non impedisce, di per sé, di qualificare il pagamento come corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla detrazione, la Corte ribadisce che il diritto a detrazione è subordinato a condizioni sostanziali e formali. La fattura è necessaria, ma l’amministrazione può chiedere prove ulteriori se la fattura non consente, da sola, di verificare il rispetto delle condizioni sostanziali.

In particolare, l’amministrazione può esigere la dimostrazione che:

  • i servizi siano stati effettivamente forniti;
  • i servizi siano stati effettivamente utilizzati dal soggetto passivo per le proprie operazioni imponibili.

La Corte precisa però che non può essere imposto al contribuente di provare la necessità o l’opportunità economica dei servizi, poiché la direttiva IVA non subordina il diritto a detrazione a un criterio di redditività o convenienza economica dell’operazione a monte. Le prove supplementari richieste devono comunque essere necessarie e proporzionate.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la remunerazione infragruppo calcolata secondo il metodo OCSE e collegata alla parte di margine operativo superiore a 2,74% costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA;
  • gli articoli 168 e 178 della direttiva IVA non ostano a che l’amministrazione richieda altri documenti oltre alla fattura per provare l’esistenza e l’utilizzo dei servizi, purché tale richiesta sia necessaria e proporzionata.

Implicazioni pratiche

La pronuncia è significativa per i gruppi multinazionali perché conferma che i meccanismi di transfer pricing possono avere rilevanza anche ai fini IVA, se esiste un nesso diretto tra prestazione e remunerazione. Sul fronte della detrazione, rafforza il potere istruttorio dell’amministrazione, ma mantiene il limite della proporzionalità e esclude che il diritto a detrazione dipenda dalla convenienza economica del servizio acquistato.

Come è indicizzato

Materieivaprezzi di trasferimentoservizi infragruppodiritto a detrazioneonere della prova e documentazione fiscale

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