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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-776/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2025. — Studio Legale Ughi e Nunziante contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti non privilegiate nell’ambito di un ricorso diretto dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Rappresentanza di uno studio legale da parte di un socio di tale studio – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Presunzione di indipendenza – Rovesciamento della presunzione – Presupposti. — Causa C-776/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso di uno studio legale contro una decisione EUIPO, perché aveva escluso in radice la possibilità che lo studio fosse rappresentato da tre avvocati soci interni. La Corte ha chiarito che l’abilitazione al patrocinio va valutata secondo il diritto nazionale e che la mera qualità di socio non basta a escludere l’indipendenza dell’avvocato. La causa è stata rinviata al Tribunale per l’esame del merito.

Rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione: uno studio legale può essere difeso da avvocati soci dello stesso studio e in quali casi la presunzione di indipendenza dell’avvocato può essere rovesciata.

La questione giuridica

Se l’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte osti alla rappresentanza di uno studio legale, parte non privilegiata, da parte di avvocati che sono soci dello stesso studio; se l’abilitazione professionale nazionale basti ai fini dell’articolo 19, quarto comma; e se, in assenza di un rapporto di impiego, la qualità di socio dello studio faccia venire meno in via automatica l’indipendenza richiesta all’avvocato, con conseguente irricevibilità del ricorso.

Principio di diritto

L’articolo 19, quarto comma, dello Statuto richiede soltanto che l’avvocato sia abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato SEE, requisito che va verificato secondo il diritto nazionale applicabile; se tale abilitazione sussiste, non vi è violazione di tale disposizione. Quanto all’articolo 19, terzo comma, la sola qualità di socio di uno studio legale che rappresenta sé stesso non esclude, di per sé, l’indipendenza dell’avvocato: in assenza di un rapporto di impiego, si presume l’indipendenza e la presunzione può essere rovesciata solo da elementi concreti che mostrino legami idonei a pregiudicare manifestamente la capacità difensiva o la violazione delle norme professionali/deontologiche. Il Tribunale, prima di dichiarare l’irricevibilità, deve inoltre verificare tali elementi e consentire alla parte di esprimersi e, se del caso, di regolarizzare la rappresentanza nominando altro difensore.

Norme richiamate

  • Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 55 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 78 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 47 e 52

Rappresentanza di uno studio legale da parte di soci-avvocati dinanzi ai giudici dell’Unione

La pronuncia, resa in sede di impugnazione dalla Grande Sezione, riguarda l’irricevibilità dichiarata dal Tribunale in un ricorso di annullamento proposto da uno studio legale contro una decisione dell’EUIPO in materia di decadenza di marchio dell’Unione europea. Il punto centrale è la corretta interpretazione dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale per effetto dell’articolo 53 dello Statuto.

Fatti e procedimento principale

Lo Studio Legale Ughi e Nunziante aveva chiesto all’EUIPO la decadenza del marchio denominativo dell’Unione europea "UGHI E NUNZIANTE" per tutti i servizi registrati. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda solo in parte; la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva poi respinto il ricorso dello studio nella parte residua. Lo studio aveva quindi adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione della commissione di ricorso.

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile. Ha ritenuto che gli avvocati incaricati, in quanto associati dello studio ricorrente, non avessero la qualità di terzo indipendente richiesta dall’articolo 19, terzo comma, dello Statuto, e ha aggiunto che il difetto non era regolarizzabile dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte, che impone alle parti non privilegiate di essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato SEE;
  • l’articolo 21 dello Statuto, sui requisiti dell’istanza introduttiva;
  • l’articolo 53 dello Statuto, che estende al Tribunale il titolo III dello Statuto;
  • l’articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale, sull’obbligo di rappresentanza e sul deposito del mandato;
  • l’articolo 78 del medesimo regolamento, sugli allegati al ricorso e sulla regolarizzazione;
  • l’articolo 55 del regolamento di procedura, sull’esclusione dal procedimento;
  • gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, evocati come possibile parametro di censura nel terzo motivo, ma non esaminati nel merito perché la Corte ha accolto il secondo motivo.

Questioni sottoposte alla Corte

La Corte doveva stabilire se il Tribunale avesse errato:

  • nel ritenere che gli avvocati soci dello studio non potessero rappresentarlo ai sensi dell’articolo 19, quarto comma, perché non sarebbero stati abilitati secondo il diritto nazionale;
  • nel considerare che la loro qualità di soci facesse automaticamente venir meno l’indipendenza richiesta dall’articolo 19, terzo comma;
  • nel dichiarare l’irricevibilità senza verificare se vi fosse un effettivo rapporto di impiego o altri elementi concreti idonei a rovesciare la presunzione di indipendenza;
  • nel non consentire una regolarizzazione o la sostituzione del difensore.

Ragionamento della Corte sull’articolo 19, quarto comma

La Corte ricorda che il requisito dell’abilitazione al patrocinio, previsto dall’articolo 19, quarto comma, va interpretato con riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. Nel caso concreto era pacifico che gli avvocati incaricati dallo studio fossero iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma e quindi abilitati a patrocinare dinanzi ai giudici italiani.

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere violato l’articolo 19, quarto comma, dello Statuto.

Ragionamento della Corte sull’articolo 19, terzo comma e sull’indipendenza

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza costante: la nozione di "avvocato" è autonoma e uniforme nell’ordinamento dell’Unione; una parte non privilegiata non può autorepresentarsi; la rappresentanza deve essere affidata a un terzo; e il rappresentante deve essere indipendente.

L’indipendenza è definita:

  • in senso negativo, come assenza di rapporto di impiego con vincolo di subordinazione;
  • in senso positivo, come rispetto delle norme professionali e deontologiche.

Tuttavia, la Corte precisa che la qualità di socio dello studio che agisce in giudizio non è, da sola, incompatibile con l’indipendenza. La presunzione di indipendenza dell’avvocato si applica a tutti gli avvocati, anche se esercitano la professione in forme organizzative diverse, salvo che sussista un rapporto di impiego o elementi concreti che dimostrino legami idonei a pregiudicare manifestamente la capacità difensiva oppure la violazione delle regole professionali/deontologiche.

Nel caso di specie, il Tribunale si era limitato a constatare che i difensori erano soci dello studio e a trarre da ciò, automaticamente, l’assenza di indipendenza. Secondo la Corte, questo ragionamento è errato: il Tribunale avrebbe dovuto verificare se esistesse un vero rapporto di impiego o, in mancanza, se vi fossero elementi concreti tali da rovesciare la presunzione di indipendenza.

Garanzie procedurali e regolarizzazione

La Corte sottolinea anche che il giudice dell’Unione, quando rileva d’ufficio una questione di ordine pubblico relativa alla ricevibilità, deve rispettare il contraddittorio e non può fondare la decisione su un motivo non discusso senza aver prima invitato le parti a presentare osservazioni.

Inoltre, se il difetto di rappresentanza fosse stato effettivamente riscontrato, il Tribunale avrebbe dovuto consentire alla parte di regolarizzare la situazione, anche mediante la designazione di un nuovo avvocato, prima di dichiarare l’irricevibilità. La Corte richiama, a sostegno, le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale e la propria giurisprudenza sulla regolarizzazione degli atti introduttivi.

Decisione e dispositivo

La Corte accoglie il secondo motivo di impugnazione e annulla l’ordinanza del Tribunale. Poiché dispone degli elementi necessari per verificare se il ricorso fosse stato proposto nel rispetto dell’articolo 19 dello Statuto e dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Corte decide su tale punto: ritiene che, sulla base del fascicolo, gli avvocati debbano presumersi indipendenti e che nessun elemento consenta di rovesciare la presunzione.

La causa viene quindi rinviata dinanzi al Tribunale per la decisione sul resto della controversia. Le spese relative all’impugnazione sono riservate.

Principi affermati

La sentenza consolida alcuni punti di diritto rilevanti per la pratica forense davanti ai giudici dell’Unione:

  • l’abilitazione al patrocinio ex articolo 19, quarto comma, si valuta secondo il diritto nazionale;
  • l’articolo 19, terzo comma, impone la rappresentanza da parte di un terzo e vieta l’autorepresentanza;
  • la presunzione di indipendenza dell’avvocato non è esclusa per il solo fatto che il difensore sia socio dello studio che rappresenta;
  • la mancanza di indipendenza può essere affermata solo sulla base di elementi concreti o di un rapporto di impiego;
  • prima di dichiarare l’irricevibilità per difetto di rappresentanza, il giudice deve rispettare il contraddittorio e, se necessario, consentire la regolarizzazione.

Come è indicizzato

Materierappresentanza processuale dinanzi ai giudici uericorso di annullamentoirricevibilità e regolarizzazione degli attiindipendenza dell’avvocatoproprietà intellettuale (marchi euipo)

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