Corte di giustizia, Sentenza C-305/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2025. — — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà personale – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Condizioni per la presa in carico dell’esecuzione di tale pena da parte dello Stato di esecuzione – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “sentenza definitiva per gli stessi fatti” – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 25 – Rispetto delle condizioni e della procedura previste da tale decisione quadro nei casi in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire una pena irrogata con una sentenza pronunciata da un giudice dello Stato di emissione – Requisito del consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell’esecuzione di una siffatta pena da parte di un altro Stato membro – Articolo 4 – Possibilità concessa allo Stato di emissione di trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza e il certificato di cui a tale articolo – Conseguenze dell’assenza di una siffatta trasmissione – Principio di leale cooperazione – Articolo 22 – Diritto dello Stato di emissione di eseguire tale pena – Mantenimento del mandato d’arresto europeo – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire il mandato d’arresto europeo. — Causa C-305/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito il rapporto tra mandato d’arresto europeo e riconoscimento delle pene detentive da eseguire in un altro Stato membro. Ha affermato che il rifiuto facoltativo di consegna ex articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 può operare solo se lo Stato di esecuzione si fa carico della pena secondo la decisione quadro 2008/909, con il necessario consenso dello Stato di emissione. Se ciò non avviene, lo Stato emittente conserva il diritto di eseguire la pena e di mantenere il mandato d’arresto europeo; la decisione dello Stato di esecuzione non vale come ne bis in idem.
Mandato d’arresto europeo e riconoscimento della pena: il rifiuto di consegna ex articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 richiede il rispetto della procedura della decisione quadro 2008/909 e non impedisce allo Stato emittente di mantenere il MAE ed eseguire la pena se tale procedura non è stata osservata; la decisione dello Stato di esecuzione non integra ne bis in idem.
La questione giuridica
Le questioni vertevano su: (i) se, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione intende rifiutare la consegna ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, essa debba applicare integralmente le condizioni e la procedura della decisione quadro 2008/909, inclusi trasmissione della sentenza e del certificato e consenso dello Stato di emissione; (ii) se, in caso di mancato rispetto di tale procedura, lo Stato di emissione perda il diritto di eseguire la pena ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909; (iii) se la decisione di riconoscimento ed esecuzione adottata nello Stato di esecuzione costituisca una "sentenza definitiva per gli stessi fatti" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584; (iv) se la fattispecie rientri nel motivo facoltativo di cui all’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584.
Principio di diritto
Quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione intende opporre il motivo facoltativo di rifiuto di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 per trattenere la persona nello Stato di esecuzione ed eseguire lì la pena, il riconoscimento della sentenza e la presa in carico dell’esecuzione devono avvenire nel rispetto delle condizioni e della procedura della decisione quadro 2008/909, incluso il consenso dello Stato di emissione alla trasmissione della sentenza e del certificato. Se tale procedura non è stata rispettata, il mancato rispetto non priva lo Stato di emissione del diritto di eseguire la pena né impone la cessazione del MAE; inoltre, la decisione dello Stato di esecuzione che rifiuta la consegna e ordina l’esecuzione della pena non costituisce una "sentenza definitiva per gli stessi fatti" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 12 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 26 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 4 della decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 13 della decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 23, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983
Mandato d’arresto europeo e riconoscimento della pena: condizioni per il rifiuto di consegna e effetti sulla competenza dello Stato emittente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in un procedimento sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania nei confronti di C.J. ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. Il caso poneva il problema del coordinamento tra il motivo facoltativo di non esecuzione previsto dalla decisione quadro 2002/584 e la disciplina del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali contenuta nella decisione quadro 2008/909.
Fatti e procedimento principale
La Corte d’appello di Bucarest aveva emesso un mandato d’arresto europeo nel 2020 per l’esecuzione di una pena detentiva irrogata con sentenza definitiva. C.J. era stato arrestato in Italia e la Corte d’appello di Roma aveva rifiutato la consegna, riconosciuto la sentenza rumena e disposto l’esecuzione della pena in Italia, ritenendo che ciò favorisse il reinserimento sociale dell’interessato, residente in Italia.
Le autorità rumene avevano però manifestato il loro dissenso al riconoscimento della sentenza e alla presa in carico dell’esecuzione, precisando di non aver dato consenso alla trasmissione ai sensi della decisione quadro 2008/909. Nonostante ciò, il giudice rumeno si trovava a dover decidere sulla validità del mandato nazionale di esecuzione e del MAE, dopo che l’ufficio esecuzioni aveva promosso un’opposizione all’esecuzione della sentenza.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- il rifiuto di eseguire il MAE ex articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 richieda il previo rispetto delle condizioni e della procedura della decisione quadro 2008/909;
- in mancanza di tale procedura, lo Stato di emissione perda il diritto di eseguire la pena ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909;
- la decisione dell’autorità di esecuzione che riconosce la sentenza e ordina l’esecuzione della pena integri una "sentenza definitiva per gli stessi fatti" ai fini del ne bis in idem;
- la fattispecie possa rientrare nel motivo di cui all’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la decisione quadro 2002/584, soprattutto gli articoli 1, 3, punto 2, 4, punto 6, 5, punto 3, 8, paragrafo 1, lettera c), 12 e 26;
- la decisione quadro 2008/909, in particolare gli articoli 3, 4, 8, 13, 22, 23, 25 e 26;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione;
- l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale;
- la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 1983, richiamata come antecedente normativo poi sostituito, tra Stati membri, dalla decisione quadro 2008/909.
Ragionamento della Corte: rapporto tra articolo 4, punto 6, decisione quadro 2002/584 e decisione quadro 2008/909
La Corte ha ricordato che l’esecuzione del MAE è la regola e il rifiuto è un’eccezione da interpretare restrittivamente. Il motivo facoltativo di cui all’articolo 4, punto 6, mira a favorire il reinserimento sociale della persona ricercata, ma presuppone che lo Stato di esecuzione si impegni effettivamente a eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno.
Poiché la decisione quadro 2008/909 persegue il medesimo obiettivo di reinserimento sociale, la Corte ha ritenuto che, quando lo Stato di esecuzione intenda avvalersi dell’articolo 4, punto 6, la presa in carico della pena debba avvenire secondo le condizioni e la procedura previste da tale decisione quadro. Ciò implica, in particolare, la trasmissione della sentenza e del certificato e il consenso dello Stato di emissione nei casi previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
La Corte ha sottolineato che il legislatore dell’Unione non ha voluto creare due regimi paralleli e separati per l’esecuzione delle sentenze penali a seconda che vi sia o meno un MAE. L’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 stabilisce infatti che essa si applica mutatis mutandis nei casi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, purché compatibile con quest’ultima.
Conseguenze del mancato rispetto della procedura della decisione quadro 2008/909
La Corte ha affermato che, se il rifiuto di consegna avviene senza rispettare le condizioni e la procedura della decisione quadro 2008/909, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la pena e può mantenere il MAE. L’articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, che impedisce allo Stato di emissione di procedere all’esecuzione una volta iniziata l’esecuzione nello Stato di esecuzione, non si applica quando quella presa in carico non sia avvenuta legittimamente secondo la disciplina dell’Unione.
La Corte ha spiegato che una lettura diversa aprirebbe la strada all’elusione delle condizioni poste dalla decisione quadro 2008/909 e comprometterebbe sia la cooperazione efficace sia la lotta contro l’impunità perseguita dalla decisione quadro 2002/584. Ha tuttavia ricordato che l’autorità dello Stato di emissione deve esercitare il proprio potere di trasmissione della sentenza in modo da non paralizzare il sistema e in un quadro di leale cooperazione con lo Stato di esecuzione.
Quarta questione: ne bis in idem e nozione di sentenza definitiva
Quanto alla quarta questione, la Corte ha ritenuto inapplicabile l’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584, poiché tale disposizione riguarda una sentenza definitiva pronunciata da un paese terzo, mentre la decisione di riconoscimento ed esecuzione era stata adottata da un giudice di uno Stato membro.
La questione andava quindi ricondotta all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584. La Corte ha affermato che la decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione che rifiuta la consegna, riconosce la sentenza straniera e dispone l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non costituisce una "sentenza definitiva per gli stessi fatti". Tale decisione non deriva dall’avvio di un nuovo procedimento penale né da una valutazione nel merito della responsabilità, ma mira soltanto a consentire l’esecuzione della condanna già pronunciata nello Stato emittente.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- il rifiuto di eseguire il MAE ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 presuppone il rispetto delle condizioni e della procedura della decisione quadro 2008/909, compreso il consenso dello Stato di emissione;
- in mancanza di tale rispetto, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la pena e di mantenere il MAE;
- la decisione con cui l’autorità dello Stato di esecuzione rifiuta la consegna, riconosce la sentenza e ordina l’esecuzione della pena non è una "sentenza definitiva per gli stessi fatti" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza ribadisce che il trasferimento dell’esecuzione della pena in un altro Stato membro non può essere gestito in modo informale o unilaterale: occorre seguire la procedura di riconoscimento reciproco della decisione quadro 2008/909. Il semplice interesse al reinserimento sociale non basta, se manca il consenso dello Stato di emissione o la corretta trasmissione dei documenti previsti. In tal caso, il MAE resta valido e lo Stato emittente può continuare a pretendere l’esecuzione della pena.
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