Corte di giustizia, Sentenza C-225/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025. — «R» S.A. contro AW «T» sp. z o.o. — Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Normativa e giurisprudenza nazionali che vietano agli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimazione degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici appartenenti a tali organi – Verifica, da parte di un organo giurisdizionale di grado inferiore, del rispetto, da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, dei requisiti relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato del diritto dell’Unione – Possibilità di considerare inesistente una decisione giurisdizionale. — Causa C-225/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ribadisce che gli Stati membri non possono impedire ai giudici nazionali di controllare, alla luce del diritto UE, se un collegio giudicante sia stato regolarmente costituito e indipendente. Le norme polacche che vietano tale verifica e sanzionano disciplinarmente il giudice che la compia risultano incompatibili con l’articolo 19 TUE e con il primato del diritto dell’Unione. Inoltre, una decisione resa da un organo di ultima istanza composto in modo non conforme ai requisiti UE può essere trattata come inesistente, quando ciò sia necessario per dare piena efficacia al diritto dell’Unione.
Tutela dell’indipendenza del giudice e primato del diritto UE: disapplicazione delle norme nazionali che impediscono di sindacare la composizione di un organo giurisdizionale superiore privo dei requisiti di giudice indipendente, e possibilità di considerare inesistente la sua decisione
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e del principio del primato, osti: 1) a norme e decisioni della Corte costituzionale nazionale che impongono al giudice di attenersi a una decisione di un organo giurisdizionale superiore anche quando la Corte di giustizia ha accertato che i giudici di quel collegio non sono indipendenti, imparziali e precostituiti per legge; 2) a norme che vietano al giudice di verificare la regolarità della nomina dei giudici e prevedono responsabilità disciplinare per tale controllo; 3) all’efficacia vincolante di una decisione di un organo giurisdizionale di ultima istanza privo dei requisiti UE; 4) se, in simile situazione, tale decisione debba considerarsi inesistente oppure solo non vincolante e quindi disapplicabile.
Principio di diritto
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e del primato del diritto dell’Unione, osta a una disciplina nazionale e alla giurisprudenza costituzionale che impediscano al giudice nazionale di verificare la regolarità della composizione di un organo giurisdizionale superiore, quando la Corte abbia già accertato che uno o più giudici di quel collegio non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge. In tale situazione, una decisione emessa da un organo di ultima istanza non conforme a tali requisiti, e che rinvii la causa al giudice inferiore, deve essere considerata inesistente se ciò sia indispensabile, nel caso concreto, per garantire il primato del diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 6, paragrafo 3, TUE
- Principio del primato del diritto dell’Unione
Indipendenza del giudice, primato del diritto UE e decisione inesistente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) in una controversia civile tra "R" S.A. e AW "T" sp. z o.o., dopo che il Sąd Najwyższy polacco, tramite la sua Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, aveva accolto un ricorso straordinario e rinviato la causa per riesame. La Corte affronta il problema della vincolatività di una decisione resa da un organo giurisdizionale di ultima istanza la cui composizione non soddisfa, secondo la giurisprudenza dell’Unione, i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge.
Fatti e procedimento principale
La controversia originaria risale a un’azione proposta nel 2004 da AW "T" per vietare la commercializzazione di riviste di cruciverba asseritamente lesive di diritti di proprietà industriale e norme sulla concorrenza sleale. Dopo vari gradi di giudizio, la sentenza d’appello del 9 novembre 2006 fu oggetto, nel 2020, di un ricorso straordinario promosso dal procuratore generale. La Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy, con sentenza del 20 ottobre 2021, annullò la sentenza del 2006 e rinviò la causa al giudice d’appello.
Nel giudizio di rinvio, AW "T" chiese che fosse riconosciuta l’inesistenza della sentenza del 20 ottobre 2021, sostenendo che la Sezione di controllo straordinario non fosse un tribunale costituito per legge, in ragione delle modalità di nomina dei suoi giudici. Il giudice del rinvio segnalò inoltre che il diritto polacco, in particolare l’articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari e l’articolo 107 della medesima legge, impediva ai giudici nazionali di verificare la legittimità della nomina dei giudici e prevedeva persino responsabilità disciplinare per chi mettesse in discussione tali profili.
Normativa nazionale richiamata
La Corte richiama, per il contesto interno, l’articolo 179 della Costituzione polacca, secondo cui i giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio nazionale della magistratura. Richiama poi:
- l’articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, che vieta di mettere in discussione la legittimazione degli organi giurisdizionali e impedisce di accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice;
- l’articolo 107, paragrafo 1, della stessa legge, che qualifica come illecito disciplinare il fatto di contestare la validità della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale;
- l’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, che attribuisce alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche competenze sui ricorsi straordinari e su ulteriori materie pubbliche, ma esclude l’esame delle questioni relative alla legittimità della nomina di un giudice.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale domanda, in sostanza:
- se un giudice interno possa disapplicare una decisione della Corte costituzionale che vieti il controllo sulla regolarità della nomina dei giudici;
- se il diritto UE osti a una normativa nazionale che impedisce al giudice di verificare se un giudice sia stato nominato conformemente alla legge e che sanziona disciplinarmente tale verifica;
- se un organo giurisdizionale ordinario sia vincolato da una decisione di un organo di ultima istanza composto da giudici nominati in palese violazione delle regole nazionali di nomina;
- se, in caso negativo, la decisione di tale organo debba considerarsi giuridicamente inesistente oppure semplicemente non vincolante e disapplicabile.
Competenza della Corte e ambito del diritto UE
La Corte ricorda che l’articolo 47 della Carta si applica agli Stati membri solo nell’attuazione del diritto dell’Unione, ma che esso deve essere preso in considerazione nell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Nel caso di specie, pur non risultando applicabile direttamente l’articolo 47 della Carta al procedimento principale, la Corte afferma la propria competenza a interpretare l’articolo 19 TUE, poiché il giudice del rinvio fa parte del sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e può essere chiamato a pronunciarsi su questioni di interpretazione o applicazione del diritto UE.
Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni
La Corte esamina congiuntamente le prime tre questioni. Ribadisce che l’organizzazione della giustizia resta di competenza degli Stati membri, ma questa competenza deve essere esercitata nel rispetto dell’articolo 19 TUE. Richiama poi la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (C‑718/21), e l’ordinanza del 29 maggio 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (C‑720/21), nelle quali aveva già escluso che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche costituisse un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a causa delle modalità di nomina dei suoi membri.
Su tale base, la Corte afferma che un giudice nazionale non può essere vincolato da una decisione di un organo superiore quando, alla luce di una precedente decisione della Corte, accerti che uno o più giudici di quel collegio non soddisfano i requisiti dell’articolo 19 TUE. Il principio del primato impone infatti di disapplicare le norme interne e le pronunce della Corte costituzionale che vietino al giudice di verificare la regolarità della composizione del collegio, anche se tali norme hanno rango costituzionale.
La Corte richiama inoltre la propria sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (C‑204/21), con cui aveva già dichiarato incompatibili con il diritto dell’Unione le norme polacche che vietano ai giudici di verificare l’indipendenza e la legittima costituzione degli organi giudicanti e che sanzionano disciplinarmente chi effettua tale verifica. Su questa base conclude che il giudice nazionale deve poter esaminare la regolarità della composizione del collegio giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata.
Ragionamento della Corte sulla quarta questione
Quanto alla quarta questione, la Corte affronta il problema degli effetti della decisione resa dall’organo di ultima istanza non conforme ai requisiti UE. Ricorda l’importanza dell’autorità di cosa giudicata, ma osserva che, nel caso concreto, la piena efficacia dell’articolo 19 TUE può richiedere che la sentenza del 20 ottobre 2021 sia considerata inesistente.
La Corte precisa che non può opporsi a tale soluzione il principio della certezza del diritto, quando la conseguenza dell’inesistenza sia indispensabile, nella situazione processuale specifica, per garantire il primato del diritto dell’Unione. Poiché il procedimento era stato rinviato al giudice d’appello, quest’ultimo doveva considerare la sentenza della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche come inesistente.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e del principio del primato del diritto dell’Unione, osta a norme nazionali e a decisioni della Corte costituzionale che impongano al giudice di conformarsi a una decisione di un collegio superiore, quando sia accertato che uno o più giudici di quel collegio non soddisfano i requisiti UE di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, e quando il diritto nazionale impedisca di verificare la regolarità della composizione del collegio;
- nella situazione descritta, una decisione emessa da un organo giurisdizionale di ultima istanza non conforme a tali requisiti, con cui la causa sia rinviata a un organo inferiore, deve essere considerata inesistente se ciò è indispensabile, nella concreta situazione processuale, per garantire il primato del diritto dell’Unione.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la sentenza conferma che il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne che ostacolano il controllo dell’indipendenza del giudice e non può considerarsi vincolato da una decisione resa da un organo superiore la cui composizione sia incompatibile con il diritto UE, quando tale incompatibilità sia già stata sostanzialmente accertata dalla Corte. In presenza dei presupposti indicati, la decisione viziata può essere trattata come giuridicamente inesistente, così da preservare l’effettività della tutela giurisdizionale e il primato del diritto dell’Unione.
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