Corte di giustizia, Sentenza C-543/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025. — AR contro Ministero dell’Istruzione e del Merito. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Civile di Padova. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Insegnanti che hanno maturato esperienza professionale presso talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato – Assunzione a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali – Determinazione dell’anzianità ai fini della determinazione della retribuzione – Normativa nazionale che non prevede il computo dei periodi di servizio svolti in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato – Differenza di trattamento basata su un criterio diverso dal carattere determinato o indeterminato del rapporto di lavoro – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Applicabilità – Assenza di attuazione del diritto dell’Unione. — Causa C-543/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una controversia sulla ricostruzione di carriera di un insegnante che aveva lavorato nelle scuole paritarie prima dell’assunzione a tempo indeterminato in una scuola statale. Ha affermato che la clausola 4 dell’accordo quadro non vieta la norma italiana che esclude il computo di quel servizio, perché la disparità non si fonda sulla durata del rapporto ma sul tipo di istituzione scolastica. Ha inoltre escluso la propria competenza a valutare la questione alla luce della Carta, poiché la normativa nazionale non rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione.
Riconoscimento dell’anzianità retributiva degli insegnanti assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali e computo del servizio prestato nelle scuole paritarie/private.
La questione giuridica
Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale che, ai fini della ricostruzione di carriera e della retribuzione, esclude il computo del servizio svolto in talune istituzioni scolastiche non statali equiparate alle statali; se, in subordine, i principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dalla Carta e altre fonti UE impongano invece di considerare tali periodi; e se, in caso di incompatibilità, il giudice nazionale debba disapplicare la norma interna.
Principio di diritto
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non osta a una normativa nazionale che, nella ricostruzione della carriera degli insegnanti assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali, non consente di computare il servizio prestato nelle scuole paritarie o in altre istituzioni scolastiche equiparate, quando la differenza di trattamento non dipende dal carattere determinato o indeterminato del rapporto di lavoro ma dalla natura dell’istituzione presso cui il servizio è stato svolto. Inoltre, la Carta non è applicabile quando la normativa nazionale non costituisce attuazione del diritto dell’Unione; pertanto la Corte non è competente a esaminare la questione alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, né a statuire sui riferimenti a CEDU, Carta sociale europea, articolo 157 TFUE e direttive 2000/43 e 2000/78.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 157 TFUE
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Direttiva 2000/43/CE
- Direttiva 2000/78/CE
Riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell’anzianità retributiva
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Padova in una controversia tra un docente e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato in una scuola statale. Il nodo è se il servizio precedentemente svolto in scuole paritarie debba essere computato ai fini dell’anzianità e della retribuzione.
Fatti e procedimento principale
AR, docente abilitato, aveva lavorato dal 2002 al 2007 presso una scuola paritaria sulla base di cinque contratti a tempo determinato. Assunto a tempo indeterminato nel 2008 da una scuola statale, veniva inquadrato nella fascia retributiva con 0 anni di anzianità, perché il Ministero riteneva non computabile il servizio svolto nelle scuole paritarie ai sensi dell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994.
AR ha contestato tale esclusione davanti al Tribunale di Padova, sostenendo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e degli articoli 20 e 21 della Carta. Nel procedimento è intervenuta Anief.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice del rinvio ha richiamato in particolare:
- l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994, che disciplina il riconoscimento del servizio ai fini giuridici ed economici nella ricostruzione della carriera;
- l’articolo 1 della legge n. 62/2000, che ha introdotto la categoria delle scuole paritarie;
- l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 255/2001, secondo cui i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura del servizio nelle scuole statali ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato.
Questioni pregiudiziali
Il Tribunale di Padova chiedeva in sostanza se:
- la clausola 4 dell’accordo quadro osti a una normativa nazionale che esclude il computo del servizio svolto nelle scuole paritarie, pur riconoscendo il servizio svolto nelle scuole statali;
- i principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della Carta, della CEDU, della Carta sociale europea, dell’articolo 157 TFUE e delle direttive 2000/43 e 2000/78, impongano un diverso esito;
- in caso di contrasto, il giudice nazionale debba disapplicare la norma interna.
Ragionamento della Corte
La Corte ha innanzitutto ricondotto la controversia nell’alveo della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell’accordo quadro, osservando che il principio di non discriminazione della Carta è, per le differenze tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato comparabili, concretizzato proprio da tale clausola.
Ha poi chiarito che la clausola 4 tutela i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, ma solo quando il diverso trattamento dipenda dal carattere determinato o indeterminato del rapporto. Nel caso di specie, invece, la discriminazione lamentata deriva dalla natura dell’istituzione scolastica presso cui il servizio è stato prestato, non dalla durata del rapporto di lavoro.
La Corte ha rilevato che l’esclusione del computo riguarda tanto il servizio a tempo determinato quanto quello a tempo indeterminato nelle scuole paritarie, mentre il servizio a tempo determinato nelle scuole statali è invece computato. Proprio per questo la differenza di trattamento non rientra nel divieto della clausola 4, perché non si fonda sul tipo di contratto ma sulla tipologia di scuola.
Carta dei diritti fondamentali e altre fonti richiamate
Quanto alla seconda questione, la Corte ha escluso la propria competenza a interpretare la CEDU e la Carta sociale europea. Ha inoltre dichiarato irricevibile la parte della questione relativa all’articolo 157 TFUE e alle direttive 2000/43 e 2000/78, per difetto di sufficiente collegamento con la normativa nazionale.
Soprattutto, ha escluso che l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994 costituisca "attuazione del diritto dell’Unione" ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, gli articoli 20 e 21 della Carta non sono applicabili alla controversia e non possono essere invocati per sindacare la norma italiana.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che la clausola 4 dell’accordo quadro non osta alla normativa nazionale contestata. Ha inoltre ritenuto non necessario rispondere alla quarta questione, sulla disapplicazione della norma interna, in ragione della soluzione data alle questioni precedenti.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- la clausola 4 dell’accordo quadro vieta solo le discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili;
- se la differenza di trattamento dipende da un criterio diverso dalla durata del rapporto, essa resta fuori dal campo di applicazione della clausola 4;
- la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione, e tale requisito non ricorre se la misura nazionale non ha un collegamento diretto con una disposizione UE rilevante.
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