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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25708/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente carta)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un correntista contro la banca presso cui era acceso il conto, per ottenere il ristoro dei danni derivanti da operazioni bancarie non autorizzate eseguite da terzi a seguito della presunta clonazione della carta di credito. In appello la domanda è stata accolta nei confronti della banca, che è stata condannata al pagamento di una somma ridotta rispetto a quella originariamente domandata; inoltre la banca è stata manlevata dalla società emittente della carta, chiamata in garanzia perché incaricata di trasmettere mensilmente gli ordini di addebito relativi al rapporto di pagamento. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per nullità del procedimento di appello: sosteneva di avere appreso della sentenza solo tramite comunicazione del difensore della banca, poiché l'atto di appello che la Corte territoriale riteneva notificato nei suoi confronti non le era stato in realtà notificato, essendo stato inviato a un indirizzo PEC errato del difensore. La ricorrente ha quindi censurato la validità della notificazione dell'impugnazione e, per riflesso, la validità della sentenza resa in assenza di corretta instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha verificato che la notificazione dell'atto di appello era stata eseguita a un indirizzo PEC del difensore diverso da quello risultante dal ReGIndE, dal relativo portale, dall'albo professionale e dagli atti del giudizio di primo grado. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di domicilio digitale dell'avvocato, solo l'indirizzo PEC risultante dal ReGIndE è qualificato ai fini processuali, mentre è irrilevante che l'indirizzo errato risulti dall'INI-PEC. Da ciò ha tratto la nullità della notificazione dell'atto di appello e la conseguente nullità della sentenza d'appello pronunciata nei confronti della società ricorrente senza corretta verifica del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come titolo della domanda risarcitoria originaria proposta per i danni da operazioni non autorizzate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare un vizio processuale relativo alla nullità della notificazione e, quindi, del procedimento di appello

  • art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012

    interpretato come norma che individua il domicilio digitale dell'avvocato nell'indirizzo PEC comunicato al Consiglio dell'Ordine e inserito nel ReGIndE

  • d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in L. n. 221 del 2012

    richiamato quale fonte della disciplina del domicilio digitale e della notificazione telematica

  • d.l. n. 90 del 2014 conv. con modif. in L. n. 114 del 2014

    richiamato quale modifica della disciplina del domicilio digitale

  • art. 359 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo come norma, ma il rinvio attiene alla nullità del giudizio di impugnazione e alla necessità di corretta instaurazione del contraddittorio

Massime di principio

  • In materia di notificazioni telematiche degli atti processuali, il domicilio digitale dell'avvocato coincide con l'indirizzo PEC comunicato all'Ordine e inserito nel ReGIndE; solo tale indirizzo è processualmente qualificato.
  • La notificazione dell'impugnazione eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE è nulla, anche se l'indirizzo errato risulti dall'INI-PEC.
  • L'utilizzo di un indirizzo PEC non corrispondente a quello processualmente rilevante comporta la nullità della notificazione dell'atto di appello e, se ciò impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, la nullità della sentenza resa nel giudizio di impugnazione.
  • Ai fini della validità della notificazione non rileva la mera apparenza dell'indirizzo nel sistema INI-PEC, essendo decisivo il dato del ReGIndE per l'organizzazione della difesa nel processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

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