L.R. Valle d'Aosta 4/2016
Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l’effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 4 marzo 2016, n. 4 aggiorna la disciplina sul soccorso sulle piste da sci di discesa e di fondo: conferma che i costi di infrastrutture, attrezzature e gestione restano a carico dei gestori, ma consente alla Regione di intervenire con contributi nei limiti delle risorse disponibili. Per lo sci di fondo disciplina organizzazione, domande entro il 31 ottobre, riparto della spesa e liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Modifiche al finanziamento regionale del soccorso sulle piste da sci di discesa e di fondo
Modifiche al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste da sci in Valle d’Aosta
La legge regionale interviene sulle discipline del soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Il provvedimento aggiorna sia il riparto degli oneri sia le modalità organizzative e i tempi per l’accesso al sostegno regionale, con effetti rilevanti soprattutto per i gestori delle piste di sci di fondo.
Regime generale delle spese e ruolo della Regione
Per entrambe le tipologie di impianto, le spese per infrastrutture, attrezzature e gestione del servizio di soccorso restano a carico del gestore della pista. La Regione può tuttavia intervenire a sostegno di tali spese, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in ragione del rilevante interesse pubblico del servizio di soccorso.
Soccorso sulle piste di sci di fondo: organizzazione e gestione
La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai gestori delle piste oppure ai soggetti da essi incaricati.
I soggetti responsabili devono comunicare in via telematica alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste gestite.
Quando le condizioni di affluenza e di difficoltà delle piste lo consentono, e secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale, il servizio può essere garantito anche in regime di reperibilità degli addetti.
Indirizzi della Giunta regionale
La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le linee di indirizzo e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo. L’obiettivo è razionalizzare le attività e i costi gestionali e favorire il coordinamento tra comprensori sciistici.
Riparto della spesa regionale e condizioni per il contributo
La Giunta regionale ripartisce la spesa destinata al funzionamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo tra i soggetti responsabili, sempre nei limiti delle risorse disponibili. Il riparto tiene conto di due elementi:
- la lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi della normativa regionale in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci;
- il periodo di apertura.
Per ottenere il sostegno regionale alle spese, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno.
È inoltre previsto che, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e salve le esigenze di sicurezza, debba essere garantito il funzionamento delle piste per almeno trenta giorni.
Liquidazione del contributo e disciplina finanziaria
La spesa regionale è liquidata in un’unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
La legge del 2016 non comporta oneri a carico del bilancio regionale per l’anno 2016; a decorrere dal 2017 l’onere annuo è determinato con la legge finanziaria regionale.
Profili di revisione normativa
Il provvedimento sostituisce integralmente l’articolo iniziale della legge sul soccorso nelle piste di discesa e quello della legge sul soccorso nelle piste di fondo, aggiorna la disciplina di organizzazione, domanda e pagamento per lo sci di fondo, sopprime un inciso relativo al recupero di somme eccedenti e abroga l’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005.
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