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Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2016

Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d'Aosta la costruzione, modifica, autorizzazione ed esercizio degli impianti a fune in servizio privato per persone, animali e cose, con regole differenziate per tipologia di impianto, obblighi assicurativi, collaudo, controlli, sanzioni e adeguamento degli impianti esistenti. Prevede inoltre un termine di 20 anni per la decadenza dell’autorizzazione e una transizione di 5 anni per gli impianti già in esercizio.

Impianti a fune in servizio privato: costruzione, esercizio e sanzioni in Valle d'Aosta

Impianti a fune in servizio privato: disciplina generale in Valle d'Aosta

La legge regionale disciplina, nel territorio della Valle d'Aosta, la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti a fune destinati al trasporto in servizio privato di persone, animali e cose. La normativa si applica agli impianti a fune che utilizzano una o più funi come vie di corsa, organi di trazione o organi portanti-traenti, escludendo ascensori verticali o inclinati e montacarichi.

Ambito di applicazione e classificazione degli impianti

Sono considerati in servizio privato gli impianti utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone che li utilizzano occasionalmente per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili. Restano fuori gli impianti disciplinati dalla normativa regionale sui servizi pubblici funiviari quando soddisfano un interesse di pubblico trasporto o un interesse pubblico turistico.

La legge distingue:

  • impianti per il trasporto di persone, animali e cose;
  • grandi impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose;
  • piccoli impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose, entro la capacità massima fissata dalla Giunta regionale;
  • palorci per il trasporto esclusivo di cose, a gravità e con capacità inferiore a 200 daN;
  • impianti temporanei per cantieri e per il trasporto di legname.

Gli impianti temporanei sono esclusi dalla disciplina, salvo quelli che attraversano strade pubbliche, edifici abitati o opere pubbliche accessibili al pubblico.

Titolo abilitativo per costruzione e modifica

La costruzione o la modifica degli impianti è subordinata al rilascio di un titolo abilitativo edilizio previsto dalla legge urbanistica regionale. Per gli impianti destinati al trasporto di persone e per i grandi impianti per animali e cose è richiesto il permesso di costruire.

Per i piccoli impianti e per i palorci:

  • se attraversano strade pubbliche, edifici abitati o opere pubbliche accessibili al pubblico, è richiesto il permesso di costruire;
  • negli altri casi è sufficiente la SCIA edilizia.

Per gli impianti temporanei non inclusi in progetti già assentiti, la SCIA è richiesta solo se vi sono attraversamenti di strade pubbliche, edifici abitati o opere pubbliche accessibili al pubblico; in assenza di attraversamenti non occorre alcun titolo.

Se l’impianto attraversa il territorio di più Comuni, ciascun ente territorialmente competente rilascia il proprio titolo.

Domanda, documentazione e istruttoria

La domanda va presentata al Comune competente per territorio dal soggetto interessato, pubblico o privato. Deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla disciplina urbanistica regionale e, in aggiunta, da:

  • dichiarazione del progettista sulla specifica esperienza nel settore funiviario;
  • relazione illustrativa delle finalità dell’impianto;
  • progetto definitivo funiviario e manuale d’uso e manutenzione;
  • elenco dei fondi e dei proprietari interessati, con prova della disponibilità dei terreni in capo al richiedente;
  • documentazione sugli eventuali attraversamenti di strade o sentieri, corsi d’acqua e linee elettriche, con prova della relativa disponibilità;
  • documentazione sulla segnalazione degli ostacoli al volo a bassa quota alle autorità civili e militari, se necessaria.

Il Comune verifica la completezza e regolarità della domanda, nonché l’esistenza degli accordi privatistici relativi a disponibilità delle aree, sorvolo e attraversamenti e, se necessario, la previsione degli attrezzamenti per la segnalazione al volo a bassa quota.

Rilascio del titolo, cauzione e prescrizioni

Per gli impianti destinati al trasporto di persone e per i grandi impianti per animali e cose, il rilascio del titolo comporta il versamento di una cauzione a favore del Comune, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della dismissione e del ripristino dei siti al termine dell’esercizio.

Il Comune può inserire nel titolo clausole e prescrizioni particolari, anche sulla base dei pareri acquisiti in istruttoria.

Collaudo funzionale e autorizzazione all’esercizio

Dopo la costruzione, il soggetto interessato richiede al Comune l’autorizzazione all’esercizio, con domanda controfirmata dal direttore dei lavori e corredata della documentazione tecnica prevista dalla deliberazione attuativa regionale, delle dichiarazioni di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e delle norme generali e speciali di esercizio.

Sono sottoposti a collaudo funzionale:

  • gli impianti per il trasporto di persone;
  • i grandi impianti per animali e cose;
  • i piccoli impianti e i palorci che attraversano strade pubbliche, edifici abitati o opere pubbliche accessibili al pubblico.

Il collaudo è svolto da soggetti esperti nel settore funiviario e verifica la sicurezza del servizio e la conformità alle norme tecniche e di esercizio; l’esito è formalizzato in verbale.

Il Comune rilascia l’autorizzazione all’esercizio dopo aver verificato completezza e regolarità della documentazione. Se la linea interessa più Comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune sul cui territorio insiste la maggior parte del tracciato. Se il tracciato interessa più Regioni o Stati, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente previa intesa con gli enti confinanti interessati.

Assicurazione obbligatoria

L’esercizio degli impianti destinati al trasporto di persone è subordinato a una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa ai sinistri e ai danni a persone e cose trasportate e a terzi, causati dal titolare, dai dipendenti o dal personale addetto a ispezione, controllo, manutenzione o soccorso.

Per gli impianti destinati ad animali e cose, nonché per i piccoli impianti, i palorci e gli impianti temporanei, l’assicurazione è necessaria quando attraversano strade pubbliche, edifici abitati o opere pubbliche accessibili al pubblico.

Trasferimento, sospensione e decadenza dell’autorizzazione

Il trasferimento dell’autorizzazione ad altro soggetto è consentito su richiesta degli interessati, a condizione che il nuovo titolare assuma tutti gli obblighi del precedente.

Il Comune può sospendere l’autorizzazione se il titolare non rispetta gli obblighi derivanti dall’autorizzazione o dalla legge.

La decadenza è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

  • persistenza di gravi inadempienze;
  • realizzazione di rilevanti interventi di modifica dell’impianto, secondo la definizione della deliberazione regionale attuativa;
  • decorso di venti anni dal rilascio dell’autorizzazione.

Cessazione dell’esercizio e messa in sicurezza

In caso di cessazione dell’autorizzazione per qualsiasi causa, il titolare deve a proprie spese rimuovere funi e parti di impianto che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità.

Se entro diciotto mesi dalla cessazione non provvede alla messa in sicurezza, interviene il Comune con spese a carico del titolare.

Organizzazione dell’esercizio e manutenzioni rilevanti

Ogni impianto deve avere un responsabile e il personale necessario alla conduzione, con mansioni definite nelle norme generali e speciali di esercizio.

Dopo venti anni dal rilascio dell’autorizzazione, oppure alla scadenza dell’autorizzazione per gli impianti esistenti, l’impianto deve essere sottoposto a un rilevante intervento di manutenzione e controllo, da eseguire anche secondo il manuale d’uso e manutenzione. Al termine dell’intervento è richiesto un nuovo collaudo funzionale.

Per ottenere una nuova autorizzazione dopo tali interventi, o dopo rilevanti modifiche, va presentata al Comune una nuova richiesta con la documentazione prevista per l’autorizzazione all’esercizio.

Norme tecniche di progettazione e costruzione

Per gli impianti destinati al trasporto di persone si applica la direttiva 2000/9/CE; per quelli espressamente esclusi da tale direttiva, devono comunque essere rispettati i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato II.

Per gli impianti destinati al trasporto di animali e cose si applicano le norme tecniche statali di sicurezza, le raccomandazioni dell’Organizzazione internazionale trasporti a fune e le altre norme tecniche di riferimento.

Sanzioni amministrative e vigilanza

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • esercizio di un impianto in servizio privato senza autorizzazione: da 1.095 a 2.190 euro;
  • utilizzo di un impianto temporaneo di cantiere oltre la durata del cantiere: da 1.095 a 2.190 euro;
  • esercizio senza la nomina del personale preposto: da 730 a 2.190 euro.

L’accertamento e la contestazione spettano al Corpo forestale della Valle d’Aosta e alla polizia locale; l’irrogazione è di competenza del Sindaco del Comune competente per territorio. In caso di violazioni successive, le sanzioni sono raddoppiate. Si applica la legge n. 689/1981.

Disposizioni attuative e rinvio alla Giunta regionale

La Giunta regionale deve adottare una deliberazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge per definire:

  • contenuti del progetto definitivo e documentazione tecnica per la richiesta di autorizzazione;
  • tipologie di rilevanti interventi di modifica che determinano la decadenza;
  • requisiti del personale preposto;
  • dati tecnici degli impianti da inserire nell’elenco tenuto dai Comuni.

Modifica della disciplina urbanistica regionale

La legge integra la disciplina urbanistica regionale includendo tra gli interventi/impianti specificamente considerati i palorci e i piccoli impianti a fune privati che non attraversano strade pubbliche, edifici abitati o opere pubbliche accessibili al pubblico, nonché gli impianti temporanei per cantieri e trasporto di legname che li attraversano.

Disposizioni transitorie

I titolari di impianti esistenti devono adeguarsi alle disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio, personale preposto e manutenzione/controllo rilevante entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge, pena la decadenza del titolo autorizzativo all’esercizio.

La disciplina si applica anche alle domande per cui, alla data di entrata in vigore, l’istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo fosse già iniziata ma non ancora conclusa.

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