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Legge

L.R. Valle d'Aosta 22/2015

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 22/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Valle d’Aosta per il quinquennio 2016/2020 e ne disciplina il futuro aggiornamento almeno quinquennale. Ridetermina inoltre, dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale dovuto dai subATO per i rifiuti urbani e assimilati in euro 18/tonnellata, con applicazione di addizionali o riduzioni in base ai risultati di raccolta differenziata. Abroga dal 1° gennaio 2017 il comma 3 dell’art. 10 della l.r. 31/2007.

Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Valle d'Aosta 2016/2020 e rideterminazione del tributo speciale per il deposito/smaltimento in discarica

Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Valle d’Aosta

La legge approva l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020, in attuazione della normativa statale e regionale sulla pianificazione dei rifiuti. Il Piano costituisce il quadro unitario di riferimento per la programmazione regionale e dei subATO, nonché base per gli altri strumenti di programmazione territoriale nel periodo considerato.

Contenuti del Piano aggiornato

L’aggiornamento si articola in quattro volumi:

  • gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani;
  • gestione dei rifiuti speciali;
  • bonifica dei siti contaminati e amianto;
  • programma regionale di prevenzione dei rifiuti.

Modalità di aggiornamento del Piano

Il Piano deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua adozione. Per gli adeguamenti di carattere meramente tecnico, come l’aggiornamento delle informazioni, l’adozione periodica del programma di riduzione dei rifiuti e l’aggiornamento o l’accorpamento dei subATO, provvede la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente e del Consiglio permanente degli enti locali.

Tributo speciale per il deposito/smaltimento dei rifiuti

La legge ridetermina il tributo speciale di cui all’art. 23 della l.r. 31/2007, istituito dalla legge n. 549/1995, applicato a carico dei subATO per i rifiuti urbani e assimilati, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Premialità e maggiorazioni legate alla raccolta differenziata

In base al risultato di raccolta differenziata raggiunto nell’anno precedente, a livello di subATO:

  • se non sono raggiunti gli obiettivi minimi previsti dalla normativa statale, si applica l’addizionale di cui all’art. 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
  • se sono superati gli obiettivi minimi, si applicano le riduzioni di cui all’art. 205, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006.

Abrogazione e decorrenze

Dal 1° gennaio 2017 è abrogato il comma 3 dell’art. 10 della l.r. 31/2007. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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