L.R. Valle d'Aosta 5/2016
Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 15 marzo 2016, n. 5 modifica la disciplina dei contributi per le società cooperative che producono e lavorano produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Precisa spese ammissibili, limite del 60% e tetto di 50.000 euro, rinviando a criteri della Giunta. La misura opera nei limiti del de minimis europeo e non si cumula con altri aiuti sulle stesse spese.
Modifiche ai contributi per produzioni artigianali tipiche e tradizionali
Modifiche alla disciplina dei contributi per produzioni artigianali tipiche e tradizionali
La legge regionale Piemonte 15 marzo 2016, n. 5 interviene sulla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44, aggiornando la disciplina dei contributi destinati alle società cooperative che svolgono attività di produzione e lavorazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali sul territorio regionale.
Ambito soggettivo e finalità
La Regione può concedere contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a favore delle società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi. I benefici sono destinati alle cooperative che esercitano le attività di produzione e lavorazione richiamate dalla legge regionale n. 44 del 1991.
Spese ammissibili
I contributi sono riconosciuti a fronte di specifiche categorie di costi sostenuti:
- acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- acquisizione di servizi;
- godimento di beni di terzi;
- oneri per il personale.
Misura del contributo e limiti economici
Il contributo può coprire fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In ogni caso, l’importo massimo concedibile è pari a 50.000 euro per ciascuna società cooperativa.
Criteri, modalità e documentazione
La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché la documentazione da allegare alla domanda. Prima dell’adozione della deliberazione, la Giunta sente il Comitato tecnico competente e illustra il provvedimento alla Commissione consiliare competente.
Regime europeo e cumulo
I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. Inoltre, non sono cumulabili con benefici previsti da altre leggi aventi per oggetto le stesse spese.
Comitato tecnico
La partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico è gratuita e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 mar 2016L.R. Valle d'Aosta 4/2016
- Legge · 8 feb 2016L.R. Valle d'Aosta 2/2016
- Legge · 8 feb 2016L.R. Valle d'Aosta 3/2016
- Legge · 25 gen 2016L.R. Valle d'Aosta 1/2016
- Legge · 27 mag 2016L.R. Valle d'Aosta 6/2016
- Legge · 22 dic 2015L.R. Valle d'Aosta 22/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →