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Legge

L.R. Valle d'Aosta 2/2016

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 2/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta 8 febbraio 2016, n. 2 modifica la disciplina delle concessioni di coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Amplia i soggetti che possono presentare domanda, introduce una specifica procedura per i Comuni interessati, attribuisce alla Giunta regionale il rilascio di tali concessioni e limita a 5 anni, prorogabili di 2, la durata della concessione comunale.

Modifiche alla disciplina delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali

Modifiche alla disciplina delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali

La legge regionale della Valle d’Aosta 8 febbraio 2016, n. 2 interviene sulla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5, aggiornando la disciplina delle concessioni di coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. Le modifiche riguardano soprattutto i soggetti legittimati a presentare domanda, i contenuti dell’istanza, l’istruttoria e la durata delle concessioni richieste dai Comuni.

Soggetti legittimati a presentare la domanda

La domanda di concessione di coltivazione può essere presentata alla struttura competente da:

  • il soggetto, pubblico o privato, che dopo la fase di ricerca ha ottenuto il riconoscimento delle acque da parte del Ministero della salute;
  • altro soggetto, pubblico o privato, diverso dal precedente, che dimostri interesse allo sfruttamento della risorsa;
  • il Comune nel cui territorio deve essere avviata l’attività di sfruttamento delle acque, quando intenda manifestare interesse per un potenziale sfruttamento pur non rientrando nei casi precedenti.

Documentazione richiesta per la domanda

Per le domande presentate dai soggetti diversi dal Comune, l’istanza deve essere corredata da una serie di allegati, tra cui i dati identificativi del richiedente, il titolo giuridico che legittima la domanda, referenze bancarie, certificato fallimentare, classificazione dell’acqua, ubicazione e dimensione dell’area, elenco dei mappali, durata richiesta, ricevuta del versamento degli oneri istruttori e documentazione tecnica prevista dall’allegato E.

Per l’istanza presentata dal Comune è richiesta una documentazione più limitata, ma deve comunque essere prodotta la documentazione giuridica e tecnica essenziale, comprensiva dello studio di fattibilità tecnico-operativa e di sostenibilità economico-finanziaria dello sfruttamento delle acque, in sostituzione di specifici elaborati tecnici dell’allegato E.

Istruttoria e integrazioni documentali

La struttura competente trasmette ai Comuni interessati, per la pubblicazione negli albi pretorî, la domanda presentata dai soggetti privati o pubblici di cui alle prime due ipotesi. Nel corso dell’istruttoria la struttura competente può richiedere ulteriore documentazione integrativa; tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Procedura per le domande presentate dai Comuni

Per le concessioni richieste dal Comune, il rilascio è affidato alla Giunta regionale con propria deliberazione, da adottare entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. La concessione deve indicare il termine entro cui, a pena di decadenza, devono essere avviate le procedure finalizzate allo svolgimento delle attività previste dall’allegato E richiamato dalla disciplina regionale.

Durata della concessione comunale

La concessione rilasciata in favore del Comune non può avere durata superiore a 5 anni. È ammessa una proroga per ulteriori 2 anni, ma solo su apposita domanda presentata alla struttura competente entro i 6 mesi antecedenti la scadenza della concessione.

Ambito applicativo della riforma

Le modifiche operano nell’ambito della sola Regione Valle d’Aosta e incidono esclusivamente sulla disciplina regionale delle concessioni relative alle acque minerali naturali, di sorgente e termali. Le disposizioni introdotte non disciplinano in generale l’attività estrattiva, ma il procedimento di concessione di coltivazione per tali risorse idriche.

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