Tribunale, Sentenza T-147/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 26 April 2023. — Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark pinar KURUYEMIȘ – Earlier German word mark PINAR – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Right to be heard – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Suspension of proceedings – Article 71(1) of Delegated Regulation (EU) 2018/625. — Case T-147/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso contro la decisione del Board of Appeal dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore PINAR. Vengono dichiarate inammissibili le doglianze relative al diritto di essere sentito nel procedimento di opposizione e infondata quella sulla mancata sospensione del procedimento. Nel merito, il Tribunale conferma il rischio di confusione tra i segni per l’identità dei prodotti e la forte prossimità tra i marchi.
Marchio UE: confermata l’opposizione per rischio di confusione tra il segno figurativo "pinar KURUYEMIŞ" e il marchio tedesco anteriore "PINAR" nel settore degli alimenti della classe 29.
La questione giuridica
Se il Board of Appeal dell’EUIPO abbia errato: 1) nel non riconoscere una violazione del diritto di essere sentito nel procedimento di opposizione; 2) nel non sospendere d’ufficio il procedimento di opposizione in presenza di procedimenti di nullità pendenti sul marchio anteriore; 3) nel ritenere sussistente un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 tra il marchio richiesto e il marchio anteriore PINAR.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un ricorso ex articolo 263 TFUE può censurare solo la decisione della Commissione di ricorso e non vizi del procedimento dinanzi all’opposizione; che la sospensione del procedimento davanti al Board of Appeal dell’EUIPO è una facoltà e non un obbligo anche se pendono procedure di nullità sul marchio anteriore; e che, in presenza di identità dei prodotti, forte somiglianza fonetica, somiglianza visiva media, assenza di significato concettuale per il pubblico rilevante e distintività normale del marchio anteriore, sussiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE pinar KURUYEMIȘ contro PINAR: opposizione e rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’appello del richiedente e confermato l’opposizione alla registrazione del marchio figurativo "pinar KURUYEMIȘ". La controversia attiene alla classe 29 e al rapporto tra il segno richiesto e il marchio tedesco anteriore PINAR.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 4 dicembre 2019 la ricorrente ha depositato una domanda di registrazione di marchio UE per un segno figurativo contenente gli elementi verbali "pinar" e "kuruyemiş". La domanda copriva numerosi prodotti alimentari della classe 29, tra cui frutta, verdura, frutta secca, semi e prodotti derivati. Il 28 gennaio 2020 Yadex International GmbH ha proposto opposizione fondandola, tra gli altri diritti anteriori, sul marchio tedesco PINAR, anch’esso riferito a prodotti della classe 29.
L’Opposition Division ha accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La Commissione di ricorso ha poi respinto l’appello, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico tedesco.
Domande giuridiche sollevate
La ricorrente ha dedotto tre motivi principali:
- violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per asserita lesione del diritto di essere sentito nel procedimento davanti all’Opposition Division;
- violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, per mancata sospensione del procedimento nonostante la pendenza di procedimenti di nullità sul marchio anteriore;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per insussistenza del rischio di confusione.
Ammissibilità del motivo sul diritto di essere sentito
Il Tribunale dichiara inammissibile il primo motivo. Rileva che la censura era diretta contro la decisione dell’Opposition Division e non contro la decisione impugnata della Commissione di ricorso. Poiché il controllo del Tribunale, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, riguarda soltanto le decisioni delle Commissioni di ricorso, sono ammissibili solo i motivi rivolti contro tali decisioni.
Sospensione del procedimento davanti all’EUIPO
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 prevede la sospensione del procedimento sia d’ufficio sia su richiesta motivata di parte, ma solo quando essa sia opportuna nelle circostanze del caso. Ne deriva che la sospensione d’ufficio costituisce una facoltà e non un obbligo.
Il Tribunale osserva inoltre che nessuna parte aveva chiesto la sospensione e che, alla data della decisione impugnata, il marchio anteriore PINAR era valido. La mera esistenza di procedimenti paralleli di nullità non impone automaticamente la sospensione del procedimento di opposizione. Di conseguenza, il rifiuto di sospendere non integra un errore manifesto e il motivo è respinto nel merito.
Quadro normativo e criteri per il rischio di confusione
Per la valutazione sostanziale si applica il regolamento 2017/1001, in quanto la domanda di marchio è stata presentata il 4 dicembre 2019. Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, nonché del livello di attenzione del pubblico pertinente.
Pubblico di riferimento e prodotti
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è il consumatore medio in Germania, essendo il marchio anteriore un marchio tedesco. I prodotti in questione sono beni alimentari di largo consumo, talora a basso prezzo, per i quali il livello di attenzione varia da basso ad medio. La Commissione di ricorso aveva inoltre correttamente ritenuto identici i prodotti della classe 29 coperti dai due segni, dato non contestato dalla ricorrente.
Analisi dei segni
Il Tribunale approva la valutazione della Commissione di ricorso sulla struttura del marchio richiesto. L’elemento verbale "pinar" è ritenuto dominante, perché più grande, in posizione centrale e graficamente più evidente; l’elemento "kuruyemiş" ha carattere secondario; gli elementi figurativi svolgono una funzione decorativa e non incidono in modo decisivo sull’origine commerciale del segno.
Sul piano visivo, il fatto che il marchio anteriore sia interamente incluso nel marchio richiesto determina una somiglianza media, non neutralizzata dalle differenze apportate dall’elemento "kuruyemiş" e dalla grafica. Sul piano fonetico, il Tribunale ritiene che il pubblico tedesco tenderà a pronunciare soprattutto "pinar", anche perché "kuruyemiş" è un termine estraneo e difficile da pronunciare; in ogni caso, la ripresa integrale della componente del marchio anteriore nel segno richiesto conduce a una somiglianza fonetica elevata. La comparazione concettuale non è possibile, poiché nessuno dei due segni ha significato per il pubblico pertinente.
Distintività del marchio anteriore e valutazione globale
La Commissione di ricorso aveva qualificato la distintività del marchio PINAR come normale, ossia media. Tenendo conto dell’identità dei prodotti, della somiglianza visiva media, della somiglianza fonetica elevata, dell’assenza di confronto concettuale e del livello di attenzione da basso ad medio del pubblico, il Tribunale conclude che il consumatore potrebbe credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Esito del giudizio e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da EUIPO e dall’interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale. La domanda dell’interveniente relativa alle spese del procedimento amministrativo è dichiarata irricevibile per quanto riguarda i costi dell’opposizione, mentre per le spese del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso vale quanto stabilito nella decisione impugnata.
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