Tribunale, Sentenza T-549/21
Judgment of the General Court (Single Judge) of 26 April 2023. — Rochem Group AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark ROCHEM – Earlier national figurative mark ROCHEM MARINE – Relative ground for invalidity – Proof of genuine use of the earlier mark – Articles 15 and 57(2) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Articles 18 and 64(2) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-549/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato un ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva respinto l’impugnazione avverso una declaratoria di nullità parziale del marchio ROCHEM. La controversia verteva soprattutto sulla prova dell’uso effettivo del marchio italiano anteriore ROCHEM MARINE, invocato dall’interveniente per sostenere il rischio di confusione. Il Tribunale ha applicato il regolamento n. 207/2009 ratione temporis e ha ritenuto sufficiente il complesso delle prove prodotte, confermando la nullità parziale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese della ricorrente.
Nullità di marchio UE internazionale designante l’Unione: prova dell’uso effettivo del marchio anteriore nazionale e valutazione del rischio di confusione
La questione giuridica
Se l’EUIPO abbia correttamente ritenuto dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore italiano invocato a sostegno della domanda di nullità, ai sensi degli articoli 15 e 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, nonostante le censure sulla datazione, sulla lingua, sul volume degli atti di vendita, sull’uso del segno come denominazione sociale e sulla mancata apposizione del marchio sui prodotti.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in un procedimento di nullità fondato su un diritto anteriore, l’uso effettivo del marchio anteriore può essere provato con un insieme di elementi documentali valutati globalmente, anche se alcuni documenti sono fuori periodo o non sono in italiano, purché nel complesso dimostrino un uso pubblico, reale e sufficiente nel mercato pertinente. Non è necessario che il marchio sia sempre apposto fisicamente sui prodotti, né che sia usato da solo in modo isolato rispetto ad altri segni o come mera denominazione sociale; è sufficiente che emerga un nesso percepibile tra il segno e la commercializzazione dei beni o servizi. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato parzialmente nullo il marchio contestato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 152, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
Nullità di marchio UE internazionale designante l’Unione: prova dell’uso effettivo del marchio anteriore nazionale
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione derivante da registrazione internazionale. Il nodo centrale era la prova dell’uso effettivo di un marchio italiano anteriore invocato come fondamento del rischio di confusione.
Fatti e procedimento principale
Rochem Group AG era titolare di una registrazione internazionale designante l’UE per il segno figurativo ROCHEM, efficace nell’Unione dal 27 agosto 2014. Rochem Marine Srl ha chiesto la declaratoria di nullità sulla base del proprio marchio italiano anteriore ROCHEM MARINE, registrato per beni della classe 11 relativi a impianti di desalinizzazione e trattamento delle acque grigie e nere.
La divisione di annullamento ha dichiarato la nullità parziale del marchio contestato per alcuni beni e servizi delle classi 11 e 40. La commissione di ricorso ha poi confermato tale esito. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione dell’EUIPO e il rigetto integrale della domanda di nullità.
Normativa applicabile ratione temporis
Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 6 novembre 2012, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 sono richiamate solo come corrispondenti per formulazione, mentre sul piano procedurale si applica il regolamento vigente al momento del giudizio.
Quanto alla prova dell’uso, il Tribunale ha richiamato la regola 22 del regolamento n. 2868/95, applicabile alla produzione della prova poiché la richiesta di prova dell’uso era stata presentata prima del 1° ottobre 2017.
Questione giuridica esaminata
La ricorrente non contestava in sostanza l’esistenza di un rischio di confusione, ma sosteneva che il marchio anteriore non fosse stato oggetto di uso effettivo. Le critiche principali riguardavano:
- documenti non tradotti in italiano o non datati;
- numero di ordini troppo esiguo;
- uso del segno come denominazione sociale e non come marchio;
- mancata apposizione del marchio sui beni;
- uso del segno insieme ad altri marchi, in particolare BIO-FILT.
Quadro giuridico sulla prova dell’uso effettivo
Il Tribunale ha ribadito i principi consolidati:
- l’uso effettivo non richiede successo commerciale o uso su larga scala;
- il marchio deve essere usato conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l’origine commerciale dei beni o servizi;
- l’uso deve essere reale, pubblico e orientato a creare o mantenere uno sbocco commerciale;
- la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’insieme delle circostanze e dell’interdipendenza tra fattori;
- la prova può essere fornita con documenti quali fatture, fotografie, cataloghi, listini, materiale pubblicitario e dichiarazioni scritte.
Il Tribunale ha inoltre ricordato che il pubblico rilevante non è composto soltanto dai consumatori finali, ma anche da operatori professionali e clienti industriali.
Valutazione della prova: luogo, periodo, intensità e natura dell’uso
Sul luogo dell’uso, il Tribunale ha confermato che la documentazione prodotta indicava l’Italia come mercato di riferimento, poiché le fatture erano indirizzate a operatori italiani e ciò era corroborato da ulteriore materiale relativo a fiere, pubblicità, schede tecniche e manuali d’installazione.
Sul periodo di riferimento, il Tribunale ha chiarito che alcuni documenti non cadevano nel periodo rilevante, ma ciò non impediva di prenderli in considerazione come elementi corroboranti, da valutarsi insieme ai documenti datati e rientranti nel periodo pertinente. La valutazione globale consentiva dunque di attribuire loro valore indiziario ex post.
Quanto all’intensità dell’uso, il Tribunale ha respinto l’argomento relativo all’esiguità delle vendite, osservando che il numero di fatture e gli importi di alcune operazioni dimostravano un uso sufficiente a creare o preservare uno sbocco commerciale. Ha inoltre ribadito che non è richiesto un uso massivo.
Quanto alla natura dell’uso, il Tribunale ha ritenuto che la presenza del segno in alto a destra nelle fatture, nelle schede tecniche e nel manuale di installazione stabilisse un nesso percepibile tra il marchio e i prodotti commercializzati. Il fatto che il segno coincidesse anche con la denominazione sociale non escludeva l’uso come marchio. Né era necessario che il marchio fosse fisicamente apposto sui prodotti.
Uso congiunto con altri segni
Il Tribunale ha respinto anche la censura relativa all’uso congiunto con il marchio BIO-FILT. La normativa non richiede che il marchio anteriore sia usato da solo, in modo isolato, per dimostrare l’uso effettivo. È sufficiente che il segno sia impiegato in modo tale da identificare l’origine commerciale dei beni, anche se associato ad altri marchi della medesima impresa.
Esito del giudizio
Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non aveva commesso errori di valutazione nel ritenere dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore. Di conseguenza, il motivo unico è stato respinto e il ricorso è stato integralmente rigettato.
Principio affermato
Ai fini dell’opposizione o della nullità fondata su un marchio anteriore, l’uso effettivo può risultare da un complesso coerente di prove documentali anche se alcune sono imperfette, non tradotte o non tutte riferite al periodo pertinente, purché l’insieme dimostri un uso reale, pubblico e sufficiente nel mercato interessato. L’uso come denominazione sociale o in combinazione con altri marchi non esclude di per sé l’uso come marchio, se il segno continua a svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei beni o servizi.
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