Sentenza n. 1934/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la documentazione tecnica richiesta è stata trasmessa integralmente dalla stazione appaltante il 5 agosto 2026, sicché è venuto meno l'interesse alla decisione sulla domanda di accesso. Non ha quindi esaminato nel merito i tre motivi relativi alla legittimità degli oscuramenti. Le spese sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: Nota di RetiAmbiente del 16 giugno 2026, che ha consentito l'accesso all'offerta tecnica del RTI aggiudicatario dei lotti 2 e 3 con oscuramento dei dati quantitativi e numerici sulle performance dell'impianto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Montello S.p.A., seconda classificata nei lotti 2 e 3 della gara per il servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici, ha impugnato il diniego parziale di accesso alla documentazione del RTI primo classificato, chiedendo l'esibizione integrale dell'offerta tecnica e degli allegati. Aveva dedotto tre motivi, denunciando sotto diversi profili la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 3 e 22 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 24, 97 e 113 Cost. e dell'art. 16 del disciplinare, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e l'eccesso di potere. La controversia era stata ricondotta, con sentenza non definitiva, al rito ex art. 116 c.p.a., essendo stata dichiarata inammissibile la domanda formulata secondo la speciale azione degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 36/2023. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse, poiché RetiAmbiente aveva trasmesso il 5 agosto 2026 la relazione tecnica in versione integrale e senza oscuramenti.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
Con sentenza non definitiva n. 1530 del 14 luglio 2026, questo Tribunale – rilevato che il ricorso è stato proposto prima che la stazione appaltante comunicasse agli offerenti l’avvenuta aggiudicazione e, comunque, che detta comunicazione non reca alcun riferimento alle decisioni assunte sulle istanze di oscuramento – ha dichiarato la domanda proposta ai sensi degli artt. 35 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 inammissibile per mancanza delle specifiche condizioni richieste per l’esperimento della speciale azione, ritenendo che la legittimità del modus operandi seguito dalla stazione appaltante dovesse essere vagliata con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per il giudizio di cui all’art. 116 cod. proc. amm., che la stessa parte ricorrente ha pure dichiarato – nell’epigrafe del ricorso e in sede di discussione – di avere inteso proporre.
La speciale azione prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 36/2023 richiede specifiche condizioni; in loro assenza, la contestazione delle decisioni sull'oscuramento va proposta nelle forme e nei termini del giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a. La statuizione è riportata dalla sentenza non definitiva precedente, senza che la presente pronuncia ne riesamini il merito.
art. 116 c.p.a.
Con sentenza non definitiva n. 1530 del 14 luglio 2026, questo Tribunale – rilevato che il ricorso è stato proposto prima che la stazione appaltante comunicasse agli offerenti l’avvenuta aggiudicazione e, comunque, che detta comunicazione non reca alcun riferimento alle decisioni assunte sulle istanze di oscuramento – ha dichiarato la domanda proposta ai sensi degli artt. 35 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 inammissibile per mancanza delle specifiche condizioni richieste per l’esperimento della speciale azione, ritenendo che la legittimità del modus operandi seguito dalla stazione appaltante dovesse essere vagliata con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per il giudizio di cui all’art. 116 cod. proc. amm., che la stessa parte ricorrente ha pure dichiarato – nell’epigrafe del ricorso e in sede di discussione – di avere inteso proporre.
La contestazione del parziale diniego di accesso è stata ricondotta al giudizio di cui all'art. 116 c.p.a.; la pronuncia in esame, tuttavia, dichiara improcedibile tale domanda per sopravvenuta carenza di interesse e non decide nel merito la legittimità degli oscuramenti.
art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La domanda diviene improcedibile quando, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene una circostanza che elimina l'interesse concreto alla decisione; nel caso, l'ostensione integrale della documentazione richiesta.
art. 85, co. 9, c.p.a.
Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La disposizione è richiamata tra le norme processuali applicabili alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La controversia sull'oscuramento di documenti di gara, quando non ricorrono le specifiche condizioni per la speciale azione prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 36/2023, va proposta secondo le modalità e i termini del giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a.
- La trasmissione integrale, nel corso del giudizio, dei documenti di cui si chiedeva l'ostensione fa venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di accesso e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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