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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01763/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fiduciario)

La controversia

La controversia nasce da un patto fiduciario relativo alla quota di 1/2 della proprietà di un immobile, formalizzato in una dichiarazione unilaterale ricognitiva sottoscritta dalla parte convenuta nel giudizio di merito. Il soggetto che si assume fiduciante agiva per ottenere l’esecuzione dell’obbligo di ritrasferimento della quota ai sensi dell’art. 2932 c.c. La controparte eccepiva, tra l’altro, la prescrizione del diritto, sostenendo che il termine decennale dovesse decorrere dalla data della dichiarazione fiduciaria (29.01.2003), quindi ben prima della domanda giudiziale. La Corte d’appello ha invece ritenuto che la prescrizione decorresse solo dalla diffida ad adempiere del 13.02.2015 e dal successivo rifiuto di trasferire il bene, sicché al momento della citazione (25.03.2015) il diritto non era prescritto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., sostenendo che il diritto alla restituzione sarebbe esercitabile già dalla stipula del pactum fiduciae e che, perciò, il decorso del decennio dalla data del negozio avrebbe comportato la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito l’orientamento secondo cui, in mancanza di una diversa pattuizione, il diritto del fiduciante alla restituzione del bene intestato al fiduciario si prescrive nel termine ordinario decennale che decorre non dalla conclusione del pactum fiduciae, ma dal momento in cui il fiduciario, ricevuta richiesta di ritrasferimento, rifiuta di adempiere. Prima di tale richiesta vi è solo un obbligo di ritrasferire a domanda, non un inadempimento attuale. Pertanto, la domanda proposta dopo la diffida del 13.02.2015 era tempestiva. Il ricorso è stato rigettato; inoltre, i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    È il rimedio invocato per ottenere una pronuncia costitutiva che produca gli effetti del trasferimento non eseguito dal fiduciario.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel negozio fiduciario ciò avviene, in difetto di diversa pattuizione, quando il fiduciario rifiuta il ritrasferimento richiesto dal fiduciante.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale al diritto del fiduciante alla restituzione del bene.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto dai ricorrenti per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione accelerata del ricorso manifestamente infondato e per le conseguenze processuali del rigetto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla composizione del collegio e alla partecipazione del consigliere che ha formulato la proposta.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito del rigetto conforme alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta, in presenza dei presupposti processuali, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel negozio fiduciario, se non è stabilito un diverso termine di esigibilità, il diritto del fiduciante al ritrasferimento del bene si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dalla richiesta di trasferimento rimasta ineseguita, non dalla data di stipulazione del patto.
  • Ai fini dell’art. 2935 c.c., la prescrizione non può iniziare a decorrere dalla mera manifestazione negoziale originaria, ma dal momento in cui il titolare può concretamente far valere il proprio diritto, cioè quando si realizza l’inadempimento della controparte.
  • Prima della richiesta di ritrasferimento, nel rapporto fiduciario sussiste un obbligo di adempimento futuro e a richiesta, non un inadempimento già attuale; il ritardo del fiduciante nell’attivarsi non equivale di per sé a rinuncia tacita al diritto.
  • La determinazione del dies a quo della prescrizione deve essere coerente con la funzione economico-sociale del patto fiduciario, che presuppone affidamento e obbligo del fiduciario di adempiere solo al momento della richiesta del fiduciante.

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