Cassazione Penale, Sentenza n. 17258/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente deduce violazioni processuali e carenze probatorie: contestata la tardiva acquisizione di documenti prodotti dalla parte civile (libro giornale e copie assegni 2009-2010), la mancata acquisizione di registri IVA e del libro giornale 2011 in possesso del curatore, e la presunta contraddittorieta della motivazione rispetto al valore attribuito ai documenti. Sostiene altresi l'assenza del dolo nell'omessa tenuta delle scritture per cessazione dell'attivita nel 2011 e per impossibilita di accesso ai locali (sfratto e custode giudiziario), e contesta la ritenuta fittizieta della fornitura di rame da Metal Oil s.r.l., sostenendo che tale societa avesse funto da interlocutore per l'approvvigionamento della materia prima e che la fattura finale rappresentasse il consuntivo delle forniture 2010-2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibili e non inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente dalla parte civile ove acquisiti con contraddittorio, e ha affermato che il ricorrente non ha dimostrato che tali acquisizioni abbiano leso concretamente il diritto di difesa. La Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la contabilita della societa era incompleta, irregolare e in parte mancante, con anomalie (duplicazione di fatture, assenza di DDt, iscrizione di crediti inesigibili) tali da rendere inattendibile la contabilità e impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha condiviso la valutazione che le scritture siano state tenute in modo ingannatorio o siano risultate occultate/omesse con dolo (anche specifico) idoneo a pregiudicare i creditori. Quanto alla bancarotta patrimoniale, ha confermato la ritenuta fittizieta della passivita di Euro 363.000 nei confronti di Metal Oil s.r.l. e l'omesso incasso del credito verso Metal Oil, ritenendo l'alienazione di cespiti senza corrispettivo effettivo integrativa di distrazione. La richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice e le istanze di conversione della pena non sono state accolte. La domanda di applicazione della continuazione e' stata dichiarata inammissibile per tardivita del motivo aggiunto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione demandata alla Corte d'appello di Brescia.
Norme richiamate
art. 234 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di documenti nel corso del processo; la Cassazione conferma che la preclusione per termini processuali non opera automaticamente sulle prove documentali se garantito il contraddittorio
art. 468 cod. proc. pen.
Previsione sui termini di deposito degli atti: la Corte rileva che la preclusione prevista non si estende alle richieste di acquisizione documentale fatte successivamente, se garantito il contraddittorio
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Motivo di impugnazione per mancata assunzione di una prova decisiva: la Corte richiama l'onere del ricorrente di dimostrare l'indispensabilita della prova per invertire il giudizio di merito
art. 603, comma 1 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione del dibattimento per prove preesistenti; la Corte specifica che l'istanza di rinnovazione e' soggetta alla valutazione discrezionale del giudice d'appello sulla necessita della prova
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza citata sulla ammissione di mezzi di prova: la mancata richiesta ex art. 495, comma 2 puo' incidere sulla valutazione della rilevanza di una prova non assunta
art. 507 cod. proc. pen.
Potere discrezionale del giudice di integrare l'istruttoria: la Corte richiama che rifiutare l'integrazione, se adeguatamente motivato, e' sindacabile limitatamente
art. 216, comma 1, n. 2 r.d. 267/1942 (Legge fallimentare)
Definisce le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (generale e specifica). La Corte chiarisce la distinzione: la forma generale implica tenuta ingannatoria delle scritture con dolo generico; la forma specifica riguarda occultamento/omissione materiale con dolo specifico volto a recare danno ai creditori o ingiusto profitto
art. 81, comma 2 cod. pen.
Norma sulla continuazione: la Corte evidenzia che la richiesta di riconoscimento della continuazione deve essere proposta nei termini e con motivi ammissibili; la domanda ex motivi aggiunti tardiva e' inammissibile
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Regola l'ammissibilita di motivi nuovi e motivi aggiunti in sede di impugnazione: la Corte dichiara inammissibile la domanda di continuazione proposta tardivamente ai sensi di questa norma
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese
art. 541 cod. proc. pen.
Predisposizioni sulla liquidazione delle spese di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato: la Corte pronuncia condanna generica alla rifusione e rimette la liquidazione al giudice del rinvio
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110
Collegato al regime di patrocinio a spese dello Stato: disciplina la pronuncia e la liquidazione delle spese a favore dello Stato; la Cassazione lo applica per le spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 83
Procedure per decreto di pagamento e liquidazione delle spese a carico della parte condannata: la Corte rinvia alla Corte d'appello per la liquidazione tramite decreto di pagamento
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5
Norma fiscale richiamata in difesa circa la cancellazione di crediti inesigibili; la Corte ritiene il richiamo non decisivo rispetto alla ratio della condanna per distrazione patrimoniale
Massime di principio
- La tardiva richiesta di acquisizione documentale non e' automaticamente inammissibile: possono essere acquisiti anche documenti prodotti oltre i termini se e' assicurato il contraddittorio; tuttavia l'impugnante deve dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa se ne reclama l'inutilizzabilita
- Il ricorrente in Cassazione ha l'onere di indicare quale prova specifica sarebbe stata decisiva e di dimostrarne l'indispensabilita per ribaltare il giudizio di merito; censure generiche sulla mancata acquisizione di prove esplorative sono normalmente inammissibili o infondate
- Nella bancarotta documentale e' fondamentale distinguere tra la fattispecie 'generale' (tenuta ingannatoria delle scritture con dolo generico) e la fattispecie 'specifica' (occultamento/omissione materiale con dolo specifico); la valutazione si basa su elementi esteriori e massime di esperienza quali la mancata consegna di libri, duplicita di fatture, iscrizione di crediti inesigibili e comportamenti elusivi
- Per integrare la bancarotta patrimoniale per distrazione non e' sufficiente dimostrare l'alienazione di beni: occorre che il distacco patrimoniale sia concretamente idoneo a creare, ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie; il dolo generico si desume dalla volonta consapevole di destinare il patrimonio a finalita diverse da quelle garanzia delle obbligazioni
- La riesamina in sede di legittimita' dei fatti e delle prove e' limitata: la Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito per rivalutazioni probatorie ordinarie; i motivi che chiedono diversa valutazione delle stesse risultanze sono inammissibili
- Le domande di riconoscimento della continuazione tra reati devono essere proposte tempestivamente e nel rispetto delle norme sulle motivazioni aggiunte; se basate su motivi depositati tardivamente sono inammissibili in sede di impugnazione
- Richieste di misure alternative o conversione della pena (es. detenzione domiciliare) richiedono valutazioni prognostiche e di merito e pertanto non sono normalmente sindacabili in sede di legittimita' senza specifiche allegazioni sui presupposti
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