Cassazione Penale, Ordinanza n. 21147/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non ha modificato il giudizio di merito sulla responsabilità, né ha riconosciuto l'attenuante invocata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per rapina impropria, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 114 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione. Sosteneva, in sostanza, che il proprio apporto al fatto fosse marginale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla motivazione di secondo grado; inoltre ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'attività del cosiddetto "palo" non integra di regola un contributo di minima importanza, perché agevola la commissione del reato e rafforza l'azione dei concorrenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
L'attenuante della minima partecipazione richiede un apporto obiettivamente lieve, quasi trascurabile e del tutto marginale nell'ambito della relazione eziologica; non si applica quando la condotta del concorrente, come quella del "palo", agevola la realizzazione del reato e rafforza l'efficienza dell'azione criminosa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p. presuppone un contributo causale oggettivamente marginale e quasi trascurabile; non ricorre quando l'apporto del concorrente facilita l'esecuzione del reato e ne incrementa l'efficacia.
- La funzione di "palo" in una rapina non è normalmente qualificabile come minima partecipazione, poiché assicura supporto operativo alla consumazione del fatto e contribuisce alla protezione dei correi.
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