Cassazione Civile, Ordinanza n. 06130/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2007 notificato a una società in nome collettivo e ai suoi soci, emesso per il recupero dell’IVA detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto, osservando in modo sintetico che non era dimostrato un accordo simulatorio trilatero, che il legale rappresentante era stato prosciolto in sede penale e che le società fornitrici avevano rilasciato dichiarazioni richieste dalla motorizzazione civile e versato regolarmente l’IVA. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme IVA e dei criteri di prova presuntiva, per non avere la CTR valutato gli indizi dell’Ufficio sulla natura fittizia delle operazioni e sulla consapevolezza della frode; 3) erronea applicazione delle norme sul rapporto tra giudizio penale e tributario, per aver attribuito rilievo vincolante al proscioglimento penale del legale rappresentante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente e quindi nulla. Ha rilevato che la CTR aveva richiamato per relationem la decisione di primo grado senza trascriverne o riassumerne le ragioni, aveva menzionato il proscioglimento penale senza spiegarne la rilevanza nel giudizio tributario, aveva richiamato il versamento dell’IVA da parte di altre società senza chiarirne gli effetti e aveva affermato in modo apodittico la mancata prova dell’accordo simulatorio trilatero. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; il suo difetto, quando la motivazione è solo apparente, comporta nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza è nulla se manca la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione o se la motivazione è meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato congiuntamente all’art. 54 IVA come norma la cui violazione è dedotta in relazione alla detrazione dell’IVA su operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato congiuntamente all’art. 19 IVA per la disciplina del recupero e della contestazione dell’imposta detratta.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio nel contenzioso sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato come base delle presunzioni semplici utilizzabili dall’Ufficio per dimostrare la frode IVA.
Richiamato come criterio di valutazione degli indizi e delle presunzioni gravi, precise e concordanti.
Richiamato per escludere che il proscioglimento penale produca automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario.
art. 207 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato insieme all’art. 654 c.p.p. nel ragionamento sulla non automatica estensione del giudicato penale.
art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato per affermare la separazione tra processo penale e processo tributario in materia di imposte.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti ad affermazioni generiche o apodittiche che non consentano di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per la decisione.
- Nel giudizio tributario, l’apprezzamento degli elementi indiziari addotti dall’Ufficio deve essere effettivo e completo: il giudice deve spiegare perché gli indizi siano o non siano idonei a sostenere la pretesa fiscale, specie in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.
- Il giudice tributario non può attribuire efficacia vincolante automatica al proscioglimento penale del contribuente o del suo legale rappresentante, dovendo valutare autonomamente la rilevanza di quel dato nel diverso processo tributario.
- In materia di IVA, la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti può essere sostenuta anche mediante presunzioni, purché il giudice ne dia conto in modo puntuale e coerente con le risultanze istruttorie.
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