Cassazione Penale, Sentenza n. 13325/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Patricelli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP (12/09/2024) applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 (capo a) e per il reato di acquisto di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 25). Con due motivi ha denunciato violazioni di norme processuali (artt. 125, 192, 309, 358, 273, 274, 275, 292 c.p.p.) e vizi di motivazione, sostenendo che: gli elementi indiziari sono insufficienti o datati (i due acquisti contestati risalgono al 23 e 27 gennaio 2020); non vi sono altre condotte nonostante intercettazioni fino ad agosto 2020; due acquisti non dimostrerebbero la partecipazione stabile al sodalizio; mancano collegamenti con il gruppo; il ricorrente ha iniziato un'attività lecita e si è reso disponibile agli arresti domiciliari a Prato; il tempo trascorso rende insostenibile la custodia cautelare in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili, per limiti di ammissibilità, le censure dirette a sindacare la valutazione degli elementi di prova (art. 192 c.p.p. e art. 606 c.p.p.), e ha considerato manifestamente infondate le restanti doglianze. Il Tribunale di Napoli aveva correttamente motivato che le intercettazioni dimostravano non solo i due acquisti ma la posizione di stabile acquirente e la partecipazione al sodalizio, in quanto il ricorrente garantiva un canale stabile di smercio. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato i quantitativi, il rapporto confidenziale di lunga data con i capi del sodalizio, la stabilità dei collegamenti con ambienti criminali e una precedente condanna per arma clandestina: elementi idonei a giustificare la pericolosità e la necessità della custodia cautelare carceraria nonostante il decorso del tempo. La Corte ha richiamato la presunzione, ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., di adeguatezza della custodia in carcere e ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prove idonee a superarla. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90, art. 74 (associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti)
La norma è stata applicata per inquadrare il reato associativo contestato: il Tribunale ha ritenuto che la condotta del ricorrente (stabile acquisto e canale di smercio) concorresse all'operatività dell'associazione.
d.P.R. 309/90, art. 73 (illeciti relativi agli stupefacenti)
Riferimento ai reati di acquisto di stupefacenti contestati al capo 25; le intercettazioni e gli acquisti sono stati ritenuti indizi rilevanti.
codice di procedura penale, art. 192
La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità delle doglianze che impugnano la valutazione delle prove: tali censure in Cassazione sono in parte inammissibili.
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente; la Corte ha però ritenuto che le deduzioni sulla valutazione probatoria non siano riesaminabili in sede di legittimità oltre i limiti fissati dalla legge.
codice di procedura penale, art. 274
Norma generale sulle misure cautelari; la Corte ha richiamato che la norma speciale (art. 275, comma 3) prevale sulla disciplina generale.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Interpretata come fonte della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per talune ipotesi: la sua portata ha costituito presunzione prevalente che il ricorrente non ha superato con elementi contrari.
codice di procedura penale, art. 292
Richiamata tra le norme contestate; riguarda le misure cautelari personali e gli elementi da valutare; la Corte ha valutato che il Tribunale ha adeguatamente considerato le esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
Richiamata nel contesto dei limiti di impugnazione relativi alla motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione probatoria non possano eludere i limiti dell'art. 606 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamata per delimitare le censure ammissibili in Cassazione sulla motivazione: la possibilità di criticare la valutazione delle prove è limitata e non consente una nuova, libera rilettura dei fatti.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per l'onere delle spese e per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riesaminare liberamente la valutazione del merito probatorio: le censure che impugnano la lettura delle prove sono spesso inammissibili o destinate a essere dichiarate infondate se non indicano vizi di diritto configurabili.
- Per superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.) è necessario fornire elementi concreti, attuali e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente.
- La qualifica di 'stabile acquirente' o di soggetto che garantisce un canale di smercio può integrare indizi di partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti quando le intercettazioni e gli elementi probatori dimostrino continuità, quantità rilevanti e rapporto consolidato con i vertici del sodalizio.
- Offerte di disciplina domiciliare o l'avvio di attività lecite non bastano automaticamente a escludere la pericolosità cautelare: occorre documentare concretamente la cessazione dei rapporti con il contesto criminoso e fornire garanzie effettive e verificabili.
- Una critica efficace alla decisione cautelare deve puntare a evidenziare vizi giuridici nella motivazione o prove di fatto nuovi e qualificati, non meramente proporre una diversa, alternativa lettura degli elementi acquisiti.
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