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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2913 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione della cartella di pagamento. Il ricorso era articolato in cinque motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché il ricorrente non aveva depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione. I.A. è stato condannato a rimborsare al Consorzio di Bonifica le spese processuali, liquidate in 700 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile

    Impone al ricorrente per cassazione di depositare, tra gli atti necessari, la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, quando esistente. Il mancato deposito comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo il raddoppio del contributo unificato quando l'impugnazione è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione originaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto degli adempimenti documentali è essenziale: l'omesso deposito degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. può determinare l'inammissibilità senza esame dei motivi di ricorso.
  • Prima di discutere il merito, occorre verificare rigorosamente la completezza del fascicolo e la presenza della copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ove necessaria.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese della parte soccombente e può comportare il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
  • Una decisione di inammissibilità non equivale necessariamente a una valutazione negativa delle argomentazioni sostanziali: il giudice può fermarsi a un vizio processuale preliminare.

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