Deliberazione n. 110 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure urgenti disposte mirano a impedire la diffusione del materiale e a prevederne, se acquisito in chiaro, la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Il Garante ratifica integralmente l’operato d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)
Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati il 25 febbraio 2025 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso sulle piattaforme digitali.
Origine del procedimento e base normativa
La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante ritenendo di trovarsi in una situazione riconducibile al c.d. revenge porn, cioè al rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito vengano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha disposto in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta acquisizione.
Ratifica finale
Il Garante, preso atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 51/2025 e 52/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure inibitorie e conservative finalizzate a prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e quadro normativo
La vicenda nasce da una segnalazione presentata dall’interessato al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi di cosiddetto "revenge porn", chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Telegram. Il Garante richiama il proprio potere di decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 51 e 52 del 25 febbraio 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 27 febbraio 2025, preso atto della documentazione e delle osservazioni agli atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 51/2025 e 52/2025 adottati il 25 febbraio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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