Sentenza del 12/03/2018 n. 2792 - Comm. Trib. Prov. Catania
definizione del PVC - atto di contestazione successivo - circostanze non formalizzate nella constatazione di specifiche violazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa definizione conseguente all’adesione al PVC è stata ritenuta limitata alle violazioni specificamente formalizzate nel verbale. Restano escluse le violazioni successive basate su elementi nuovi o non ancora compiutamente accertati e formalizzati nel PVC. L’atto di contestazione successivo può quindi riguardare tali circostanze ulteriori, senza essere automaticamente assorbito dall’adesione al verbale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’ambito della definizione agevolata del PVC ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997. Il contribuente sosteneva che l’adesione al PVC dovesse ricomprendere anche le violazioni indicate in un successivo atto di contestazione. È stato invece precisato che la definizione non si estende alle violazioni fondate su circostanze, fatti o elementi che, al momento della constatazione, non erano stati formalizzati come specifiche violazioni e la cui sussistenza doveva ancora essere valutata dall’Ufficio, anche mediante ulteriori attività istruttorie.
Norme richiamate
Art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997
La definizione agevolata del PVC riguarda le violazioni e gli elementi concretamente formalizzati nel verbale. Non comprende fatti o circostanze ulteriori non ancora individuati come specifiche violazioni e rimessi a successive valutazioni o attività istruttorie dell’Ufficio.
Massime di principio
- L’adesione a un PVC produce effetti limitati al contenuto effettivamente contestato e formalizzato nel verbale, non a qualsiasi futura pretesa collegata allo stesso periodo d’imposta.
- Per stabilire se una violazione successiva sia coperta dalla definizione occorre verificare se i relativi fatti, elementi e contestazioni fossero già specificamente descritti e qualificati nel PVC.
- Le circostanze nuove, non formalizzate o ancora da accertare al momento dell’adesione possono essere oggetto di un successivo atto di contestazione.
- La mera connessione tra la violazione successiva e i fatti esaminati nel PVC non è sufficiente a estendere gli effetti della definizione: conta il grado di specificità e completezza della contestazione originaria.
- In caso di contestazione, è necessario confrontare puntualmente PVC e atto successivo, verificando se quest’ultimo introduca fatti nuovi oppure sviluppi elementi già formalmente contestati.
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