Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/07/2017 n. 18081 - Corte di Cassazione

Accertamento delle imposte - Competenze e poteri uffici- - Art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Presunzione di riferibilità ad operazioni imponibili - Prova contraria a carico del contribuente di carattere generico - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF e ILOR per l'anno 1997, contestando l'omessa dichiarazione di ricavi desunti dai versamenti e prelevamenti bancari, superiori agli importi fatturati e non adeguatamente giustificati. La contribuente ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità della motivazione per il rinvio al processo verbale di constatazione, la mancata allegazione degli atti e degli estratti conto, l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, vizi di motivazione e violazioni del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata formulazione del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione dell'udienza, è stato ritenuto infondato e comunque sanato dalla presenza in udienza del difensore, che aveva svolto attività difensiva senza chiedere il rinvio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: è legittimo motivare l'avviso mediante rinvio al processo verbale di constatazione già noto al contribuente; non è necessario un contraddittorio preventivo per utilizzare i dati bancari; inoltre, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale relativa a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova analitica e specifica dell'estraneità di ciascun movimento a operazioni imponibili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    I dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

    La norma introduce una presunzione legale relativa secondo cui i versamenti e i prelevamenti sui conti bancari del contribuente sono riferibili a operazioni imponibili. L'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio mediante i dati bancari, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria analitica, riferita a ciascuna movimentazione.

  • Art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'utilizzazione, nell'accertamento delle imposte sui redditi, dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dalla disciplina IVA, incluso il richiamo all'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972.

  • Art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È sufficiente che il processo verbale dia conto delle risposte e delle risultanze documentali acquisite e che una copia del verbale sia consegnata al contribuente; non è indispensabile la consegna degli estratti conto utilizzati, quando il loro contenuto risulta dal verbale.

  • Art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'avviso di accertamento può motivare per relationem mediante rinvio al processo verbale di constatazione, purché gli elementi richiamati siano conosciuti o conoscibili dal contribuente e il rinvio non comprometta il diritto di difesa.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    L'eventuale nullità della comunicazione dell'avviso di udienza è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ad esempio mediante la comparizione del difensore, che svolga attività difensiva senza eccepire tempestivamente il vizio o chiedere il rinvio.

  • Artt. 31 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplinano la comunicazione della data di trattazione nel processo tributario di primo grado e il rinvio della disciplina al giudizio d'appello.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile al caso, imponeva quesiti di diritto e un momento di sintesi chiaro e specifico; la loro mancanza o genericità comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 2697 c.c.

    La regola generale sull'onere della prova è derogata, nel caso degli accertamenti bancari, dalla presunzione legale relativa prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente inversione dell'onere a carico del contribuente.

  • Artt. 2727 e 2728 c.c.

    La Corte ha qualificato la presunzione derivante dai movimenti bancari come presunzione legale relativa, superabile solo mediante prova contraria specifica e non mediante affermazioni generiche.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale si fonda su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione non deve dimostrare singolarmente la natura imponibile di ogni operazione: i dati bancari attivano la presunzione legale prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
  • Il contribuente deve fornire una spiegazione analitica di ogni versamento o prelevamento contestato, indicando origine, destinatario, causale e ragione per cui l'operazione non costituisce reddito imponibile o è già stata contabilizzata.
  • Affermazioni generiche, contestazioni non documentate o la semplice negazione della riferibilità dei movimenti non sono normalmente sufficienti a superare la presunzione.
  • Un avviso di accertamento può rinviare al processo verbale di constatazione senza riprodurne integralmente il contenuto, se il verbale è stato consegnato o comunque era conosciuto dal contribuente e consente una difesa effettiva.
  • La normativa non impone, in linea generale, un contraddittorio preventivo obbligatorio per ogni accertamento basato su indagini bancarie; l'assenza di convocazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
  • Nel processo tributario, l'eventuale mancata comunicazione dell'udienza può essere sanata dalla comparizione del difensore e dallo svolgimento dell'attività difensiva, se il vizio non viene tempestivamente eccepito e non viene richiesto il rinvio.
  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e correttamente formulate: motivi generici o privi degli elementi necessari possono essere dichiarati inammissibili anche prima dell'esame nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.