Sentenza del 21/07/2017 n. 812 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.V.A. - principio di territorialità - prestazione di servizi - operazioni plurime - imponibilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società G.G.M. contestava l'atto di irrogazione della sanzione di euro 52.570,00 per omessa autofatturazione. Sosteneva che il contratto comprendesse prestazioni plurime e autonome: lo spettacolo di pattinaggio, soggetto alla disciplina speciale delle prestazioni artistiche, e attività preparatorie o accessorie, quali predisposizione del palcoscenico e della pista di ghiaccio, montaggio e smontaggio delle attrezzature, trasporto dei materiali e pubblicità. Secondo la ricorrente, per tali attività avrebbe dovuto applicarsi la regola generale della territorialità basata sulla sede del prestatore, situata in Olanda, con conseguente operazione fuori campo IVA e assenza dell'obbligo di autofatturazione.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che l'oggetto del contratto fosse unitariamente la realizzazione dello spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio e che tutte le attività prodromiche, concomitanti e successive, funzionali e necessarie allo spettacolo, costituissero componenti della medesima prestazione artistica. Tali attività erano quindi territorialmente rilevanti in Italia e imponibili IVA ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972. La società italiana era tenuta ad assolvere l'imposta mediante autofatturazione ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633/1972. È stata confermata la sanzione, già applicata nella misura minima, oltre alla condanna della società al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 5.884,00, oltre al 15% per spese generali.
Norme richiamate
Art. 7, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La regola generale invocata dalla ricorrente collega la territorialità della prestazione alla sede del prestatore. Il giudice ha però ritenuto tale criterio non applicabile perché la prestazione rientrava nella disciplina speciale prevista per le attività artistiche o di spettacolo.
Art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono territorialmente rilevanti in Italia e imponibili IVA le prestazioni di servizi riconducibili alla realizzazione dello spettacolo. La norma è stata interpretata nel senso che la prestazione deve essere valutata secondo l'oggetto e la causa del contratto, non secondo le singole modalità operative utilizzate per eseguirla.
Art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Ha imposto all'acquirente italiano di assolvere l'IVA mediante autofatturazione, trattandosi di una prestazione ricevuta da un soggetto estero ma territorialmente rilevante in Italia.
Art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997
È stato richiamato quale fondamento della sanzione per l'omessa autofatturazione; la sanzione è stata ritenuta corretta e applicata nella misura minima prevista.
Art. 41, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
È stato richiamato quale base per le conseguenze sanzionatorie derivanti dall'omesso assolvimento dell'IVA accertato.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per la liquidazione e la riduzione delle spese di giudizio poste a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Per stabilire il regime IVA di un contratto occorre individuare l'oggetto e la causa economica complessiva dell'operazione, non limitarsi a suddividere le attività in base alla loro descrizione materiale o alla fatturazione separata.
- Le attività preparatorie, accessorie o logistiche sono normalmente assorbite nella prestazione principale quando sono funzionali e necessarie alla sua realizzazione e non hanno un'autonoma utilità per il committente.
- La qualificazione unitaria della prestazione può determinare l'applicazione di una disciplina speciale di territorialità, prevalente rispetto alla regola generale basata sulla sede del prestatore.
- Quando una prestazione ricevuta da un soggetto estero è territorialmente rilevante in Italia, il committente italiano deve verificare l'obbligo di applicazione dell'IVA mediante autofatturazione o altro meccanismo previsto dalla legge vigente.
- La mera presenza di componenti non artistiche o organizzative non rende automaticamente plurimo il contratto: è decisiva la loro autonomia economica e funzionale rispetto alla prestazione principale.
- In caso di errore interpretativo sulla territorialità, l'assenza di IVA nella fattura estera non esonera il committente dagli obblighi di integrazione o autofatturazione e dalle eventuali sanzioni.
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