Sentenza del 21/07/2017 n. 1838 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Necessità della specificità dei motivi - Inammissibilità dell'appello - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza delle contestazioni riproposte dall’appellante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello è stato ritenuto privo della necessaria specificità dei motivi, poiché si limitava a riprodurre le argomentazioni già formulate a sostegno della domanda respinta in primo grado. L’atto non indicava specificamente quali statuizioni della sentenza dovessero essere riformate e non conteneva censure espresse e motivate contro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
Norme richiamate
Principio di specificità dei motivi di appello nel contenzioso tributario
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è richiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico giuridico della sentenza impugnata.
L’appello deve confrontarsi concretamente con la sentenza impugnata: non è sufficiente ripetere le difese già svolte in primo grado, ma occorre indicare le specifiche statuizioni contestate e spiegare le ragioni giuridiche per cui esse sarebbero errate.
Cassazione civile, sentenza 20 gennaio 2017, n. 1461
La Corte di cassazione conferma che la mera riproposizione delle argomentazioni già respinte non soddisfa l’onere di specificità dei motivi di appello e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Un appello deve criticare in modo puntuale la motivazione e le conclusioni della sentenza di primo grado; la semplice ripetizione delle difese precedenti non è sufficiente.
- È necessario individuare con chiarezza le parti della decisione di cui si chiede la riforma e formulare, per ciascuna, una censura specifica e motivata.
- L’inammissibilità per genericità può impedire qualsiasi esame del merito, anche se le ragioni sostanziali dell’appellante potrebbero astrattamente essere fondate.
- Nella redazione dell’impugnazione è opportuno collegare ogni motivo a una precisa statuizione della sentenza, evidenziando l’errore di fatto, di diritto o di motivazione contestato.
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