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Sentenza

Sentenza del 21/07/2017 n. 1838 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Impugnazioni - Necessità della specificità dei motivi - Inammissibilità dell'appello - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza delle contestazioni riproposte dall’appellante.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appello è stato ritenuto privo della necessaria specificità dei motivi, poiché si limitava a riprodurre le argomentazioni già formulate a sostegno della domanda respinta in primo grado. L’atto non indicava specificamente quali statuizioni della sentenza dovessero essere riformate e non conteneva censure espresse e motivate contro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • Principio di specificità dei motivi di appello nel contenzioso tributario

    È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è richiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico giuridico della sentenza impugnata.

    L’appello deve confrontarsi concretamente con la sentenza impugnata: non è sufficiente ripetere le difese già svolte in primo grado, ma occorre indicare le specifiche statuizioni contestate e spiegare le ragioni giuridiche per cui esse sarebbero errate.

  • Cassazione civile, sentenza 20 gennaio 2017, n. 1461

    La Corte di cassazione conferma che la mera riproposizione delle argomentazioni già respinte non soddisfa l’onere di specificità dei motivi di appello e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Un appello deve criticare in modo puntuale la motivazione e le conclusioni della sentenza di primo grado; la semplice ripetizione delle difese precedenti non è sufficiente.
  • È necessario individuare con chiarezza le parti della decisione di cui si chiede la riforma e formulare, per ciascuna, una censura specifica e motivata.
  • L’inammissibilità per genericità può impedire qualsiasi esame del merito, anche se le ragioni sostanziali dell’appellante potrebbero astrattamente essere fondate.
  • Nella redazione dell’impugnazione è opportuno collegare ogni motivo a una precisa statuizione della sentenza, evidenziando l’errore di fatto, di diritto o di motivazione contestato.

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