Sentenza del 21/07/2017 n. 4938 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di intimazione - Notificazione a mezzo pec - Assenza di apposizione della firma digitale sulla cartella esattoriale allegata all'avviso notificato a mezzo pec - Eccepita modificabilità del documento - Non rileva - Difformità tra la cartella esattoriale notificata a mezzo pec ed il ruolo - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella esattoriale allegata all'avviso di intimazione fosse invalida perché priva di firma digitale. Secondo la contestazione, l'assenza della firma avrebbe consentito la modificabilità del documento e ne avrebbe compromesso l'autenticità e la riconducibilità all'agente della riscossione. È stata inoltre prospettata la possibile difformità tra la cartella trasmessa via PEC e le somme risultanti dal ruolo.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata quanto alla necessità della firma digitale. La cartella allegata alla PEC non deve necessariamente recare una firma digitale, poiché la provenienza del documento è garantita dalla certificazione della trasmissione effettuata dall'indirizzo PEC dell'agente della riscossione. La mera possibilità astratta di modificare il file non è sufficiente a invalidare la notificazione. Il contribuente avrebbe dovuto provare una concreta difformità tra la cartella allegata e il ruolo o il relativo estratto; solo tale prova avrebbe potuto comportare la dichiarazione di difformità e la conseguente nullità.
Massime di principio
- La cartella esattoriale notificata tramite PEC non deve necessariamente essere munita di firma digitale se la provenienza dall'agente della riscossione è attestata dalla certificazione della trasmissione PEC.
- La potenziale modificabilità del documento informatico, considerata in astratto, non comporta automaticamente l'invalidità della notificazione o della cartella.
- Chi contesta la conformità della cartella notificata deve allegare e provare una difformità concreta rispetto al ruolo o all'estratto di ruolo; non è sufficiente formulare dubbi generici sull'autenticità del file.
- In una controversia analoga, è opportuno confrontare puntualmente la cartella ricevuta via PEC con il ruolo, gli importi, le causali e gli altri dati identificativi, documentando ogni eventuale divergenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 lug 2017Sentenza del 21/07/2017 n. 341 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 21 lug 2017Sentenza del 21/07/2017 n. 812 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 21 lug 2017Sentenza del 21/07/2017 n. 1838 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 lug 2017Sentenza del 21/07/2017 n. 4927 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 21 lug 2017Sentenza del 21/07/2017 n. 4940 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 21 lug 2017Sentenza del 21/07/2017 n. 4946 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →