Sentenza del 21/07/2017 n. 341 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - indagini finanziarie - contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati - prova di resistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo, in particolare, l'illegittimità della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati. Ha inoltre contestato la presunzione secondo cui le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono ricavi, ritenendo non provata la pretesa fiscale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Richiamando Cass. SS.UU. n. 24823/2015, la decisione ha affermato che, anche quando il contraddittorio preventivo sia stato omesso in materia di tributi armonizzati, il contribuente deve fornire la cosiddetta prova di resistenza, indicando concretamente quali elementi avrebbe potuto produrre e dimostrando che avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento. Nel caso concreto, il contribuente non ha giustificato analiticamente i singoli movimenti finanziari e non ha quindi superato la presunzione legale di ricavi. L'omissione del contraddittorio non ha pertanto comportato l'annullamento dell'accertamento.
Norme richiamate
Cass. SS.UU. n. 24823/2015
In tema di tributi armonizzati, l'Amministrazione finanziaria deve garantire il contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia, il contribuente deve assolvere alla prova di resistenza, indicando in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere.
L'omessa instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: il contribuente deve dimostrare che, se ascoltato, avrebbe potuto fornire elementi decisivi o potenzialmente idonei a modificare la pretesa.
Presunzione legale derivante dalle indagini finanziarie
Le movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate possono essere presunte ricavi o compensi imponibili. Il contribuente deve fornire una spiegazione specifica, analitica e documentata per ciascun movimento contestato, non essendo sufficienti giustificazioni generiche.
Massime di principio
- In materia di tributi armonizzati, l'omesso contraddittorio preventivo può essere fatto valere solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese o documenti avrebbe potuto presentare e in che modo avrebbero potuto modificare l'accertamento.
- Quando l'accertamento si fonda su indagini finanziarie, il contribuente deve giustificare analiticamente ogni singola movimentazione contestata, indicando origine, destinazione e natura non reddituale delle somme.
- La mancata produzione di documentazione specifica impedisce di superare la presunzione legale di ricavi o compensi derivante dai movimenti bancari.
- La prova di resistenza richiede una dimostrazione concreta e non meramente astratta dell'utilità del contraddittorio omesso.
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