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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31579/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di una società di ottenere la correzione dei dati catastali di un immobile sito in Formia e l'annotazione di una rendita catastale pari a euro 45.625,40. La società aveva prodotto due precedenti decisioni a sé favorevoli; l'ufficio del territorio aveva però negato la rettifica sostenendo che una decisione successiva del giudice tributario, relativa a un giudizio sull'ICI, aveva superato quella anteriore. I giudici di merito avevano invece ritenuto che il giudicato realmente rilevante fosse quello formatosi sulla decisione che aveva rideterminato la rendita catastale, e non quello intervenuto sul diverso giudizio relativo all'ICI. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del giudicato sostanziale, sostenendo che la sentenza del 2007 non riguardasse solo l'ICI ma avesse inciso anche sulla rendita catastale, poiché dalla motivazione emergeva una presa di posizione sulla congruità della rendita e nel relativo giudizio era stata chiamata anche l'amministrazione catastale; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza d'appello non avesse esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, poiché la società avrebbe impugnato un diniego di autotutela e non un atto catastale impugnabile. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la censura introduceva una questione non adeguatamente localizzata e non risultante dalla sentenza impugnata, senza dimostrare che fosse stata effettivamente dedotta nei gradi di merito; ha inoltre ribadito che, nel contenzioso tributario, il diniego dell'amministrazione a una richiesta di variazione della rendita catastale non è un diniego di autotutela, ma un atto catastale impugnabile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto infondato: ha affermato che la competenza sulla determinazione della rendita catastale appartiene all'amministrazione catastale centrale, mentre il Comune ha solo funzioni partecipative e istruttorie; ha inoltre chiarito che la sentenza del 2007, pur richiamando la rendita nella motivazione del giudizio ICI, aveva fatto stato solo sulla liquidazione dell'imposta per quell'annualità e non sulla rendita catastale, che era già stata definitivamente rideterminata con il precedente giudicato favorevole al contribuente. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna dell'Agenzia alle spese e al pagamento della sanzione prevista nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura sul secondo motivo è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a introdurre una questione non adeguatamente devoluta nei gradi di merito

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato spiega efficacia vincolante solo entro il perimetro del decisum e non può essere esteso al di fuori dell'oggetto del giudizio definito

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'efficacia del giudicato della sentenza che avrebbe definito la rendita, ma la Corte ha distinto il giudicato sulla rendita da quello relativo alla sola ICI

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta non scrutinabile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata correttamente riportata e localizzata nel ricorso

  • art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992

    il diniego dell'amministrazione a una richiesta di variazione della rendita catastale è qualificato come atto catastale impugnabile dinanzi al giudice tributario, non come diniego di autotutela

  • art. 3, comma 58, L. n. 662 del 1996

    riconosce ai Comuni una potestà partecipativa e di impulso in materia catastale, ma non la competenza a determinare la rendita

  • art. 66, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1998

    attribuisce ai Comuni funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali e di partecipazione al processo estimativo, senza trasferire la potestà di attribuzione della rendita

  • art. 1, commi 335 e 336, L. n. 311 del 2004

    consente ai Comuni di richiedere la revisione del classamento o l'aggiornamento catastale, ma la competenza decisoria resta dell'Agenzia del Territorio

  • art. 19, comma 5, d.l. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010

    attribuisce ai Comuni funzioni connesse all'accettazione e registrazione degli atti di aggiornamento catastale secondo regole tecniche uniformi

  • art. 19, comma 10, d.l. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010

    in caso di omessa dichiarazione di adeguamento, l'attribuzione della rendita catastale presunta spetta all'Agenzia del Territorio, che può avvalersi di elementi tecnici comunali

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    la base imponibile ICI deve essere determinata sulla rendita catastale validamente ed efficacemente attribuita

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento accelerato di definizione del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 378 c.p.c.

    ha consentito il deposito di memoria difensiva

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    è stata applicata la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende nel contesto della definizione del giudizio

  • art. 364 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia per sostenere l'efficacia della decisione nei confronti di tutte le parti processuali

  • art. 2 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249

    la Corte ribadisce che la competenza per l'attribuzione della rendita catastale spetta all'amministrazione centrale dello Stato

  • art. 74, terzo comma, della normativa richiamata nel testo

    "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999..."

    la disposizione è richiamata per evidenziare che gli atti impositivi possono valere anche come notificazione della rendita, ma ciò non muta la natura del giudizio ICI rispetto al giudizio sulla rendita

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato formatosi su una sentenza che definisce la misura della rendita catastale è l'unico dato rilevante ai fini dell'individuazione della base imponibile, con efficacia retroattiva al momento della domanda; il giudicato relativo alla sola imposta ICI non vincola autonomamente la rendita catastale.
  • La sentenza resa in un giudizio ICI fa stato solo sulla liquidazione dell'imposta per l'annualità dedotta in giudizio e non estende automaticamente i suoi effetti alla determinazione della rendita catastale, se quest'ultima non costituisce oggetto diretto del decisum.
  • La competenza a determinare e attribuire la rendita catastale appartiene all'amministrazione catastale centrale; i Comuni hanno funzioni partecipative, informative e di impulso, ma non potestà decisoria sulla rendita.
  • Nel contenzioso tributario, il diniego dell'amministrazione a una richiesta di variazione o rettifica della rendita catastale è un atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, non un mero diniego di autotutela.
  • In sede di ricorso per cassazione, non sono proponibili questioni nuove o non trattate nei gradi di merito; chi deduce l'omessa pronuncia deve indicare con precisione che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice precedente e localizzarla negli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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