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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13783/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento che, oltre ad applicare le pene richieste, aveva disposto confische patrimoniali: in particolare Foffano aveva ricevuto una confisca diretta di 350.844,87 euro (ritenuta profitto dei fatti corruttivi) e Massini una confisca per equivalente per 226.956,99 euro. Massini denunciava contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale escludeva di poter accertare la parte di profitto da lui concretamente conseguita, pur avendo ricostruito il quadro associativo e i movimenti bancari; sosteneva che si sarebbe potuto quantificare la quota di Massini mediante l'esame dei flussi tra i conti "Alfred s.r.l." e "2K s.r.l." e altro materiale probatorio. Foffano deduceva violazione di legge e vizi di motivazione circa la ritenuta acquisizione dell'intero profitto da parte sua (e quindi la confisca diretta): secondo lui il Tribunale aveva fondato la confisca principalmente sulle sue dichiarazioni trascurando indici probatori contrari; contestava inoltre l'applicazione indiscriminata del principio solidaristico alla confisca per equivalente, con possibili duplicazioni e violazioni dei principi di legalità e proporzionalità.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il Tribunale abbia errato su più punti: (i) l'oggetto dell'ablazione era il prezzo della corruzione e non il "profitto" inteso in senso estensivo; (ii) la confisca di somme di denaro non è sempre da qualificarsi come confisca diretta per mera fungibilità del denaro: la confisca diretta di denaro è legittima soltanto quando sia provato il nesso causale tra la somma e il reato (esistenza effettiva e acquisizione della somma da parte del reo); in mancanza di tale prova la misura va qualificata come confisca per equivalente; (iii) la confisca per equivalente non giustifica automaticamente l'applicazione di una solidarietà passiva che consenta di confiscare a ciascun concorrente l'intero importo del profitto: in caso di concorso la confisca nei confronti del singolo concorrente deve essere limitata a quanto concretamente da questi conseguito; il pubblico ministero è tenuto a provare il quantum confiscabile per ciascun compartecipe e, se non è possibile determinare la quota, la regola di chiusura consente la ripartizione paritaria del vantaggio tra i correi. Per questi motivi la statuizione del GIP è annullata nella parte in cui ha qualificato e applicato la confisca come prevista; la questione è rimessa al giudice di merito per la rivalutazione delle somme contestate alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'applicazione della pena concordata (patteggiamento); contestualizza il provvedimento di condanna cui è connessa la confisca disposta dal GIP.

  • art. 2641 cod. civ.

    Norma civile richiamata dal GIP per disporre confische / ablazioni patrimoniali; la Corte richiama la necessità di valutare la sua applicazione alla luce della natura dell'oggetto confiscato (prezzo/profitto) e del principio di proporzionalità.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca generale: la sentenza ripercorre la distinzione tra confisca diretta (tradizionalmente misura di sicurezza/preventiva) e altre forme di ablazione, richiamando la funzione e i limiti dell'istituto.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Riferimento normativo alla confisca per equivalente (previsione normativa di base per alcune fattispecie): la Corte analizza la funzione e i limiti della confisca di valore come strumento alternativo alla confisca diretta.

  • art. 86 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-bis, d.lgs. 150/2022)

    Citato in relazione alle modalità di esecuzione della confisca per equivalente (richiamo alle modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie); la sentenza osserva che tale modifica non determina automaticamente la natura punitiva della confisca per equivalente.

  • Direttiva UE 2014/42

    Quadro europeo che definisce oggetto della confisca (proventi) includendo proventi diretti e ogni successivo reinvestimento; utilizzata per sostenere l'interpretazione estensiva dei proventi ma anche il principio di proporzionalità.

  • Direttiva UE 2024/1260

    Aggiornamento europeo che conferma e precisa l'ambito della confisca di beni strumentali e proventi e richiama obblighi di proporzionalità nell'applicazione delle confische per equivalente.

  • Convenzione di Vienna (1988); Convenzione di Palermo (2000); Convenzione di New York (2003)

    Strumenti internazionali che orientano la nozione di "proventi"/"proceeds" in senso ampio (includendo beni ottenuti direttamente o indirettamente dal reato) e giustificano talune estensioni dell'oggetto confiscabile.

  • Corte costituzionale, sent. n. 112/2019

    Giurisprudenza costituzionale che distingue le funzioni della confisca (ripristinatoria vs punitiva): la confisca del profitto è principalmente ripristinatoria; assume connotati punitivi solo se eccede il vantaggio illecito e impone un controllo di proporzionalità più rigoroso.

  • Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 (Fisia Italimpianti)

    Sentenza Sezioni Unite più volte richiamata nel dibattito: la Corte nel caso concreto chiarisce e disciplina l'ambito applicativo della solidarietà passiva nella confisca, precisando i limiti e richiedendo chiarimenti interpretativi che le odierne Sezioni Unite hanno ulteriormente sviluppato.

Massime di principio

  • La confisca di somme di denaro è "diretta" solo se è provato il nesso causale tra le somme e il reato (esistenza effettiva e acquisizione della somma da parte del reo); in assenza di prova il rimedio è la confisca per equivalente.
  • La mera fungibilità del denaro non legittima automaticamente la confisca diretta senza accertamento del nesso di derivazione; non esiste una regola assoluta che renda il denaro sempre soggetto a confisca diretta.
  • In caso di concorso di persone nel reato è esclusa ogni forma di solidarietà passiva che permetta di confiscare a ciascun concorrente l'intero ammontare: la confisca va limitata a quanto ciascun concorrente abbia concretamente conseguito.
  • L'onere di provare il quantum confiscabile per ciascun partecipante grava sulla pubblica accusa; se la quantificazione non è possibile, la regola di chiusura ammette la ripartizione paritaria del vantaggio tra i correi.
  • La confisca per equivalente è funzionalmente un surrogato della confisca diretta: ha funzione ripristinatoria e una componente sanzionatoria, ma assume natura punitoria solo se l'ablazione eccede il vantaggio illecito e in tal caso va sottoposta a rigoroso controllo di proporzionalità.
  • In sede cautelare (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) valgono gli stessi principi di adeguatezza e proporzionalità: il sequestro non può incidere in misura maggiore di quella giustificata dalla futura confisca definitiva e deve motivare con precisione l'accertamento del profitto attribuito al singolo.

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