Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (più capi relativi a marijuana, hashish e cocaina), per il reato di usura e per il porto ingiustificato di un coltello. Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) insufficienza e incertezza della prova in relazione ai reati di stupefacenti e di usura; in particolare si deduceva che le cessioni sarebbero state mera compartecipazione al consumo di gruppo e che l'accertamento dell'usura si fondava solo sulla dichiarazione della persona offesa; (2) vizio di motivazione per il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, richiamando un atteggiamento collaborativo; (3) violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 per mancato riconoscimento della lieve entità dei fatti in materia di stupefacenti; (4) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità con riferimento al porto del coltello.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure del tutto prive di specificità e non confrontate con le motivazioni dettagliate della sentenza impugnata. Ha ritenuto congrua e univoca la valutazione delle prove di merito (perquisizioni, sequestri, dichiarazioni di più testi, conversazioni intercettate, messaggi WhatsApp, un'agenda con nomi e cifre, ammissioni spontanee dell'imputato), confermando l'imputazione per molteplici cessioni di stupefacenti, per l'usura (triplicazione di una somma anticipata) e per il porto ingiustificato del coltello. Ha escluso la lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 valorizzando la stabile e continuativa dedizione all'attività di spaccio, la varietà delle sostanze, il numero di clienti e le cessioni anche durante misure restrittive; ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per le dimensioni del coltello (16 cm totali, lama 7 cm) e per il contesto (rinvenimento dopo minacce in vicinanza dell'episodio di usura). È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamate in riferimento alla ricostruzione della continuazione e concorso di reati e ai profili delittuosi contestati; la Corte ha ritenuto applicabili le regole sulla continuazione e la disciplina penale richiamata, senza ritenere viziosa la qualificazione adottata dai giudici di merito.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma centrale in materia di reati di stupefacenti; la Corte ha escluso l'applicabilità della fattispecie di lieve entità valutando la globalità della condotta (stabilità, pluralità di clienti, varietà di sostanze, numero delle cessioni e prosecuzione anche durante misure restrittive), affermando che la offensività non può essere ancorata esclusivamente alla quantità ceduta.
Richiamata relativamente al porto di armi od oggetti atti ad offendere; la Corte ha valutato le dimensioni dell'arma e le circostanze di tempo e luogo per escludere la causa di non punibilità richiesta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulle censure articolabili in cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi privi di specificità e inammissibili perché non hanno contestato puntualmente il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, limitandosi a richieste di diversa valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso la sua applicazione al porto del coltello valorizzando le dimensioni dell'oggetto e il contesto fattuale (immediata connessione con minacce e usura), ritenendo non sussistente la particolare tenuità.
Sez. U., n. 51063 del 2018 (giurisprudenza citata)
Richiamata dal ricorrente come orientamento sul riconoscimento della lieve entità; la Corte di legittimità ha ribadito che la giurisprudenza di legittimità va interpretata con riferimento alla valutazione complessiva dei fatti e che la mera quantificazione non esaurisce la valutazione dell'offensività.
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: semplici richieste di rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- Per i reati di stupefacenti la quantità non è l'unico parametro: frequenza, durata, varietà delle sostanze, numero di clienti e condotte svolte anche durante misure restrittive determinano l'esclusione della lieve entità.
- Le dichiarazioni di persone offese o testi, se corroborate da altri elementi (perquisizioni, sequestri, intercettazioni, messaggi, ammissioni, ritrovamenti in casa come agende) possono costituire prova sufficiente per la condanna; l'assenza di ulteriori prove rende invece più debole la posizione dell'accusa.
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede valutazione concreta di strumentalità, dimensioni dell'offesa e contesto: oggetti di dimensioni rilevanti e contestualizzati a minacce o condotte illecite rendono improbabile l'applicazione della causa di non punibilità.
- La valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva dipende dalla congruità della motivazione di merito: il giudice di merito può ritenere le attenuanti equivalenti o non prevalenti se esistono precedenti e pluralità di reati.
- Per contestare efficacemente una sentenza penale è necessario indicare punti specifici di illogicità, contraddizione o mancanza di prova nella motivazione, e non limitarsi a negoziare una diversa ricostruzione dei fatti.
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