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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 22/01/2024 che li aveva ritenuti responsabili, in qualità di dipendenti e dirigenti di fatto della società INTERCHIMICA s.r.l., dell'incendio ed esplosioni verificatesi il 30/05/2016 nello stabilimento di Scarmagno, con plurime imputazioni penali (tra cui reati connessi ad esplosioni e lesioni). I motivi di ricorso contestavano: 1) la validità e utilizzabilità dell'addendum peritale redatto dal prof. Salzano (ausiliario del CTU Marmo) per presunta nullità procedurale; 2) la qualificazione dei ricorrenti come "dirigenti di fatto" e, soprattutto, come "gestori" ai sensi del d.lgs. 105/2015 (Seveso), con contestata insufficiente prova di attribuzione delle specifiche mansioni/competenze; 3) la ricostruzione causale dell'incendio e l'esclusione di ipotesi alternative (innesco doloso o guasto elettrico) e la presunta mancata valutazione delle consulenze difensive; 4) la contraddittorietà nell'attribuzione di profili di colpa specifica e nell'applicazione di norme contravvenzionali non pertinenti alla qualifica di dirigente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in gran parte infondati i motivi di doglianza sulla utilizzabilità della consulenza integrativa (Salzano) e sulla valutazione probatoria riguardante la causalità dell'incendio, avallando la conformità tra primo e secondo grado sul quadro probatorio che aveva mostrato stoccaggi inadeguati e presenza di sostanze incompatibili. Ha però osservato che la qualifica di "gestore" ai sensi del d.lgs. 105/2015 non poteva essere automaticamente ricavata dalla mera qualificazione di "dirigenti di fatto" e ha precisato i limiti di tale identificazione. Proceduralmente, poiché i reati sono estinti per prescrizione alla data del 17/02/2024 (dopo la sentenza di appello), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per gli effetti penali (estinzione del reato per prescrizione). In conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati limitatamente agli effetti civili: la Corte ha esaminato il fondamento dell'azione civile e ha disposto l'annullamento senza rinvio della condanna al risarcimento nei confronti del Comune di Scarmagno (per revoca della costituzione), mentre per il resto ha rigettato i ricorsi sui profili civili. Ha inoltre condannato gli imputati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili (escluso il Comune).

Norme richiamate

  • codice penale

    art. 113; art. 449 in relazione agli artt. 423 e 434; art. 583 co.1; art. 590 co.2 e 3

    Art.113: concorso di persone nel reato; le accuse principali riguardavano reati collegati ad esplosioni e lesioni. La Corte ha valutato la sussistenza del nesso causale e delle colpe contestate alla luce delle prove, ma non ha potuto pronunciarsi sul merito penale definitivo per effetto della prescrizione.

  • d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

    art. 18 co.1; art. 227 co.4; art. 299; art. 2 co.1

    La Corte ha richiamato il principio di effettività (art.299 e art.2) per riconoscere posizioni di garanzia basate sull'effettivo esercizio di poteri (dirigenti di fatto). Ha però ritenuto che alcune contravvenzioni (art.227 co.4) dedotte dalla difesa fossero questioni che non mutavano l'esito probatorio; l'appartenenza alla qualifica di dirigente di fatto è questione di fatto e di poteri esercitati, non di mera apparizione formale.

  • d.lgs. 105/2015 (attuazione Direttiva Seveso)

    art. 3 lett. i) «qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso»

    La Corte ha precisato che la qualifica di 'gestore' richiede il possesso effettivo del potere decisionale/economico determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento; non è automaticamente sovrapponibile alla qualifica di 'dirigente di fatto' dedotta per la prevenzione infortuni.

  • codice di procedura penale

    art. 606 co.1 lett. c) ed e); art. 507; art. 498; art. 129 co.2; art. 578

    Art.606: motivi di ricorso in Cassazione sono regolati; art.507/498: norme sull'escussione del consulente e utilizzabilità delle consulenze tecniche; la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzabilità dell'addendum di ausiliario nel contraddittorio. Art.129 co.2: assoluzione d'ufficio per evidente innocenza è applicabile solo quando l'innocenza emerga in modo incontestabile; qui non sussisteva tale evidenza. Art.578: obbligo del giudice penale di esaminare il fondamento dell'azione civile quando il reato è estinto per prescrizione.

  • art. 228 cod. proc. pen. e art. 233 cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che l'art.228 disciplina l'uso di ausiliari da parte del perito ma non riguarda direttamente il consulente del P.M.; l'autorizzazione del P.M. alla nomina di ausiliari attiene anche a conseguenze pratiche (liquidazione delle spese). L'utilizzo dell'ausiliario è stato ritenuto ammissibile qui perché il consulente del P.M. era stato autorizzato.

  • norme sulle spese e compensi peritali

    art. 73 disp. att. cod. proc. pen.; art. 232 cod. proc. pen.; artt. 49 e ss. D.P.R. 115/2002

    Riferimenti alla disciplina della liquidazione dei compensi e alle modalità di erogazione per i consulenti della pubblica accusa e i periti del giudice; la Corte ha chiarito che l'autorizzazione del P.M. incide sui profili di liquidazione dei compensi.

Massime di principio

  • La qualifica di 'dirigente di fatto' si valuta con il principio di effettività: conta ciò che la persona effettivamente fa e i poteri che esercita, non la sola qualifica formale.
  • La qualifica di 'gestore' ai sensi del d.lgs. 105/2015 richiede il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento; non può essere desunta automaticamente dalla sola posizione di dirigente di fatto.
  • L'utilizzo da parte di un consulente (CTU/consulente del P.M.) di un ausiliario è ammissibile se previamente autorizzato e se il contributo è recepito e contraddittoriamente discusso; le doglianze generiche sull'affidabilità del metodo di calcolo richiedono elementi specifici e comparativi per essere accolte.
  • Per ottenere una pronuncia assolutoria per 'evidente innocenza' (art.129 co.2 c.p.p.) è necessaria una evidenza incontrovertibile che escluda il fatto o la responsabilità dell'imputato; valutazioni probatorie ordinarie non sono sufficienti.
  • Se la prescrizione matura dopo la sentenza di appello ma prima della decisione di legittimità, la Cassazione può annullare la condanna per gli effetti penali per estinzione del reato; tuttavia il giudice penale deve comunque valutare l'eventuale azione civile (art.578 c.p.p.).
  • Le censure processuali relative a perizie devono indicare concrete alternative o vizi specifici: mere affermazioni generiche di inaffidabilità o di mancata escussione sono difficilmente decisive se il consulente è stato esaminato nel contraddittorio.

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