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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21277/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tramontin deduceva omessa motivazione sul nesso di causalità tra condotta omissiva e evento, sostenendo che la Corte d'appello non aveva valutato il comportamento concreto che un ipotetico coordinatore avrebbe tenuto (in particolare se, nonostante rassicurazioni del progettista, avrebbe comunque sospeso i lavori). L'Azalea Promotion censurava violazione di legge in relazione all'art. 92 lett. f) d.lgs. 81/2008 e vizio di motivazione circa gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e la valutazione probatoria della percepibilità del rischio; sosteneva che la Corte d'appello aveva operato un giudizio ex post, basandosi su letture parziali delle testimonianze e non avrebbe dimostrato che il pericolo fosse percepibile in modo inequivoco e che il coordinatore sarebbe stato presente o informato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente integrato la motivazione sui profili indicati dalla sentenza di annullamento (posizione di garanzia del coordinatore ex art. 90, comma 4 d.lgs. 81/2008, e giudizio controfattuale sul nesso causale), concretando che: l'obbligo di sospendere i lavori ai sensi dell'art.92, comma 1, lett. f) sorge quando il coordinatore riscontri o sia informato di un "pericolo grave ed imminente"; nel caso concreto i segnali del crollo erano tali da concretare tale pericolo e sarebbero stati percepibili dal coordinatore o comunicati allo stesso; e che, se nominato, il coordinatore avrebbe ragionevolmente esercitato i poteri inibitori impedendo l'evento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 90, comma 4

    Attribuisce al committente l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione; la Corte ha ritenuto accertato in modo definitivo che l'imputato non aveva assolto a tale obbligo, fattore assodato nel giudizio di rinvio.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 92, comma 1, lett. f)

    "pericolo grave ed imminente"

    La norma impone al coordinatore per l'esecuzione l'obbligo/potere di sospendere le singole lavorazioni ove riscontri direttamente o sia informato di un pericolo grave e imminente; la Corte ha interpretato tale disposizione in senso ampio, ritenendo che l'obbligo sussista indipendentemente dalla verifica di specifiche violazioni tecniche e che la percepibilità del pericolo determini l'attivazione del potere/dovere.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Applicato per affermare che, essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi assenza di colpa nella loro determinazione, si procede alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista.

  • codice di procedura penale - art. 541

    Usato per disporre la rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile da parte dei ricorrenti.

  • Corte Costituzionale, sent. n.186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità e nella conseguente condanna pecuniaria.

Massime di principio

  • Nei giudizi di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice di merito è libero di riformulare autonomamente la motivazione e valorizzare le prove, purché colmi le lacune indicate dalla Corte di cassazione e non si fondi sui medesimi argomenti ritenuti illogici dalla Cassazione.
  • L'obbligo/potere del coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art.92 lett. f) sorge quando esistono segnali tali da configurare un "pericolo grave ed imminente"; ciò vale anche se il pericolo non è causato da rischi interferenziali specifici.
  • Nell'accertamento del nesso causale per omissione è necessario un doppio giudizio: (1) esplicativo, per ricostruire con certezza ciò che è successo sul piano naturalistico; e (2) controfattuale, per valutare se l'azione omessa avrebbe ragionevolmente impedito l'evento. Se il giudizio esplicativo esito negativo, non può sussistere responsabilità anche se l'omissione è colposa.
  • La percepibilità del pericolo va valutata in relazione alla professionalità del soggetto obbligato (qui il coordinatore): segnali evidenti, percepiti anche da non esperti, rafforzano la ragionevolezza dell'intervento del soggetto qualificato.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina criticamente le risultanze istruttorie o propone letture alternative dei fatti: le censure che si limitano a fornire una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili quando la motivazione di merito è congrua e logicamente fondata.

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